Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2023

Cassazione n. 41726/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza del 2 novembre 2022, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa in primo grado con rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia, confermando il giudizio di responsabilità per vari episodi di diffamazione, provvedendo alla rideterminazione della pena e confermando la condanna generica al risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, il più risalente episodio si colloca nella data del 12 settembre 2015.

2. Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputato, è stato presentato ricorso per cassazione affidato ai due motivi che verranno di seguito esaminati.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

3. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, asserendo che le condotte ascritte più risalenti (e peraltro neppure specificate in ricorso) erano già da considerare prescritte alla data del procedimento dinnanzi alla Corte d'appello, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, come detto, il primo episodio di diffamazione contestato risale al 12 settembre 2015 (cfr. Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv. 283400 - 01, secondo cui il delitto di diffamazione tramite inserimento dell'espressione incriminata nel web «ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato»; in motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente).

Ne discende che l'ordinario termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe spirato il 12 marzo 2023, epoca che, anche al netto dei 403 giorni di sospensione registrati nel corso del processo, risulta ampiamente successiva alla data della sentenza impugnata (2 novembre 2022).

Pertanto, non ha alcun pregio la pretesa ad una rivisitazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'invocato spirare del termine di prescrizione.ch

4. Inammissibile è anche, in quanto generico e reiterativo, il secondo motivo, con il quale si contesta l'attribuibilità dei fatti all'imputato.

La Corte d'appello ha chiaramente illustrato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, come l'imputato - i cui rapporti con la persona offesa erano caratterizzati da elevata conflittualità quanto alla cura, gestione e custodia di animali randagi - mai abbia contestato che ignoti si fossero introdotti nel suo profilo social, né abbia mai negato, nonostante il protrarsi per anni delle pubblicazioni, di esserne l'autore.

A fronte di tale prospettazione, la difesa evita il confronto, effettivo e critico, con gli argomenti esposti dai Giudici del merito, tralasciando di introdurre anche una minima obiezione dotata di consistenza.

A fronte di tale deserto argomentativo, non può che quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01).

5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza del 2 novembre 2022, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione resa in primo grado con rito abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia, confermando il giudizio di responsabilità per vari episodi di diffamazione, provvedendo alla rideterminazione della pena e confermando la condanna generica al risarcimento del danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi di ricorso, il più risalente episodio si colloca nella data del 12 settembre 2015. 2. Avverso la sentenza, nell'interesse dell'imputato, è stato presentato ricorso per cassazione affidato ai due motivi che verranno di seguito esaminati. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, asserendo che le condotte ascritte più risalenti (e peraltro neppure specificate in ricorso) erano già da considerare prescritte alla data del procedimento dinnanzi alla Corte d'appello, è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, come detto, il primo episodio di diffamazione contestato risale al 12 settembre 2015 (cfr. Sez. 5, n. 24585 del 14/03/2022, Cuffaro, Rv. 283400 - 01, secondo cui il delitto di diffamazione tramite inserimento dell'espressione incriminata nel web «ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato»; in motivazione, la Corte ha precisato che il prolungarsi della lesione del bene giuridico protetto dalla norma non incide sulla struttura del reato, trasformandolo in reato permanente). Ne discende che l'ordinario termine di prescrizione, ai sensi degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe spirato il 12 marzo 2023, epoca che, anche al netto dei 403 giorni di sospensione registrati nel corso del processo, risulta ampiamente successiva alla data della sentenza impugnata (2 novembre 2022). Pertanto, non ha alcun pregio la pretesa ad una rivisitazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'invocato spirare del termine di prescrizione.ch 4. Inammissibile è anche, in quanto generico e reiterativo, il secondo motivo, con il quale si contesta l'attribuibilità dei fatti all'imputato. La Corte d'appello ha chiaramente illustrato, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, come l'imputato - i cui rapporti con la persona offesa erano caratterizzati da elevata conflittualità quanto alla cura, gestione e custodia di animali randagi - mai abbia contestato che ignoti si fossero introdotti nel suo profilo social, né abbia mai negato, nonostante il protrarsi per anni delle pubblicazioni, di esserne l'autore. A fronte di tale prospettazione, la difesa evita il confronto, effettivo e critico, con gli argomenti esposti dai Giudici del merito, tralasciando di introdurre anche una minima obiezione dotata di consistenza. A fronte di tale deserto argomentativo, non può che quanto già chiarito da parte di questa Corte di legittimità, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838- 01). 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 41726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris