Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 13598/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 10021/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREI\Lk DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 622/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

R.G.N. 10021/2018 - Udienza del 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 8/2/2018, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dai Curatori del Fallimento della Carmine e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni„ per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato l'inopponibilità, al Fallimento appellante (originario attore), ai sensi dell'art. 7 della legge n. 52/91, delle cessioni di credito che la Carmine e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva operato, in favore della società IFIR - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in esecuzione dei contratti di factoring conclusi tra le parti in epoca anteriore alla sottoposizione della società cedente alla procedura di concordato preventivo e, successivamente, al fallimento.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art, 7 della legge n. 52/91, indipendentemente dal profilo causale degli accordi conclusi tra le parti e, segnatamente, dello scopo concreto di finanziamento dalle stesse perseguito, rilevando, di seguito, la collocabilità temporale, degli atti dichiarati inefficaci, all'interno del cosiddetto 'periodo sospetto', coincidente con l'anno anteriore all'ammissione della società cedente alla procedura di concordato preventivo (individuabile come termine di riferimento in applicazione del principio della consecuzione delle procedure concorsuali), ed accertando l'effettiva ricorrenza di indici probatori idonei a consentire il riconoscimento dell'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla società cessionaria.

3. Avverso la sentenza d'appello, la IFIR - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.

6. La discussione del ricorso, già condotta all'esame di questa Sezione alle udienze del 24/9/2019 e del 22/4/2021, è stata disposta per l'odierna udienza, a seguito delle congiunte istanze di rinvio delle parti.

7. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 69-bis della legge fallimentare in relazione all'art. 7 della legge n. 52/91, nonché degli artt. 64, 65, 67, co. 1 e 2, e 69 della legge fall., per avere la corte territoriale erroneamente applicato, al caso di specie, la cosiddetta 'retrodatazione' dei termini della revocatoria prevista dall'art. 69-bis della legge fallimentare (in coerenza con il principio della c.d. 'consecuzione delle procedure concorsualig, riconoscendone l'operatività anche in relazione all'ipotesi dell'inefficacia dei pagamenti prevista dall'art. 7 della legge speciale, in contrasto con l'espresso dettato dell'art. 69-bis cit. che limita la ridetta retrodatazione alle sole azioni revocatorie prevista dalla legge fallimentare (con eccezione della revocatoria ordinaria nel fallimento), nonché in violazione dei principi di diritto transitorio, tenuto conto dell'applicabilità ratione temporis dell'art. 69-bis alle sole procedure introdotte successivamente al 11/9/2012.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 della legge n. 52/91 in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., nonché per contrasto irriducibile fra affermazioni contenute nella motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto (nel quadro di un discorso giustificativo per più Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri versi contraddittorio) che l'art. 7 della legge speciale trovi applicazione in relazione a qualunque cessione di credito nell'ambito del contratto di factoring, destituendo di alcuna rilevanza la funzione o la causa del contratto in cui la cessione del credito si inserisce, con la conseguente erronea sottovalutazione del ruolo decisivo e prevalente della causa di finanziamento del contratto, idonea a discriminare l'operatività dell'art. 7 cit., da ritenersi inapplicabile ai casi di cessione di crediti vendendi causa.

3. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati.

4. Dev'essere preliminarmente evidenziata l'irrilevanza della questione avanzata dalla società ricorrente in ordine all'inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, dell'art. 69-bis legge fall..

5. Al riguardo, varrà sottolineare come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) come il ridetto art. 69-bis legge fall. non operi nel caso di specie proprio in ragione del tempo, evidenziando piuttosto come l'identificazione del c.d. 'periodo sospetto' fosse destinata ad avvenire, nel caso in esame, non già in applicazione del ridetto art. 69-bis, bensì in forza, da un lato, del condivisibile principio che impone la considerazione dell'art. 7 della legge n. 52/91 nell'ambito del sistema delle revocatorie fallimentarcì (cfr., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 14260 del 08/07/2015) e, dall'altro, in applicazione del principio generale di diritto vivente della c.d. consecuzione delle procedure concorsuali.

6. Con specifico riferimento a tale ultimo punto, ritiene il Collegio di dover attribuire un decisivo rilievo al principio, da ultimo statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (in questa sede integralmente condiviso e fatto proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'introduzione dell'art. 69-bis, comma 2,

I. fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla

I. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169

I. fall. (Sez. 1, Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019, Rv. 653236 - 01).

7. Nella specie, peraltro, la corte territoriale ha precisato come, in relazione al caso in esame, nulla sarebbe cambiato in concreto, atteso che tutti i pagamenti eseguiti dal factor avvennero a partire dal 15 gennaio 2009, a fronte dell'ammissione del Pastificio di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al concordato preventivo in data 13 gennaio del 2010 (pag. 22 della sentenza impugnata).

8. Quanto all'estensione dei principi delle revocatorie fallimentari all'art. 7 della legge speciale, varrà considerare come la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza, n. 14260 del 2015) abbia apertamente riconosciuto, in tema di revocatoria fallimentare, l'avvenuta introduzione, da parte dell'art. 7 della legge n. 52 del 1991, di una disciplina speciale volta a colpire le disposizioni patrimoniali compiute dall'imprenditore dichiarato fallito che, sebbene non inique o squilibrate, risultino comunque suscettibili di turbare la consistenza della massa attiva, destinata in sede concorsuale a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito; tale disciplina s'inserisce nell'ambito di quella dettata dall'art. 67 della legge fall., facendo dipendere l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente, non già dalla data di perfezionamento dell'atto contrattuale, ma da quella del pagamento effettuato dal cessionario, e subordinando la dichiarazione d'inefficacia Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alla prova della scientia decoctionis, ainch'essa riferita alla data del pagamento (cfr. Cass., Sez.

I, 5 luglio 2013, n. 16828; v. altresì Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 282 del 12/01/2021, Rv. 660405 - 01, secondo cui, in tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura si applica l'art. 7 della

I. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali).

9. Quanto, infine, all'insensibilità dell'art. 7 cit. (e della conseguente operatività dei meccanismi di inopponibilità della cessione) all'eventuale causa (di vendita o di finanziamento) del contratto di factoring, osserva il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia evidenziato (in ossequio ai principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità: v. supra Sez. 1, Sentenza, n. 14260 del 2015) come la norma in esame si limiti a considerare l'idoneità del pagamento del factor avvenuto prima della scadenza del debito ceduto (requisito essenziale ai fini dell'inopponibilità al fallimento, unitamente al dato temporale e alla conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, da parte del cessionario) a turbare (sebbene non iniquo o squilibrato) la consistenza della massa attiva destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito, senza che a ciò osti la causa 'di vendita' o 'di finanziamento' dell'operazione di factoring.

10. Al vigore di tali principi affermatisi nella giurisprudenza di legittimità (destinati a dar conto della correttezza della decisione impugnata in questa sede) il Collegio ritiene di doversi integralmente uniformare, facendoli propri nella loro interezza.

11. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 della legge n. 52/91 e dell'art. 67, Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri co. 1 e 2, legge fall. in relazione al requisito della conoscenza dello stato di insolvenza, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente e contraddittoriamente disatteso, nell'interpretazione degli elementi istruttori sottoposti a esame, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la protrazione del finanziamento delle imprese in crisi esclude il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del finanziatore, omettendo totalmente di esaminare le circostanze di fatto rappresentate dalla prosecuzione del rapporto di factoring anche con gli organi del concordato preventivo (circostanza che aveva ingenerato un ragionevole affidamento sulla validità, la liceità e l'utilità del rapporto), nonché dalla chiusura per sequestro dello stabilimento disposto dalla forza pubblica (evento decisivo ai fini della conclamata attestazione dello stato di insolvenza) dopo la conclusione dei contratti di factoring.

12. Il motivo è inammissibile.

13. Osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo (con particolare riguardo, nel caso di specie, all'idoneità rappresentativa dei mezzi di prova acquisiti ad attestare la conoscenza, da parte del factor, dello stato di insolvenza della società cedente all'atto dei pagamenti), in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

14. In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rei, COI1S. [OSCURATO:PERSONA]Utri (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.

15. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti.

16. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

17. Ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

18. A tale ultimo riguardo, varrà considerare come il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

19. Sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01).

20. Pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico- giuridica unicamente rilevanti in questa sede. lo Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 18.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1- bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso r.g. n. 10021/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREI\Lk DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 622/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. R.G.N. 10021/2018 - Udienza del 03/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 8/2/2018, la Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dai Curatori del Fallimento della Carmine e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni„ per quel che rileva in questa sede, ha dichiarato l'inopponibilità, al Fallimento appellante (originario attore), ai sensi dell'art. 7 della legge n. 52/91, delle cessioni di credito che la Carmine e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva operato, in favore della società IFIR - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in esecuzione dei contratti di factoring conclusi tra le parti in epoca anteriore alla sottoposizione della società cedente alla procedura di concordato preventivo e, successivamente, al fallimento. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto applicabile, al caso di specie, l'art, 7 della legge n. 52/91, indipendentemente dal profilo causale degli accordi conclusi tra le parti e, segnatamente, dello scopo concreto di finanziamento dalle stesse perseguito, rilevando, di seguito, la collocabilità temporale, degli atti dichiarati inefficaci, all'interno del cosiddetto 'periodo sospetto', coincidente con l'anno anteriore all'ammissione della società cedente alla procedura di concordato preventivo (individuabile come termine di riferimento in applicazione del principio della consecuzione delle procedure concorsuali), ed accertando l'effettiva ricorrenza di indici probatori idonei a consentire il riconoscimento dell'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo alla società cessionaria. 3. Avverso la sentenza d'appello, la IFIR - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso.Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso. 6. La discussione del ricorso, già condotta all'esame di questa Sezione alle udienze del 24/9/2019 e del 22/4/2021, è stata disposta per l'odierna udienza, a seguito delle congiunte istanze di rinvio delle parti. 7. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 69-bis della legge fallimentare in relazione all'art. 7 della legge n. 52/91, nonché degli artt. 64, 65, 67, co. 1 e 2, e 69 della legge fall., per avere la corte territoriale erroneamente applicato, al caso di specie, la cosiddetta 'retrodatazione' dei termini della revocatoria prevista dall'art. 69-bis della legge fallimentare (in coerenza con il principio della c.d. 'consecuzione delle procedure concorsualig, riconoscendone l'operatività anche in relazione all'ipotesi dell'inefficacia dei pagamenti prevista dall'art. 7 della legge speciale, in contrasto con l'espresso dettato dell'art. 69-bis cit. che limita la ridetta retrodatazione alle sole azioni revocatorie prevista dalla legge fallimentare (con eccezione della revocatoria ordinaria nel fallimento), nonché in violazione dei principi di diritto transitorio, tenuto conto dell'applicabilità ratione temporis dell'art. 69-bis alle sole procedure introdotte successivamente al 11/9/2012. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 della legge n. 52/91 in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., nonché per contrasto irriducibile fra affermazioni contenute nella motivazione, avendo la corte territoriale erroneamente ritenuto (nel quadro di un discorso giustificativo per più Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri versi contraddittorio) che l'art. 7 della legge speciale trovi applicazione in relazione a qualunque cessione di credito nell'ambito del contratto di factoring, destituendo di alcuna rilevanza la funzione o la causa del contratto in cui la cessione del credito si inserisce, con la conseguente erronea sottovalutazione del ruolo decisivo e prevalente della causa di finanziamento del contratto, idonea a discriminare l'operatività dell'art. 7 cit., da ritenersi inapplicabile ai casi di cessione di crediti vendendi causa. 3. Entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati. 4. Dev'essere preliminarmente evidenziata l'irrilevanza della questione avanzata dalla società ricorrente in ordine all'inapplicabilità al caso di specie, ratione temporis, dell'art. 69-bis legge fall.. 5. Al riguardo, varrà sottolineare come la corte territoriale abbia espressamente sottolineato (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) come il ridetto art. 69-bis legge fall. non operi nel caso di specie proprio in ragione del tempo, evidenziando piuttosto come l'identificazione del c.d. 'periodo sospetto' fosse destinata ad avvenire, nel caso in esame, non già in applicazione del ridetto art. 69-bis, bensì in forza, da un lato, del condivisibile principio che impone la considerazione dell'art. 7 della legge n. 52/91 nell'ambito del sistema delle revocatorie fallimentarcì (cfr., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 14260 del 08/07/2015) e, dall'altro, in applicazione del principio generale di diritto vivente della c.d. consecuzione delle procedure concorsuali. 6. Con specifico riferimento a tale ultimo punto, ritiene il Collegio di dover attribuire un decisivo rilievo al principio, da ultimo statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (in questa sede integralmente condiviso e fatto proprio al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale, nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'introduzione dell'art. 69-bis, comma 2, I. fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 I. fall. (Sez. 1, Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019, Rv. 653236 - 01). 7. Nella specie, peraltro, la corte territoriale ha precisato come, in relazione al caso in esame, nulla sarebbe cambiato in concreto, atteso che tutti i pagamenti eseguiti dal factor avvennero a partire dal 15 gennaio 2009, a fronte dell'ammissione del Pastificio di Carmine e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al concordato preventivo in data 13 gennaio del 2010 (pag. 22 della sentenza impugnata). 8. Quanto all'estensione dei principi delle revocatorie fallimentari all'art. 7 della legge speciale, varrà considerare come la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza, n. 14260 del 2015) abbia apertamente riconosciuto, in tema di revocatoria fallimentare, l'avvenuta introduzione, da parte dell'art. 7 della legge n. 52 del 1991, di una disciplina speciale volta a colpire le disposizioni patrimoniali compiute dall'imprenditore dichiarato fallito che, sebbene non inique o squilibrate, risultino comunque suscettibili di turbare la consistenza della massa attiva, destinata in sede concorsuale a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito; tale disciplina s'inserisce nell'ambito di quella dettata dall'art. 67 della legge fall., facendo dipendere l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente, non già dalla data di perfezionamento dell'atto contrattuale, ma da quella del pagamento effettuato dal cessionario, e subordinando la dichiarazione d'inefficacia Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri alla prova della scientia decoctionis, ainch'essa riferita alla data del pagamento (cfr. Cass., Sez. I, 5 luglio 2013, n. 16828; v. altresì Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 282 del 12/01/2021, Rv. 660405 - 01, secondo cui, in tema di formazione dello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, alla cessione del credito stipulata dalla società sottoposta alla procedura si applica l'art. 7 della I. n. 52 del 1991 che, pur facendo testualmente riferimento agli effetti del fallimento del cedente, esprime un principio applicabile a tutte le procedure concorsuali). 9. Quanto, infine, all'insensibilità dell'art. 7 cit. (e della conseguente operatività dei meccanismi di inopponibilità della cessione) all'eventuale causa (di vendita o di finanziamento) del contratto di factoring, osserva il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia evidenziato (in ossequio ai principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità: v. supra Sez. 1, Sentenza, n. 14260 del 2015) come la norma in esame si limiti a considerare l'idoneità del pagamento del factor avvenuto prima della scadenza del debito ceduto (requisito essenziale ai fini dell'inopponibilità al fallimento, unitamente al dato temporale e alla conoscenza dello stato di insolvenza del cedente, da parte del cessionario) a turbare (sebbene non iniquo o squilibrato) la consistenza della massa attiva destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito, senza che a ciò osti la causa 'di vendita' o 'di finanziamento' dell'operazione di factoring. 10. Al vigore di tali principi affermatisi nella giurisprudenza di legittimità (destinati a dar conto della correttezza della decisione impugnata in questa sede) il Collegio ritiene di doversi integralmente uniformare, facendoli propri nella loro interezza. 11. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 7 della legge n. 52/91 e dell'art. 67, Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri co. 1 e 2, legge fall. in relazione al requisito della conoscenza dello stato di insolvenza, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere la corte territoriale erroneamente e contraddittoriamente disatteso, nell'interpretazione degli elementi istruttori sottoposti a esame, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la protrazione del finanziamento delle imprese in crisi esclude il requisito della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del finanziatore, omettendo totalmente di esaminare le circostanze di fatto rappresentate dalla prosecuzione del rapporto di factoring anche con gli organi del concordato preventivo (circostanza che aveva ingenerato un ragionevole affidamento sulla validità, la liceità e l'utilità del rapporto), nonché dalla chiusura per sequestro dello stabilimento disposto dalla forza pubblica (evento decisivo ai fini della conclamata attestazione dello stato di insolvenza) dopo la conclusione dei contratti di factoring. 12. Il motivo è inammissibile. 13. Osserva il Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la società ricorrente si sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo (con particolare riguardo, nel caso di specie, all'idoneità rappresentativa dei mezzi di prova acquisiti ad attestare la conoscenza, da parte del factor, dello stato di insolvenza della società cedente all'atto dei pagamenti), in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n.5 c.p.c. (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione; 14. In particolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errata ricognizione della fattispecie concreta, e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rei, COI1S. [OSCURATO:PERSONA]Utri (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. 15. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe del motivo d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti. 16. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. 17. Ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 18. A tale ultimo riguardo, varrà considerare come il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. possa ritenersi denunciabile per cassazione, unicamente là dove attenga all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 19. Sul punto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01). 20. Pertanto, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza della ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome dirette a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d'indole logico- giuridica unicamente rilevanti in questa sede. lo Udienza del 3 febbraio 2022 - R.G. n. 10021/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 21. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi esaminati, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 18.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consigl