CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 22348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70C54 D96ON), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, p.zza Cavour; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12; - contr oricorrente – avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 484/2021 (pubblicato il 2 aprile 2021); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 5 - ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] proposizione opposizione, dinanzi alla Corte di appello di R.G.N. 27158/2021 C.C. 19/06/2023 [OSCURATO:PERSONA] Roma, in composizione collegiale, per ottenere la revoca del decreto n. cronol. 1350/2020, emesso dal Giudice designato dalla stessa Corte di appello di Roma – [OSCURATO:PERSONA], in esito al ricorso n. 50920/2020 RG., depositato il 13/10/2020 e comunicato in pari data via pec dalla Cancelleria, con cui si liquidava alla ricorrente l’indennizzo di euro 2.500,00 (computando l’importo di euro 500,00 per ciascuno dei cinque anni di ritardo ingiustificato), oltre interessi alla domanda, nonché la somma di euro 450,00 per compensi professionali e di euro 27,00 per spese. Nella contumacia del Ministero opposto, l’adita Corte, con decreto n. cronol. 484/2021, revocava il decreto opposto e, in parziale accoglimento dell’opposizione, condannava il menzionato Ministero al pagamento, in favore dell’opponente, dell’equo indennizzo nella maggiore misura di euro 3.000,00 (elevando l’importo dovuto per ognuno dei cinque anni di durata irragionevole del giudizio a euro 600,00), nonché delle spese del procedimento, che rideterminava e liquidava in euro 1.000,00, oltre accessori per legge, per compenso professionale, e in euro 54,00 per spese, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, con il gravato decreto, la Corte laziale respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale perché riteneva che esso non fosse proponibile nel procedimento di equa riparazione, atteso che la relativa pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere innanzi al Giudice del lavoro e che la sentenza della Corte di appello (Sezione lavoro) capitolina n. 6072/2013 (con cui si era ritenuto sussistente il diritto della Lumia all’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183/2010) era stata cassata con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 14673/2019, Inoltre, l’adita Corte liquidava, a titolo di compenso professionale, la somma di euro 1.000,00 (così computata: base euro 915,00, considerata corrispondente all’importo medio per il giudizio davanti alla Corte d’appello, secondo la tabella 12 allegata al D.M. n. 37/2018, ridotto di 1/3 per l’accoglimento soltanto parziale dell’opposizione, ad euro 610,00, con un aumento, tenuto conto della fase istruttoria e della difesa nella fase monitoria), oltre accessori di legge (più 54 euro per spese vive). 2. Avverso il menzionato decreto, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Con proposta del 31 gennaio 2023 veniva chiesta la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. (nuova versione, ovvero come sostituito dall’art. 3, comma 28, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) nel senso della manifesta infondatezza di entrambi i motivi del ricorso. In virtù di istanza tempestivamente depositata, la ricorrente chiedeva la decisione del ricorso, con la fissazione dello stesso per l’adunanza camerale del 19 giugno 2023, in prossimità della quale la difesa della stessa ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia – ai s ensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001 e dell’art. 2056 c.c., in relazione ai principi di diritto enunciati in materia di conseguenze economiche derivanti dalla conversione di contratti di lavoro a termine dichiarati nulli exart. 32 della legge n. 183/2010, nonché il vizio di motivazione illogica e contraddittoria (e, quindi, assente), con conseguente nullità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., e dei parametri di liquidazione dei compensi giudiziali dicui all’art. 4 ed alla Tabella 12 del D.M. n. 37/2018, nonché il vizio di motivazione illogica, contraddittoria e, dunque, apparente. 3. In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione preliminare di inammissibilità del controricorso per asserita nullità della sua notificazione siccome non effettuata presso il domicilio telematico, così come indicato in ricorso. Ciò per l’assorbente ragione che la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo(cfr. art. 156 cpc), con conseguente sua sanatoria, avendo la ricorrente conosciuto del suo contenuto senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole sul piano difensivo. 4. Ciò chiarito, rileva il collegio che il primo motivo è infondato, non sussistendo il dedotto vizio dell’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, né della sua contraddittorietà intrinsecamente irrisolvibile (secondo i principi enunciati dalle SU con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, successivamente consolidatasi e, quanto al tema specifico della motivazione apparente, con l’ordinanza SSUU n. 2767/2023 in motivazione e giurisprudenza ivi richiamata), avendo la Corte di appello spiegato le ragioni per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale dedotto dalla ricorrente, al di là di quello riconducibile direttamente all’irragionevole durata del giudizio presupposto. Infatti, il danno ulteriore preteso dalla ricorrente è quello asserito come conseguente al riconoscimento delle retribuzioni e dei benefici previdenziali ed assistenziali per effetto della ottenuta reintegrazione nel posto di lavoro in virtù di una sentenza di appello emessa a definizione del giudizio presupposto (peraltro annullata da questa Corte con ordinanza n. 14673/2019), che, pertanto, attiene all’evidenzia al merito della causa di lavoro intentata dalla Lumia e non è, quindi, dipendente dalla sua durata ulteriormente irragionevole che avrebbe potuto costituire oggetto del procedimento previsto dalla legge n. 89/2001. Come opportunamente evidenziato dal Ministero controricorrente, il dedotto danno patrimoniale è da ricollegare al rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e il suo datore di lavoro costituente la materia del contendere nell’ambito del giudizio presupposto; quindi, è direttamente riconducibile e conseguente alla domanda proposta dinanzi al giudice del lavoro, con la sua derivante preclusione a farla valere in sede di procedimento ai sensi della legge n. 89/2001. 5. E’ fondato, invece, il secondo motivo, per essere incorsa la Corte di appello nella violazione dei parametri tabellari forensi indicati e, quindi, nella illegittima quantificazione dei compensi dovuti per le distinte attività professionali espletate in relazione allo svoltosi procedimento exlegge n. 89/2001. Infatti, dovendo applicarsi la fascia di valore tra l’importo di euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, il compenso medio riconoscibile non equivaleva a quello liquidato nell’impugnato provvedimento di euro 915,00, bensì a quello di euro 2.775,00 (in relazione alle distinte fasi da tener presente, ovvero quella di studio della controversia per euro 510,00, quella introduttiva del giudizio per euro 510,00, quella istruttoria e di trattazione per euro 945,00 e quella decisionale per euro 810,00), con la conseguenza che -riducendo (come ha ritenuto di fare la Corte di appello) di 1/3 le somme relative alle fasi di studio, introduttiva e decisionale -il compenso comunque da liquidare sarebbe stato di euro 1.220,00 e non di euro 610,00, al quale aggiungere quello – pacificamente d ovuto – relativo alla fase istruttoria, oltre, naturalmente, alle spese vive. Pertanto, la somma come liquidata dalla Corte di appello, in base ai criteri medi considerati idoneamente applicabili in relazione alla tabella “ratione temporis” vigente, tenuto conto del valore della causa e delle singole attività professionali svolte, è certamente inferiore a quella minima da riconoscersi per legge, la cui quantificazione deve essere rimessa al giudice di rinvio. 6. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni svolte, previo rigetto del primo motivo, deve essere accolto il secondo, con la conseguente cassazione, in relazione a quest’ultimo, del decreto impugnato ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione