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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 settembre 2021

Cassazione n. 09385/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con decreto in data 23/7/2021, depositato il 2/9/2021, notificato da ultimo il 1/10/2021, ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di CATANIA in data 4/2/2021, con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno con l'obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 1 L. 1423/1956 e vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 n. 3, cod. proc. pen.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce che il giudizio di attualità della pericolosità formulato nei confronti del ricorrente, fondato esclusivamente sulle precedenti condanne dallo stesso riportate, sarebbe errato e la motivazione sul punto sarebbe apparente.

La valutazione in termini di attualità, infatti, diversamente da quanto effettuato dalla Corte territoriale, non può fare riferimento alla pregresse manifestazioni ma deve tenere conto della situazione nella quale si trova il proposto al momento della richiesta e ciò, nel caso di specie, nel quale l'Intelisano ha intrapreso un'attività lavorativa e ha modificato il modus vivendi, tanto da non avere subito ulteriori denunce, non sarebbe avvenuto tanto che, in conclusione, la motivazione sarebbe sul punto apodittica.

2. In data 6 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost.

PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge.

Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta, al comma terzo, prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...".

In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).

La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.

2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.1.

Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di attualità della pericolosità rilevando che la motivazione sul punto, che si fonderebbe solo sulle pregresse condanne e non sarebbero stata tenuta in considerazione la circostanza che il ricorrente attualmente svolge lecita attività lavorativa e che non ci sono state successive denunce, sarebbe apparente.

La doglianza è manifestamente infondata.

Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512).

Il giudice di appello, infatti, come correttamente evidenziato nella requisitoria dal Procuratore Generale -richiamando i numerosi precedenti penali (dall'anno 1994 all'anno 2011), la condanna (benché non definitiva) per una rapina impropria, un ulteriore reato di furto commesso nel 2019 e le accertate frequentazioni con soggetti pregiudicati per delitti contro il patrimonio e per stupefacenti - ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine all'attualità della pericolosità del ricorrente e ciò anche tenendo conto delle circostanze indicate dalla difesa, come pure lo svolgimento dell'attività lavorativa, coerentemente ritenuta allo stato non sufficiente ad escludere l'attualità della pericolosità.

Giudizio questo che risulta essere adeguato e coerente tanto che le censure, reiterative delle medesime critiche già dedotte con l'atto di appello, si risolvono in una sollecitazione non consentita di procedere a una rilettura di quanto già adeguatamente valutato (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con decreto in data 23/7/2021, depositato il 2/9/2021, notificato da ultimo il 1/10/2021, ha rigettato l'appello avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE di CATANIA in data 4/2/2021, con il quale era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno con l'obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 1 L. 1423/1956 e vizio di motivazione con riferimento all'art. 125 n. 3, cod. proc. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce che il giudizio di attualità della pericolosità formulato nei confronti del ricorrente, fondato esclusivamente sulle precedenti condanne dallo stesso riportate, sarebbe errato e la motivazione sul punto sarebbe apparente. La valutazione in termini di attualità, infatti, diversamente da quanto effettuato dalla Corte territoriale, non può fare riferimento alla pregresse manifestazioni ma deve tenere conto della situazione nella quale si trova il proposto al momento della richiesta e ciò, nel caso di specie, nel quale l'Intelisano ha intrapreso un'attività lavorativa e ha modificato il modus vivendi, tanto da non avere subito ulteriori denunce, non sarebbe avvenuto tanto che, in conclusione, la motivazione sarebbe sul punto apodittica. 2. In data 6 dicembre 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta, al comma terzo, prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. 2. Tanto premesso, le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione al giudizio di attualità della pericolosità rilevando che la motivazione sul punto, che si fonderebbe solo sulle pregresse condanne e non sarebbero stata tenuta in considerazione la circostanza che il ricorrente attualmente svolge lecita attività lavorativa e che non ci sono state successive denunce, sarebbe apparente. La doglianza è manifestamente infondata. Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512). Il giudice di appello, infatti, come correttamente evidenziato nella requisitoria dal Procuratore Generale -richiamando i numerosi precedenti penali (dall'anno 1994 all'anno 2011), la condanna (benché non definitiva) per una rapina impropria, un ulteriore reato di furto commesso nel 2019 e le accertate frequentazioni con soggetti pregiudicati per delitti contro il patrimonio e per stupefacenti - ha evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine all'attualità della pericolosità del ricorrente e ciò anche tenendo conto delle circostanze indicate dalla difesa, come pure lo svolgimento dell'attività lavorativa, coerentemente ritenuta allo stato non sufficiente ad escludere l'attualità della pericolosità. Giudizio questo che risulta essere adeguato e coerente tanto che le censure, reiterative delle medesime critiche già dedotte con l'atto di appello, si risolvono in una sollecitazione non consentita di procedere a una rilettura di quanto già adeguatamente valutato (Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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