CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49022/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali, lineari e giuridicamente corretti dal giudice di merito sia in relazione al dolo del reato di evasione (smentito in fatto dalla ricostruzione privilegiata in sentenza e non adeguatamente contraddetta dal ricorso), sia in punto alle denegate generiche, rispetto alle quali l'odierna impugnazione replica i profili di genericità che connotavano il gravame di merito, mancando di indicare gli elementi nel caso pretermessi da valorizzare ai fini di una diversa conclusione sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.