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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15641/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento instaurato nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (deceduto il 01/11/2011) avverso il decreto del 15/11/2018 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 15 novembre 2018 (dep. il 12 marzo 2021) la Corte di Appello di Napoli - per quel che qui rileva - ha confermato il decreto del 25 settembre 2013 (dep. il 18 ottobre 2013), con il quale il Tribunale di Napoli, nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELACO (deceduto il 10 novembre 2011) e proseguito nei confronti dei suoi eredi, aveva disposto la confisca dei beni immobili, mobili, quote societarie e rapporti bancari (specificati nello stesso provvedimento di primo grado, ad eccezione dell'immobile sito in Marano ed intestato a Ida FELACO, indicato nel decreto di secondo grado), intestati a Maria MICHELINO, Ida FELACO, Silvia FELACO, Dora FELACO e Sofia FELACO (su cui esercita la potestà genitoriale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), anche quali eredi del proposto, nonché a Roberto MARZANO.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.): - con un unico atto, dal procuratore speciale di Maria MICHELINO, Ida FELACO, Silvia FELACO, Dora FELACO e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (esercente la potestà genitoriale su Sofia FELACO); - nonché nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. La difesa dei primi ha formulato due motivi.

2.1.1. Con il primo motivo ha prospettato - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 27, comma 6, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159, assumendo la perdita di efficacia del sequestro disposto nel presente procedimento in ragione della quale avrebbe dovuto essere disposta la restituzione agli aventi diritto di tutti i cespiti de quibus; ed ha denunciato la nullità del decreto di confisca di primo grado, in quanto sarebbe stata omessa la notifica del decreto di sequestro e degli atti successivi a Joseph [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto.

2.1.2. Con il secondo motivo ha assunto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 24, 42, 111 Cost., nonché il vizio di motivazione (richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), ad avviso della difesa mancante, contraddittoria, apparente e illogica, in quanto non sarebbe stata apprezzata dai Giudici di appello la documentazione e la consulenza di parte prodotta dai ricorrenti.

2.2. Roberto MARZANO ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - ha dedotto «l'assoluta insussistenza dei presupposti» della confisca previsti dall'art. 1

I. 575/1965, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Con il primo motivo di ricorso, il procuratore speciale di Maria MICHELINO, Ida FELACO, Silvia FELACO, Dora FELACO e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la perdita di efficacia del provvediriiento di sequestro, cui avrebbe dovuto seguire la restituzione di tutti i beni attinti da cautela, a cagione del decorso del termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, d.

Igs. 159/2011 tra la data del deposito dei ricorsi con i quali è stato interposto il gravame e il deposito del decreto decisorio della Corte di appello.

La difesa ha negato la fondatezza dell'argomentazione con la quale la Corte di appello ha disatteso la medesima allegazione, argomentazione secondo cui - ai sensi dell'art. 117 d.

Igs. 159/2011 - la disciplina sui termini di efficacia del sequestro posta dallo stesso decreto non opererebbe nella presente procedimento; ed ha assunto che essa si esponga a censure di «incostituzionalità e irragionevolezza».

Ancora, ha dedotto che nel caso in esame: - le proposte di applicazione di misura di prevenzione si sarebbero «dipanate» fino all'anno 2012, in cui sono stati emessi taluni provvedimenti di sequestro; - il sequestro nei confronti degli eredi del FELACO sarebbe stato emesso e notificato dopo la morte del proposto, avvenuta nel novembre del 2011; e da ciò pure conseguirebbe la «perenzione della misura nella specie disposta» la cui durata non potrebbe commisurarsi a quella prevista rispetto al proposto, poiché si violerebbero i diritti soggettivi dei suoi eredi; - non vi sarebbero ragioni per non fare applicazione delle previsioni del d.

Igs. 159 cit. relative ai termini di efficacia del sequestro.

La difesa ha pure rappresentato di aver eccepito, con una memoria, la nullità del decreto di confisca depositato dal Tribunale di Napoli il 18 ottobre 2013, perché il decreto di sequestro che l'ha preceduto e gli atti successivi allo stesso provvedimento cautelare non sarebbero stati notificati a Joseph [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto.

1.1. Deve, anzitutto, osservarsi che al presente procedimento non si applica il d.

Igs. 159/2011.

L'art. 117, comma 1, dello stesso decreto ha espressamente dettato una disciplina transitoria a seguito della sua emanazione, specificando che le disposizioni contenute nel libro I del medesimo corpo normativo (tra cui proprio l'art. 27 invocato dai ricorrenti) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data della sua entrata in vigore, da individuarsi nel giorno 13 ottobre 2011, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti e, segnatamente, per quel che qui più interessa rileva, quelle poste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Tanto premesso, il presente procedimento risulta instaurato con proposta del Questore depositata in data 10 ottobre 2005 (con la quale è stata chiesta l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELACO ed è stata, per l'appunto, avanzata altresì una domanda ablativa - previo sequestro - dei cespiti de quibus); e ad essa - come esposto nel decreto impugnato - hanno fatto seguito proposte integrative del 27 febbraio 2006, del 9 aprile 2008, del giorno 8 luglio 2010 nonché in data 12 e 15 settembre 2011.

Quindi, come correttamente ha rilevato la Corte di appello, alla luce della lettera dell'art. 117 cit., il procedimento non è regolato dal d.lgs. 159/2011 bensì dalla precedente disciplina.

Tale conclusione non può dirsi utilmente confutata dal ricorso, che ha assunto che le proposte si sarebbero «dipanate[...] fino al 2012» in quanto sarebbero stati emessi decreti di sequestro in tale anno, poiché - si è appena rilevato - quel che rileva al fine dell'individuazione della normativa applicabile è la data della proposta e non la data del sequestro ordinato a seguito di essa.

Tanto che il decreto in data 27 gennaio 2012, richiamato dalla difesa a sostegno del proprio asserto, non risulta emesso a fronte di un'ulteriore proposta bensì dal Tribunale - nell'esercizio dei propri poteri officiosi - a seguito delle segnalazioni ricevute dell'amministratore giudiziario e dalla polizia giudiziaria successive all'esecuzione del sequestro già disposto.

Né può avere rilievo, al fine di ritenere la perenzione del sequestro, il fatto che esso sia stato disposto dopo la morte del proposto.

Nel caso in esame, infatti, le proposte risultano avanzate allorché il FELACO era in vita; e il procedimento legittimamente è proseguito nei confronti dei suoi eredi ai sensi dell'art. 2 -bis, comma 6 -bis,

I. 575/1965 (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 - 01).

Quanto alle censure di legittimità costituzionale dell'art. 117 cit., addotte dal ricorso in maniera del tutto generica, basti osservare come questa Corte abbia già condivisibilmente affermato che «in tema di confisca di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude la perdita di efficacia della confisca, ex art. 27, comma 6, d.lgs. cit., per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione, in quanto la scelta di regolare, nei processi in corso, gli effetti di nuovi istituti o delle modifiche a istituti esistenti costituisce espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore» (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, Posillico, Rv. 275684 - 01).Infine, deve rilevarsi il difetto di legittimazione del difensore - che non ne è procuratore speciale - e il difetto di interesse dei ricorrenti (che avanzano una doglianza inerente a un soggetto diverso) a far valere la nullità che sarebbe conseguita dall'addotta omessa notifica in favore di Joseph [OSCURATO:PERSONA], pure figlio del proposto, non occorrendo dunque immorare sul punto.

2. Con il secondo motivo, nell'interesse dei medesimi ricorrenti, sono state prospettate: - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24, 42, 111 Cost.; - nonché il vizio di motivazione.

Ad avviso della difesa, dalla lettura del provvedimenti impugnato si trarrebbe «senza ombra di dubbio che la documentazione prodotta dai ricorrente non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte dei Giudici di appello», così come le consulenze tecniche di parte; e da tali atti avrebbe dovuto evincersi che il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] FELACO e dei terzi intestatari era stato lecitamente acquistato molto tempo prima della proposta di prevenzione personale nei confronti del FELACO (in particolare, perché si tratterebbe di beni pervenuti per successione a causa di morte e atti di liberalità o frutto del reimpiego delle somme di cui costoro disponevano legittimamente).

Pertanto, non sarebbero stati rispettati i principi posti dall'art. 111 Cost., non avrebbe potuto affermarsi la sproporzione tra l'acquisto delle dette res, da una parte, e il reddito e le altre disponibilità lecite di costoro, dall'altra parte; né si sarebbe tenuto conto dei principi giurisprudenziali in materia di addizioni, accrescimenti, trasformazioni e miglioramenti di beni già nella disponibilità del proposto e da lui acquistati lecitamente; nè del fatto che Maria MICHELINO per un periodo aveva abbandonato il domicilio coniugale

2.1. Anzitutto, deve rilevarsi come con possa essere ritualmente dedotta con il ricorso per cassazione, quale violazione della legge penale, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione che non è prevista tra i casi di ricorso dall'art.606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551-01; conf.

Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 - dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01).

In secondo luogo, la Corte di appello - pur non menzionando specificamente la consulenza di parte, cui il ricorso ha fatto un rinvio del tutto generico - ha argomentato sulla prospettazione difensiva, disattendendola, alla luce degli elementi in atti e avendo riguardo sia alle conclusioni rassegnate dal perito nominato (anche a seguito dell'accertamento supplementare devoluto all'ausiliario).

La Corte ha fatto riferimento al tempo degli acquisti, ivi compresi quelli ereditari, che ha distinto dai redditi, nonché alla collocazione nel tempo delle disponibilità finanziarie del proposto e dei terzi interessati, ravvisando una sproporzione tra acquisti e disponibilità lecite.

Ancora, ha rilevato che le edificazioni compiute su fondi oggetto di ablazione (anche pervenuti mortis causa) hanno mutato la consistenza e il valore dei terreni in misura preponderate, così ritenendoli passibili di confisca in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195 - 02: «in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione»); pertanto, è manifestamente infondata la - peraltro generica - prospettazione del ricorso sotto tale ultimo profilo.

Dunque, la Corte ha dato conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata e degli elementi su cui l'ha fondata.

La motivazione del provvedimento impugnato, allora, non può dirsi del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, ipotesi che ricorre soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01).

Ragion per cui le censure mosse all'iter argomentativo del decreto di secondo grado sono manifestamente infondate sotto il profilo della violazione dell'obbligo del Giudice d'appello di provvedere con decreto motivato (cfr. artt. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3 -ter, comma 2, legge n. 575/1965, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen), ossia della violazione di norme processuali poste a pena di nullità.

E sono inammissibili sub specie del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che non può essere ritualmente dedotto in materia di misure di prevenzione (cfr. Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01)

3. Roberto MARZANO, quale socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in relazione alla confisca delle quote e del compendio aziendale dello stesso ente, ha denunciato il difetto dei presupposti della confisca.

Ad avviso del ricorrente: - il decesso di [OSCURATO:PERSONA] FELACO non avrebbe consentito di «avviare il procedimento volto all'ablazione» proprio per l'«assenza del soggetto della cui pericolosità si discute», pericolosità che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità - è presupposto ineludibile dell'ablazione; - pertanto, presupposto per esercitare l'azione di prevenzione patrimoniale anche nei confronti di un soggetto non più pericoloso o non più in vita all'atto della proposta di sequestro, è che sia già stata accertata la sussistenza della sua pericolosità sociale «qualificata dall'appartenenza ad una associazione mafiosa» ex art. 1

I. 575/1965, tramite un «giudizio incidentale» sul punto; - e in difetto di «tale preliminare accertamento» non sarebbe possibile «l'avvio della proposta nei confronti degli eredi, non trattandosi di beni neppure ipoteticamente ritenibili di provenienza illecita, proprio per la mancanza dell'accertamento degli indizi di appartenenza».

Da ciò discenderebbe - anche in ragione del difetto di adeguata motivazione da parte della Corte di appello - che il MARZANO, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. sia assolutamente estraneo a qualsivoglia attività illecita e non emergerebbe in alcun modo che il patrimonio e la titolarità delle quote sociali de quibus siano stati acquisiti con i proventi di attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] FELACO. 3.1.

Il ricorso del MARZANO è inammissibile.

Nel caso di specie è dirimente: - considerare che «in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. » (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01); - e rilevare che - nonostante il difensore abbia speso la qualità di procuratore speciale del MARZANO - al ricorso è compiegato soltanto l'atto di nomina dello stesso professionista quale difensore di fiducia per il presente giudizio di legittimità con il quale non è stata conferita la prescritta procura speciale.

Non occorre dilungarsi, allora, per rimarcare che nel caso di specie, come già rilevato, l'azione di prevenzione risulta ritualmente esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELACO prima del suo decesso e il procedimento, parimenti, in maniera rituale poteva proseguire nei confronti dei suoi eredi e aventi causa; ed è, dunque, manifestamente infondata la prospettazione difensiva (per vero, generica ed anzi apodittica).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento instaurato nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (deceduto il 01/11/2011) avverso il decreto del 15/11/2018 della CORTE APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 15 novembre 2018 (dep. il 12 marzo 2021) la Corte di Appello di Napoli - per quel che qui rileva - ha confermato il decreto del 25 settembre 2013 (dep. il 18 ottobre 2013), con il quale il Tribunale di Napoli, nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELACO (deceduto il 10 novembre 2011) e proseguito nei confronti dei suoi eredi, aveva disposto la confisca dei beni immobili, mobili, quote societarie e rapporti bancari (specificati nello stesso provvedimento di primo grado, ad eccezione dell'immobile sito in Marano ed intestato a Ida FELACO, indicato nel decreto di secondo grado), intestati a Maria MICHELINO, Ida FELACO, Silvia FELACO, Dora FELACO e Sofia FELACO (su cui esercita la potestà genitoriale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), anche quali eredi del proposto, nonché a Roberto MARZANO. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.): - con un unico atto, dal procuratore speciale di Maria MICHELINO, Ida FELACO, Silvia FELACO, Dora FELACO e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (esercente la potestà genitoriale su Sofia FELACO); - nonché nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. La difesa dei primi ha formulato due motivi. 2.1.1. Con il primo motivo ha prospettato - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione dell'art. 27, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, assumendo la perdita di efficacia del sequestro disposto nel presente procedimento in ragione della quale avrebbe dovuto essere disposta la restituzione agli aventi diritto di tutti i cespiti de quibus; ed ha denunciato la nullità del decreto di confisca di primo grado, in quanto sarebbe stata omessa la notifica del decreto di sequestro e degli atti successivi a Joseph [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto. 2.1.2. Con il secondo motivo ha assunto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), indicata negli artt. 24, 42, 111 Cost., nonché il vizio di motivazione (richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), ad avviso della difesa mancante, contraddittoria, apparente e illogica, in quanto non sarebbe stata apprezzata dai Giudici di appello la documentazione e la consulenza di parte prodotta dai ricorrenti. 2.2. Roberto MARZANO ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - ha dedotto «l'assoluta insussistenza dei presupposti» della confisca previsti dall'art. 1 I. 575/1965, anche in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Con il primo motivo di ricorso, il procuratore speciale di Maria MICHELINO, Ida FELACO, Silvia FELACO, Dora FELACO e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la perdita di efficacia del provvediriiento di sequestro, cui avrebbe dovuto seguire la restituzione di tutti i beni attinti da cautela, a cagione del decorso del termine di un anno e sei mesi, previsto dall'art. 27, comma 6, d. Igs. 159/2011 tra la data del deposito dei ricorsi con i quali è stato interposto il gravame e il deposito del decreto decisorio della Corte di appello. La difesa ha negato la fondatezza dell'argomentazione con la quale la Corte di appello ha disatteso la medesima allegazione, argomentazione secondo cui - ai sensi dell'art. 117 d. Igs. 159/2011 - la disciplina sui termini di efficacia del sequestro posta dallo stesso decreto non opererebbe nella presente procedimento; ed ha assunto che essa si esponga a censure di «incostituzionalità e irragionevolezza». Ancora, ha dedotto che nel caso in esame: - le proposte di applicazione di misura di prevenzione si sarebbero «dipanate» fino all'anno 2012, in cui sono stati emessi taluni provvedimenti di sequestro; - il sequestro nei confronti degli eredi del FELACO sarebbe stato emesso e notificato dopo la morte del proposto, avvenuta nel novembre del 2011; e da ciò pure conseguirebbe la «perenzione della misura nella specie disposta» la cui durata non potrebbe commisurarsi a quella prevista rispetto al proposto, poiché si violerebbero i diritti soggettivi dei suoi eredi; - non vi sarebbero ragioni per non fare applicazione delle previsioni del d. Igs. 159 cit. relative ai termini di efficacia del sequestro. La difesa ha pure rappresentato di aver eccepito, con una memoria, la nullità del decreto di confisca depositato dal Tribunale di Napoli il 18 ottobre 2013, perché il decreto di sequestro che l'ha preceduto e gli atti successivi allo stesso provvedimento cautelare non sarebbero stati notificati a Joseph [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto. 1.1. Deve, anzitutto, osservarsi che al presente procedimento non si applica il d. Igs. 159/2011. L'art. 117, comma 1, dello stesso decreto ha espressamente dettato una disciplina transitoria a seguito della sua emanazione, specificando che le disposizioni contenute nel libro I del medesimo corpo normativo (tra cui proprio l'art. 27 invocato dai ricorrenti) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data della sua entrata in vigore, da individuarsi nel giorno 13 ottobre 2011, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione; in tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti e, segnatamente, per quel che qui più interessa rileva, quelle poste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575. Tanto premesso, il presente procedimento risulta instaurato con proposta del Questore depositata in data 10 ottobre 2005 (con la quale è stata chiesta l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELACO ed è stata, per l'appunto, avanzata altresì una domanda ablativa - previo sequestro - dei cespiti de quibus); e ad essa - come esposto nel decreto impugnato - hanno fatto seguito proposte integrative del 27 febbraio 2006, del 9 aprile 2008, del giorno 8 luglio 2010 nonché in data 12 e 15 settembre 2011. Quindi, come correttamente ha rilevato la Corte di appello, alla luce della lettera dell'art. 117 cit., il procedimento non è regolato dal d.lgs. 159/2011 bensì dalla precedente disciplina. Tale conclusione non può dirsi utilmente confutata dal ricorso, che ha assunto che le proposte si sarebbero «dipanate[...] fino al 2012» in quanto sarebbero stati emessi decreti di sequestro in tale anno, poiché - si è appena rilevato - quel che rileva al fine dell'individuazione della normativa applicabile è la data della proposta e non la data del sequestro ordinato a seguito di essa. Tanto che il decreto in data 27 gennaio 2012, richiamato dalla difesa a sostegno del proprio asserto, non risulta emesso a fronte di un'ulteriore proposta bensì dal Tribunale - nell'esercizio dei propri poteri officiosi - a seguito delle segnalazioni ricevute dell'amministratore giudiziario e dalla polizia giudiziaria successive all'esecuzione del sequestro già disposto. Né può avere rilievo, al fine di ritenere la perenzione del sequestro, il fatto che esso sia stato disposto dopo la morte del proposto. Nel caso in esame, infatti, le proposte risultano avanzate allorché il FELACO era in vita; e il procedimento legittimamente è proseguito nei confronti dei suoi eredi ai sensi dell'art. 2 -bis, comma 6 -bis, I. 575/1965 (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014 - dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 - 01). Quanto alle censure di legittimità costituzionale dell'art. 117 cit., addotte dal ricorso in maniera del tutto generica, basti osservare come questa Corte abbia già condivisibilmente affermato che «in tema di confisca di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 41 Cost. della norma transitoria di cui all'art. 117, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che esclude la perdita di efficacia della confisca, ex art. 27, comma 6, d.lgs. cit., per i procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore di tale decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione, in quanto la scelta di regolare, nei processi in corso, gli effetti di nuovi istituti o delle modifiche a istituti esistenti costituisce espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale del legislatore» (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, Posillico, Rv. 275684 - 01).Infine, deve rilevarsi il difetto di legittimazione del difensore - che non ne è procuratore speciale - e il difetto di interesse dei ricorrenti (che avanzano una doglianza inerente a un soggetto diverso) a far valere la nullità che sarebbe conseguita dall'addotta omessa notifica in favore di Joseph [OSCURATO:PERSONA], pure figlio del proposto, non occorrendo dunque immorare sul punto. 2. Con il secondo motivo, nell'interesse dei medesimi ricorrenti, sono state prospettate: - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 24, 42, 111 Cost.; - nonché il vizio di motivazione. Ad avviso della difesa, dalla lettura del provvedimenti impugnato si trarrebbe «senza ombra di dubbio che la documentazione prodotta dai ricorrente non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte dei Giudici di appello», così come le consulenze tecniche di parte; e da tali atti avrebbe dovuto evincersi che il patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] FELACO e dei terzi intestatari era stato lecitamente acquistato molto tempo prima della proposta di prevenzione personale nei confronti del FELACO (in particolare, perché si tratterebbe di beni pervenuti per successione a causa di morte e atti di liberalità o frutto del reimpiego delle somme di cui costoro disponevano legittimamente). Pertanto, non sarebbero stati rispettati i principi posti dall'art. 111 Cost., non avrebbe potuto affermarsi la sproporzione tra l'acquisto delle dette res, da una parte, e il reddito e le altre disponibilità lecite di costoro, dall'altra parte; né si sarebbe tenuto conto dei principi giurisprudenziali in materia di addizioni, accrescimenti, trasformazioni e miglioramenti di beni già nella disponibilità del proposto e da lui acquistati lecitamente; nè del fatto che Maria MICHELINO per un periodo aveva abbandonato il domicilio coniugale 2.1. Anzitutto, deve rilevarsi come con possa essere ritualmente dedotta con il ricorso per cassazione, quale violazione della legge penale, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione che non è prevista tra i casi di ricorso dall'art.606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551-01; conf. Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 - dep. 2020, Leone, Rv. 279059 - 01). In secondo luogo, la Corte di appello - pur non menzionando specificamente la consulenza di parte, cui il ricorso ha fatto un rinvio del tutto generico - ha argomentato sulla prospettazione difensiva, disattendendola, alla luce degli elementi in atti e avendo riguardo sia alle conclusioni rassegnate dal perito nominato (anche a seguito dell'accertamento supplementare devoluto all'ausiliario). La Corte ha fatto riferimento al tempo degli acquisti, ivi compresi quelli ereditari, che ha distinto dai redditi, nonché alla collocazione nel tempo delle disponibilità finanziarie del proposto e dei terzi interessati, ravvisando una sproporzione tra acquisti e disponibilità lecite. Ancora, ha rilevato che le edificazioni compiute su fondi oggetto di ablazione (anche pervenuti mortis causa) hanno mutato la consistenza e il valore dei terreni in misura preponderate, così ritenendoli passibili di confisca in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195 - 02: «in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di un'utilizzazione separata, dovendosi dare maggior rilievo, in ambito penalistico, al maggior valore economico del fabbricato - bene principale - del quale il terreno, indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione»); pertanto, è manifestamente infondata la - peraltro generica - prospettazione del ricorso sotto tale ultimo profilo. Dunque, la Corte ha dato conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione adottata e degli elementi su cui l'ha fondata. La motivazione del provvedimento impugnato, allora, non può dirsi del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, ipotesi che ricorre soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti (cfr. Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). Ragion per cui le censure mosse all'iter argomentativo del decreto di secondo grado sono manifestamente infondate sotto il profilo della violazione dell'obbligo del Giudice d'appello di provvedere con decreto motivato (cfr. artt. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3 -ter, comma 2, legge n. 575/1965, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen), ossia della violazione di norme processuali poste a pena di nullità. E sono inammissibili sub specie del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che non può essere ritualmente dedotto in materia di misure di prevenzione (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01) 3. Roberto MARZANO, quale socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in relazione alla confisca delle quote e del compendio aziendale dello stesso ente, ha denunciato il difetto dei presupposti della confisca. Ad avviso del ricorrente: - il decesso di [OSCURATO:PERSONA] FELACO non avrebbe consentito di «avviare il procedimento volto all'ablazione» proprio per l'«assenza del soggetto della cui pericolosità si discute», pericolosità che - come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità - è presupposto ineludibile dell'ablazione; - pertanto, presupposto per esercitare l'azione di prevenzione patrimoniale anche nei confronti di un soggetto non più pericoloso o non più in vita all'atto della proposta di sequestro, è che sia già stata accertata la sussistenza della sua pericolosità sociale «qualificata dall'appartenenza ad una associazione mafiosa» ex art. 1 I. 575/1965, tramite un «giudizio incidentale» sul punto; - e in difetto di «tale preliminare accertamento» non sarebbe possibile «l'avvio della proposta nei confronti degli eredi, non trattandosi di beni neppure ipoteticamente ritenibili di provenienza illecita, proprio per la mancanza dell'accertamento degli indizi di appartenenza». Da ciò discenderebbe - anche in ragione del difetto di adeguata motivazione da parte della Corte di appello - che il MARZANO, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. sia assolutamente estraneo a qualsivoglia attività illecita e non emergerebbe in alcun modo che il patrimonio e la titolarità delle quote sociali de quibus siano stati acquisiti con i proventi di attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] FELACO. 3.1. Il ricorso del MARZANO è inammissibile. Nel caso di specie è dirimente: - considerare che «in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio personalmente ma solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ. » (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01); - e rilevare che - nonostante il difensore abbia speso la qualità di procuratore speciale del MARZANO - al ricorso è compiegato soltanto l'atto di nomina dello stesso professionista quale difensore di fiducia per il presente giudizio di legittimità con il quale non è stata conferita la prescritta procura speciale. Non occorre dilungarsi, allora, per rimarcare che nel caso di specie, come già rilevato, l'azione di prevenzione risulta ritualmente esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] FELACO prima del suo decesso e il procedimento, parimenti, in maniera rituale poteva proseguire nei confronti dei suoi eredi e aventi causa; ed è, dunque, manifestamente infondata la prospettazione difensiva (per vero, generica ed anzi apodittica). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi