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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08991/2022

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2019 ORDINANZA sul ricorso 12219/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro S.C.A.I.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86 - intimata - nonché da S.C.A.I.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, che la rappresentano e difendono -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 7462/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 13850 del 2013, in accoglimento p.q.r. del gravame interposto dalla S.C.A.I.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib.

Rieti n. 205 del 2001, ha accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni subiti «per l'occupazione illegittima di alcune aeree di sua proprietà ... site in [OSCURATO:PERSONA], località Macchiarella, che il Comune convenuto aveva occupato in forza dell'esecuzione del piano per l'edilizia economica e popolare ... disposto dall'ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi.

Resiste con controricorso la S.C.A.I.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all'udienza camerale il ricorrente in via principale ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal difensore e dalla parte, vistato dal difensore di controparte ex art. 390, 3° co., c.p.c.

Tale atto non risulta comunicato a controparte e a fortiori dalla medesima accettato.Esso rivela invero il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione e falsa applicazione» dell'art. 2043 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Si duole che l'indennizzo sia stato erroneamente determinato in misura corrispondente al valore al momento del trasferimento della proprietà anziché al valore attuale del bene.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (v.

Cass., 31/3/2016, n. 6243; Cass., 22/3/2013, n. 7288; Cass., 18/5/2007, n. 11643; Cass., 15/2/2005, n. 3034).

Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove [ nel premettere che «il vincolo conformativo, che destina cioè un'intera zona ad una precisa destinazione urbanistica e di regolamentazione del territorio, senza limitarsi ad incidere su singoli beni, si distingue per tale attitudine, ben potendo essere contenuto anche in provvedimenti che abbiano contemporaneamente natura di dichiarazione di pubblica utilità» ], e nel considerare «pienamente condivisibile» la «conclusione del C.T.U.» secondo cui nella specie «le aree litigiose erano edificabili», ha sottolineato come il CTU abbia accertato la sussistenza di tale vincolo «al tempo dell'occupazione, cioè al 1980» e che successivamente «tale destinazione ... è rimasta immutata», essendo «tale anche nel 1986», sicché ove l'allora appellante ed odierna ricorrente incidentale «avesse inteso utilizzare o alienare il bene avrebbe ragionevolmente ottenuto il suo valore venale, che era quello rinveniente dalla sua vocazione edificatoria per l'edilizia economica e popolare, contenuta nel vincolo conformativo suddetto».

Ponendo in rilievo che il CTU ha correttamente «stimato il valore dell'area al 1980 in euro 146.431,69 ed in euro 711.658 alla data del 2014 ( rivalutando il primo importo secondo gli indici FOI ) applicando il criterio analitico-ricostruttivo e considerando in dettaglio tutte le caratteristiche delle aree», la corte di merito ha quindi sottolineato come «il metodo adottato dal C.T.U. ( anche per quanto attiene all'accertamento dei volumi realizzabili non basato sull'indice fondiario di fabbricabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona ) è considerato pienamente ammissibile anche dalla S.C.», al riguardo facendo espresso richiamo a Cass. n. 4711 del 2018 e affermando che «sebbene riferito all'espropriazione per pubblica utilità», condivisibilmente precisando che tale criterio è «utilmente richiamabile» anche nella specie, «perché il privato ha diritto di ottenere in ogni caso il valore venale del bene, il quale quindi deve comunque essere accertato».

Nel sottolineare ( facendo specifico richiamo a Cass. n. 6243 del 2016 ) che «i metodi di stima del valore dei beni sono rimessi all'apprezzamento del giudice del merito, senza potersi ipotizzare una gerarchia tra gli stessi, purché si giunga ad accertare "per quanto possibile" l'effettivo valore del bene», è pervenuta quindi a concludere doversi nel caso «in primo luogo rivalutare l'importo calcolato dal CTU secondo gli indici ISTAT dal 1908 al 1986», e poi rivalutare la somma ottenuta «all'attualità con gli stessi indici ... trattandosi di debito di valore», con interessi compensativi da calcolarsi «sulla somma non già rivalutata bensì su quella che sarebbe spettata al momento del sorgere del diritto, cioè al 1986 e rivalutata tempo per tempo».

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso incidentale.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l'incidentale.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d. p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 12219/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro S.C.A.I.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86 - intimata - nonché da S.C.A.I.E. - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 86, che la rappresentano e difendono -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], - intimato - avverso la sentenza n. 7462/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 13850 del 2013, in accoglimento p.q.r. del gravame interposto dalla S.C.A.I.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Rieti n. 205 del 2001, ha accolto la domanda dalla medesima originariamente proposta nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni subiti «per l'occupazione illegittima di alcune aeree di sua proprietà ... site in [OSCURATO:PERSONA], località Macchiarella, che il Comune convenuto aveva occupato in forza dell'esecuzione del piano per l'edilizia economica e popolare ... disposto dall'ente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la S.C.A.I.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all'udienza camerale il ricorrente in via principale ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta dal difensore e dalla parte, vistato dal difensore di controparte ex art. 390, 3° co., c.p.c. Tale atto non risulta comunicato a controparte e a fortiori dalla medesima accettato.Esso rivela invero il sopravvenuto difetto d'interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia «violazione e falsa applicazione» dell'art. 2043 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Si duole che l'indennizzo sia stato erroneamente determinato in misura corrispondente al valore al momento del trasferimento della proprietà anziché al valore attuale del bene. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, la determinazione del valore del fondo può essere effettuata tanto con metodo sintetico-comparativo, volto ad individuare il prezzo di mercato dell'immobile attraverso il confronto con quelli di beni aventi caratteristiche omogenee, quanto con metodo analitico-ricostruttivo, fondato sull'accertamento del costo di trasformazione del fondo, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione, restando pertanto rimessa al giudice di merito la scelta di un metodo di stima improntato, per quanto possibile, a canoni di effettività (v. Cass., 31/3/2016, n. 6243; Cass., 22/3/2013, n. 7288; Cass., 18/5/2007, n. 11643; Cass., 15/2/2005, n. 3034). Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione, in particolare là dove [ nel premettere che «il vincolo conformativo, che destina cioè un'intera zona ad una precisa destinazione urbanistica e di regolamentazione del territorio, senza limitarsi ad incidere su singoli beni, si distingue per tale attitudine, ben potendo essere contenuto anche in provvedimenti che abbiano contemporaneamente natura di dichiarazione di pubblica utilità» ], e nel considerare «pienamente condivisibile» la «conclusione del C.T.U.» secondo cui nella specie «le aree litigiose erano edificabili», ha sottolineato come il CTU abbia accertato la sussistenza di tale vincolo «al tempo dell'occupazione, cioè al 1980» e che successivamente «tale destinazione ... è rimasta immutata», essendo «tale anche nel 1986», sicché ove l'allora appellante ed odierna ricorrente incidentale «avesse inteso utilizzare o alienare il bene avrebbe ragionevolmente ottenuto il suo valore venale, che era quello rinveniente dalla sua vocazione edificatoria per l'edilizia economica e popolare, contenuta nel vincolo conformativo suddetto». Ponendo in rilievo che il CTU ha correttamente «stimato il valore dell'area al 1980 in euro 146.431,69 ed in euro 711.658 alla data del 2014 ( rivalutando il primo importo secondo gli indici FOI ) applicando il criterio analitico-ricostruttivo e considerando in dettaglio tutte le caratteristiche delle aree», la corte di merito ha quindi sottolineato come «il metodo adottato dal C.T.U. ( anche per quanto attiene all'accertamento dei volumi realizzabili non basato sull'indice fondiario di fabbricabilità, bensì su quello che individua la densità territoriale della zona ) è considerato pienamente ammissibile anche dalla S.C.», al riguardo facendo espresso richiamo a Cass. n. 4711 del 2018 e affermando che «sebbene riferito all'espropriazione per pubblica utilità», condivisibilmente precisando che tale criterio è «utilmente richiamabile» anche nella specie, «perché il privato ha diritto di ottenere in ogni caso il valore venale del bene, il quale quindi deve comunque essere accertato». Nel sottolineare ( facendo specifico richiamo a Cass. n. 6243 del 2016 ) che «i metodi di stima del valore dei beni sono rimessi all'apprezzamento del giudice del merito, senza potersi ipotizzare una gerarchia tra gli stessi, purché si giunga ad accertare "per quanto possibile" l'effettivo valore del bene», è pervenuta quindi a concludere doversi nel caso «in primo luogo rivalutare l'importo calcolato dal CTU secondo gli indici ISTAT dal 1908 al 1986», e poi rivalutare la somma ottenuta «all'attualità con gli stessi indici ... trattandosi di debito di valore», con interessi compensativi da calcolarsi «sulla somma non già rivalutata bensì su quella che sarebbe spettata al momento del sorgere del diritto, cioè al 1986 e rivalutata tempo per tempo». All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso incidentale. Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta l'incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d. p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ri
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