Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09750/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 giugno 2025 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], procedendo ai sensi dell'ad. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella con cui il locale Giudice per le indagini preliminari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo qualificato, a due associazioni, mafiosa, l'una, finalizzata al narcotraffico, l'altra, ed ai rispettivi reati fine di estorsione aggravata e violazione dell'ad. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. [OSCURATO:PERSONA] è, in primo luogo, indicato, al capo Al), quale esponente di spicco della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] «Castani», attiva in Platì, nel cui ambito egli, stando alla prospettazione accusatoria, recepita dai giudici della cautela, ha agito in stretto raccordo con il leader [OSCURATO:PERSONA], cui era legato da un solido rapporto fiduciario ed in cui favore svolgeva funzioni di consigliere, factotum e braccio destro, coadiuvandolo, in particolare, nei compiti di direzione e organizzazione, nell'esecuzione delle direttive e partecipando in prima persona alle attività estorsive, di traffico di stupefacenti e di orientamento delle competizioni elettorali, secondo quanto emerso dall'attività investigativa e, precipuamente, dalle espletate intercettazioni.

Il Tribunale del riesame ha, in proposito, disatteso le obiezioni dell'indagato, vedenti sull'attitudine del compendio indiziario a comprovare l'attuale esistenza del sodalizio mafioso e la sua attiva ed efficiente militanza, spiegando come il materiale istruttorio sia, sul punto, assolutamente eloquente, avuto riguardo, in primis, al modus operandi, tipicamente `ndranghetistico, sistematicamente utilizzato per il compimento dell'attività estorsiva, ed alla «dote» conferita a [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla luce della pregnanza del contributo arrecato, appare inserito nel gruppo in veste di organizzatore, al pari di quanto accade in relazione alla connessa consorteria ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 contestata al capo B1), a sua volta strumento di ulteriore implementazione e sfruttamento dell'egemonia del sodalizio mafioso sul territorio.

Il giudizio di gravità indiziaria è stato esteso: - all'estorsione contestata al capo A4), commessa ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto a versare una somma, pari a 45.000 euro, che, nella concorde valutazione di Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, costituisce profitto delle pressioni, connesse alla caratura mafiosa degli agenti, illecitamente rivolte alla vittima e non, come dedotto dall'indagato, compenso per una innocua attività di intermediazione in vista della sottoscrizione di un contratto di appalto;all'analogo delitto ascritto al capo A5), che vede il ricorrente nelle vesti, quale esecutore materiale, al fianco di [OSCURATO:PERSONA], istigatore e determinatore, dell'estorsione perpetrata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto a corrispondere 5.000 euro, vicenda che risponde al medesimo cliché che caratterizza tutti i reati fine oggetto di provvisorio addebito; alla tentata estorsione di cui al capo A6); in questo caso [OSCURATO:PERSONA] è indicato quale esecutore materiale, in concorso con gli istigatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo anche nella concorrente veste di determinatore ed esecutore materiale), di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere una somma non determinata a titolo estorsivo, progetto non coronato da successo per l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], autorevole esponente di altro dan mafioso, il quale aveva rivendicato la propria competenza sulle estorsioni commesse nel territorio di Gerace; il Tribunale del riesame, al riguardo, ha disatteso l'obiezione difensiva vedente sull'inidoneità della condotta accertata ad integrare gli estremi del tentativo punibile e, comunque, sull'applicabilità dell'istituto della desistenza volontaria, sul rilievo che dalle conversazioni intercettate emerge chiaramente una condotta estorsiva agevolata dall'intraneità mafiosa degli agenti, così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità; - alla tentata estorsione di cui al capo A7), di cui è stato vittima l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha concorso in veste di esecutore materiale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale del riesame, al riguardo, ha disatteso l'obiezione difensiva vertente sull'inidoneità della sua condotta, circoscritta all'avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] ignorandone le intenzioni, a configurare un concorso penalmente rilevante, ed ha sottolineato come, invece, dalla denuncia presentata dalla persona offesa, dalle modalità del fatto e dalle intercettazioni emerga chiaramente una condotta estorsiva portata avanti grazie al ruolo mafioso ricoperto dagli agenti; all'estorsione, contestata al capo Al2), realizzata in pregiudizio dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto ad assumere alle proprie dipendenze [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]; ai reati di narcotraffico contestati ai capi B10), B11) e B12), posti in essere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e concretatisi, rispettivamente: nella detenzione illegale di un quantitativo di marijuana, poi consegnato come campione agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell'offerta o messa in vendita di 30 kg di sostanza stupefacente, con contestuale consegna di un campione agli acquirenti; nell'offerta in vendita di un quantitativo non determinato di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la consegna, al primo, di un campione; il Tribunale del riesame, al riguardo, ha disatteso la censura dell'indagato, volta a circoscrivere il suo ruolo a quello di mero spettatore della condotta ascrivibile in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi al contrario riconoscere, coerentemente con i risultati delle indagini, il carattere pienamente adesivo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte in materia di narcotraffico; al delitto di cui al capo B13), concernente un episodio che ha visto [OSCURATO:PERSONA], in concorso col [OSCURATO:PERSONA], offrire in vendita a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non determinato di sostanza stupefacente del tipo hashish e consegnargli un campione della sostanza, con riferimento al quale il Tribunale del riesame ha stimato, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, che egli abbia rivestito il ruolo di soggetto addetto alla fornitura dei campioni della sostanza stupefacente commerciata; al delitto di cui al capo B17), more solito commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], concernente la detenzione e l'occultamento, presso la propria abitazione, di un quantitativo di oltre 50 grammi di cocaina, destinata ad essere venduta a [OSCURATO:PERSONA]; al delitto di cui al capo B18), afferente al tentativo di importazione e/o ricezione e/o commercio di un quantitativo non determinato, ma di particolare consistenza, di sostanza stupefacente di tipo cocaina, non coronato da successo a causa della mancata consegna della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, per tale condotta, è stato sequestrato da [OSCURATO:PERSONA] con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la partecipazione al sequestro di [OSCURATO:PERSONA] concorre con le residue evidenze istruttorie nel convincere della pregressa partecipazione dell'indagato, così come degli altri soggetti coinvolti nel sequestro, nel delitto tentato di acquisto/importazione della sostanza stupefacente.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione, dei quali sarà dato atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo, eccepisce l'inidoneità dell'evocazione, da parte del Tribunale del riesame, dei pregressi esiti processuali attestanti la storica ,\ esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte a dimostrare la persistente vitalità, al tempo dei fatti, di causa, del sodalizio e la sua stabile intraneità, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera commissione di reati asseritamente rientranti nel programma della supposta consorteria e mancando, in particolare, prova alcuna del conferimento dei proventi dei reati nel patrimonio sociale.

Ascrive, inoltre, al Tribunale del riesame di avere illogicamente sottostimato la rilevanza della sentenza, divenuta irrevocabile nel 2016, che ha escluso la sua militanza `ndranghetistica, e la mancanza di elementi a suo carico attestanti una successiva condotta di partecipazione all'associazione.

Evidenzia che le emergenze istruttorie hanno messo in luce, piuttosto, l'esistenza di un rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] non riconducibile a un contesto associativo, aggiungendo che lo stesso episodio del «taglio della coda» dimostra, a ben vedere, che egli non era affiliato alla cosca.

Analogo vizio motivazionale affligge, a suo modo di vedere, l'ordinanza impugnata con riguardo all'affermazione di esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico ed alla sua partecipazione.

2.2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la tecnica motivazionale privilegiata dal Tribunale del riesame, che si è limitato a richiamare acriticamente il contenuto dell'ordinanza genetica del titolo custodiale, omettendo di svolgere, come sarebbe stato lecito attendersi, un'autonoma valutazione delle doglianze articolate, stante, vieppiù, il loro carattere di innovatività rispetto a quelle dedotte in precedenza.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole delle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine alle contestate fattispecie estorsive, frutto della costante ed immotivata adesione all'impostazione accusatoria, già recepita dal Giudice per le indagini preliminari, e dell'illogica svalutazione delle obiezioni difensive.

Segnala, in dettaglio, che: con specifico riferimento al capo A4) (estorsione [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame non ha adeguatamente replicato alle eccezioni proposte, precipuamente in relazione all'impossibilità di ricondurre l'attività, pure illecita, posta in essere al paradigma del delitto di estorsione, atteso che l'accordo intercorso tra gli agenti e l'imprenditore ha comportato il venir meno dell'elemento costitutivo della minaccia o violenza richiesti dalla norma; obiezione, questa, che, a dire del ricorrente, inficia il provvedimento impugnato in relazione anche ai residui fatti estorsivi oggetto di addebito; con specifico riguardo al capo A6) (estorsione [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame ha illegittimamente negato l'operatività dell'istituto della desistenza volontaria, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ha volontariamente interrotto l'attività estorsiva e che la desistenza si estende a [OSCURATO:PERSONA] in quanto concorrente; né, aggiunge, il fatto che tale interruzione sia avvenuta dopo l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] vale ad escludere l'invocata desistenza, dato che il reato non si era ancora consumato e che la disciplina della desistenza volontaria non esclude la volontarietà quando l'interruzione dell'attività illecita viene determinata da un calcolo utilitaristico; con specifico riferimento al capo A7) (estorsione [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame ha indebitamente trascurato la discrepanza tra il contenuto della conversazione captata e la dichiarazione resa dalla persona offesa, che nel corso del dialogo telefonico ha fatto riferimento a tre soggetti di cui due latitanti per poi menzionare, nella dichiarazione resa agli investigatori, due soli soggetti, senza, per di più, indicarli quali latitanti; contrasto, questo, che avrebbe dovuto indurre a rilevare la non coincidenza tra i due eventi riportati e la conseguente impossibilità di ricondurre in via congetturale la commissione del fatto a [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al capo Al2) (estorsione [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale non si è confrontato con l'inidoneità della condotta e con l'assenza dell'elemento psicologico del reato, limitandosi a richiamare un segmento dell'ordinanza impugnata a lui non riferibile.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, dedicato alle imputazioni in tema di narcotraffico, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, innanzitutto, che molti dei fatti a lui ascritti a titolo di concorso si sono verificati in sua assenza, onde è arduo configurare il suo concorso, posto che egli non era presente al momento della consegna, non aveva rapporti con i cedenti, non deteneva la sostanza né aveva la disponibilità del luogo dove la stessa era custodita.

Rappresenta di avere esposto tali circostanze al Tribunale del riesame che, tuttavia, non ha riconosciuto loro il dovuto rilievo e si è, invece, acriticamente adagiato sulle considerazioni del primo giudice, che egli aveva già censurato a causa delle rilevate lacune argomentative.

Rileva ancora, stavolta, con riferimento al reato di cui al capo B13), che il Tribunale ha erroneamente vagliato gli elementi emergenti dagli atti, atteso, in specie, che l'offerta in vendita non riguardava il campione, la cui fornitura egli avrebbe curato, ma un distinto quantitativo di stupefacente del quale egli non aveva la disponibilità, secondo quanto, del resto, da lui già rilevato con la richiesta di riesame.

Non dissimili sono le censure che [OSCURATO:PERSONA] articola con riferimento al reato ascrittogli sub B17), non avendo il Tribunale del riesame colto la portata del rilievo dedicato all'effettiva ricezione e, dunque, alla disponibilità della sostanza stupefacente.

In ordine, infine, al delitto contestato al capo B18), [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale del riesame ha assegnato decisiva rilevanza, in vista dell'enucleazione del suo concorso, all'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pronome plurale «noi», insufficiente ad individuarlo come co-protagonista della vicenda ed a provare il collegamento, rimasto allo stato di mera congettura, con il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo coinvolgimento in tale fatto, oltre che nel tentativo di acquisto della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate.

2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha debitamente illustrato, con motivazione completa ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine a tutti i fatti oggetto di provvisorio addebito.

Dato atto, sia pure in sintesi, degli esiti processuali che hanno sancito, in termini ormai incontrovertibili, l'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] «Castani», egemone sull'area di Platì, ha, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, ritenuto l'idoneità degli elementi di più recente acquisizione, in primis di quelli tratti dalla cospicua attività di intercettazione espletata nell'ambito del presente procedimento, a comprovare la vitalità del gruppo, plasticamente confermata dalla capacità di [OSCURATO:PERSONA], che si atteggia a suo attuale vertice decisionale ed operativo, di pianificare ed attuare una capillare azione estorsiva, efficacemente documentata nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame non ha mancato, poi, di tratteggiare con sufficiente dettaglio i compiti affidati, in seno ai sodalizi dei quali egli è indicato quale partecipe, traendo spunto da evidenze che — vieppiù se, come dovuto, lette nel loro complesso — non lasciano spazio, allo stato, ad interpretazioni diverse da quella privilegiata dai giudici della cautela.

Conforme a canoni di logica ordinaria ed esente da profili di contraddittorietà è, del pari, la ricostruzione che — nell'ottica, è bene ricordare, della mera gravità indiziaria — il Tribunale del riesame ha effettuato in relazione alle singole vicende, concernenti, di volta in volta, l'attuazione della strategia estorsiva elaborata da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della compagine da lui diretta o le transazioni aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti, il cui commercio era curato dalla parallela consorteria, alle quali [OSCURATO:PERSONA] risulta avere contribuito in termini che, considerato il contesto delle risultanze investigative e la natura delle relazioni instaurate con [OSCURATO:PERSONA], appaiono senz'altro espressivi di consapevole ed efficiente militanza associativa.

4. A fronte di un'ordinanza, quale quella impugnata, esente da tangibili fratture razionali e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente non si emancipa da un approccio ispirato alla confutazione ed alla controargomentazione, ovvero a reiterare doglianze, già sottoposte all'attenzione del Tribunale del riesame, che le ha disattese in forza di argomentazioni aliene da tangibili deficit logici. [OSCURATO:PERSONA] — oltre a dolersi dell'omesso esame, da parte del Tribunale del riesame, di censure articolate con scritti difensivi che egli, tuttavia, non allega, onde il ricorso si palesa, per questa parte, carente di autosufficienza — incentra le proprie critiche, per un verso, sulla tecnica motivazionale prescelta dal Tribunale del riesame che, però, pur riportandosi a quanto già statuito dal Giudice per le indagini preliminari, non ha mancato di esaminare funditus ciascuno degli aspetti 1_ segnalati dall'indagato e di verificare, addebito per addebito, la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria, apprezzata alla luce dei contrari rilievi difensivi che, come detto, sono stati riproposti con il ricorso per cassazione che, quindi, si connota per manifesta ed insuperabile genericità.

Il precedente rilievo sì estende, invero, sia alle contestazioni di natura associativa — in chiave, rispettivamente, di individuazione degli elementi costitutivi delle consorterie criminali e di stabile, consapevole ed efficiente partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] — sia ai relativi reati fine, la cui ricostruzione è stata effettuata tenendo conto della peculiare natura delle relazioni esistenti tra i principali protagonisti delle vicende.

Fragili si palesano, pertanto, le obiezioni che [OSCURATO:PERSONA] sviluppa con riferimento alle contestazioni di natura estorsiva e, precisamente: alle ragioni che hanno indotto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a gratificare gli indagati con la corresponsione di somme di denaro; alla rilevanza dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'iniziativa estorsiva promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; all'incidenza delle discrasie tra le diverse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sulla plausibilità dell'ipotesi di accusa e la complessiva consistenza del quadro indiziario; all'idoneità degli elementi acquisiti a comprovare il suo consapevole e fattivo concorso nell'estorsione realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Non dissimili sono le valutazioni che si impongono in relazione ai reati fine in materia di narcotraffico, posto che il Tribunale del riesame, come sopra già indicato, ha avuto cura di chiarire, in replica ai rilievi articolati in sede di riesame: che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] in concomitanza con lo svolgimento dei fatti oggetto di addebito ai capi B10), B11) e B12) è sintomatica di concorso in tutti gli illeciti, avuto riguardo alle attività da lui svolte, analiticamente descritte alla pag. 37 del provvedimento impugnato; che, allo stesso modo, la consegna, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del campione a [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta (cfr. pagg. 37-39), in termini esenti da vizi logici rilevabili in sede di legittimità, sintomatica del suo concorso nell'intera operazione di offerta in vendita della sostanza stupefacente contestata al capo B13); che, quanto al reato di cui al capo 17), le doglianze del ricorrente mirano, in sostanza, ad una diversa ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate e, specificamente, di quella del 30 luglio 2021, cui il Tribunale del riesame (cfr. pagg. 39-41) assegna, con argomentazioni ancora una volta qui insindacabili, attitudine autonomamente dimostrativa della sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di gravi indizi di colpevolezza;che per quanto concerne il reato sub B18), il Tribunale del riesame ha pure spiegato, in adesione a quanto già sancito dal Giudice per le indagini preliminari, che la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di acquisto della sostanza stupefacente che avrebbe dovuto essere procurata da [OSCURATO:PERSONA] si desume dall'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della forma plurale, circostanza che, vagliata nella più ampia cornice degli elementi investigativi disponibili, ha stimato idonea a supportare il formulato giudizio di gravità indiziaria.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 giugno 2025 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], procedendo ai sensi dell'ad. 309 cod. proc. pen., ha confermato quella con cui il locale Giudice per le indagini preliminari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo qualificato, a due associazioni, mafiosa, l'una, finalizzata al narcotraffico, l'altra, ed ai rispettivi reati fine di estorsione aggravata e violazione dell'ad. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA] è, in primo luogo, indicato, al capo Al), quale esponente di spicco della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] «Castani», attiva in Platì, nel cui ambito egli, stando alla prospettazione accusatoria, recepita dai giudici della cautela, ha agito in stretto raccordo con il leader [OSCURATO:PERSONA], cui era legato da un solido rapporto fiduciario ed in cui favore svolgeva funzioni di consigliere, factotum e braccio destro, coadiuvandolo, in particolare, nei compiti di direzione e organizzazione, nell'esecuzione delle direttive e partecipando in prima persona alle attività estorsive, di traffico di stupefacenti e di orientamento delle competizioni elettorali, secondo quanto emerso dall'attività investigativa e, precipuamente, dalle espletate intercettazioni. Il Tribunale del riesame ha, in proposito, disatteso le obiezioni dell'indagato, vedenti sull'attitudine del compendio indiziario a comprovare l'attuale esistenza del sodalizio mafioso e la sua attiva ed efficiente militanza, spiegando come il materiale istruttorio sia, sul punto, assolutamente eloquente, avuto riguardo, in primis, al modus operandi, tipicamente `ndranghetistico, sistematicamente utilizzato per il compimento dell'attività estorsiva, ed alla «dote» conferita a [OSCURATO:PERSONA] il quale, alla luce della pregnanza del contributo arrecato, appare inserito nel gruppo in veste di organizzatore, al pari di quanto accade in relazione alla connessa consorteria ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 contestata al capo B1), a sua volta strumento di ulteriore implementazione e sfruttamento dell'egemonia del sodalizio mafioso sul territorio. Il giudizio di gravità indiziaria è stato esteso: - all'estorsione contestata al capo A4), commessa ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto a versare una somma, pari a 45.000 euro, che, nella concorde valutazione di Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, costituisce profitto delle pressioni, connesse alla caratura mafiosa degli agenti, illecitamente rivolte alla vittima e non, come dedotto dall'indagato, compenso per una innocua attività di intermediazione in vista della sottoscrizione di un contratto di appalto;all'analogo delitto ascritto al capo A5), che vede il ricorrente nelle vesti, quale esecutore materiale, al fianco di [OSCURATO:PERSONA], istigatore e determinatore, dell'estorsione perpetrata ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto a corrispondere 5.000 euro, vicenda che risponde al medesimo cliché che caratterizza tutti i reati fine oggetto di provvisorio addebito; alla tentata estorsione di cui al capo A6); in questo caso [OSCURATO:PERSONA] è indicato quale esecutore materiale, in concorso con gli istigatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo anche nella concorrente veste di determinatore ed esecutore materiale), di atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere una somma non determinata a titolo estorsivo, progetto non coronato da successo per l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], autorevole esponente di altro dan mafioso, il quale aveva rivendicato la propria competenza sulle estorsioni commesse nel territorio di Gerace; il Tribunale del riesame, al riguardo, ha disatteso l'obiezione difensiva vedente sull'inidoneità della condotta accertata ad integrare gli estremi del tentativo punibile e, comunque, sull'applicabilità dell'istituto della desistenza volontaria, sul rilievo che dalle conversazioni intercettate emerge chiaramente una condotta estorsiva agevolata dall'intraneità mafiosa degli agenti, così come l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità; - alla tentata estorsione di cui al capo A7), di cui è stato vittima l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], alla quale [OSCURATO:PERSONA] ha concorso in veste di esecutore materiale, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; il Tribunale del riesame, al riguardo, ha disatteso l'obiezione difensiva vertente sull'inidoneità della sua condotta, circoscritta all'avere accompagnato [OSCURATO:PERSONA] ignorandone le intenzioni, a configurare un concorso penalmente rilevante, ed ha sottolineato come, invece, dalla denuncia presentata dalla persona offesa, dalle modalità del fatto e dalle intercettazioni emerga chiaramente una condotta estorsiva portata avanti grazie al ruolo mafioso ricoperto dagli agenti; all'estorsione, contestata al capo Al2), realizzata in pregiudizio dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], costretto ad assumere alle proprie dipendenze [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA]; ai reati di narcotraffico contestati ai capi B10), B11) e B12), posti in essere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e concretatisi, rispettivamente: nella detenzione illegale di un quantitativo di marijuana, poi consegnato come campione agli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nell'offerta o messa in vendita di 30 kg di sostanza stupefacente, con contestuale consegna di un campione agli acquirenti; nell'offerta in vendita di un quantitativo non determinato di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la consegna, al primo, di un campione; il Tribunale del riesame, al riguardo, ha disatteso la censura dell'indagato, volta a circoscrivere il suo ruolo a quello di mero spettatore della condotta ascrivibile in via esclusiva a [OSCURATO:PERSONA], dovendosi al contrario riconoscere, coerentemente con i risultati delle indagini, il carattere pienamente adesivo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle condotte in materia di narcotraffico; al delitto di cui al capo B13), concernente un episodio che ha visto [OSCURATO:PERSONA], in concorso col [OSCURATO:PERSONA], offrire in vendita a [OSCURATO:PERSONA] un quantitativo non determinato di sostanza stupefacente del tipo hashish e consegnargli un campione della sostanza, con riferimento al quale il Tribunale del riesame ha stimato, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, che egli abbia rivestito il ruolo di soggetto addetto alla fornitura dei campioni della sostanza stupefacente commerciata; al delitto di cui al capo B17), more solito commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], concernente la detenzione e l'occultamento, presso la propria abitazione, di un quantitativo di oltre 50 grammi di cocaina, destinata ad essere venduta a [OSCURATO:PERSONA]; al delitto di cui al capo B18), afferente al tentativo di importazione e/o ricezione e/o commercio di un quantitativo non determinato, ma di particolare consistenza, di sostanza stupefacente di tipo cocaina, non coronato da successo a causa della mancata consegna della droga da parte di [OSCURATO:PERSONA] che, per tale condotta, è stato sequestrato da [OSCURATO:PERSONA] con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA]; al riguardo, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la partecipazione al sequestro di [OSCURATO:PERSONA] concorre con le residue evidenze istruttorie nel convincere della pregressa partecipazione dell'indagato, così come degli altri soggetti coinvolti nel sequestro, nel delitto tentato di acquisto/importazione della sostanza stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con i quali deduce, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione, dei quali sarà dato atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo, eccepisce l'inidoneità dell'evocazione, da parte del Tribunale del riesame, dei pregressi esiti processuali attestanti la storica ,\ esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa della quale egli avrebbe fatto parte a dimostrare la persistente vitalità, al tempo dei fatti, di causa, del sodalizio e la sua stabile intraneità, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera commissione di reati asseritamente rientranti nel programma della supposta consorteria e mancando, in particolare, prova alcuna del conferimento dei proventi dei reati nel patrimonio sociale. Ascrive, inoltre, al Tribunale del riesame di avere illogicamente sottostimato la rilevanza della sentenza, divenuta irrevocabile nel 2016, che ha escluso la sua militanza `ndranghetistica, e la mancanza di elementi a suo carico attestanti una successiva condotta di partecipazione all'associazione. Evidenzia che le emergenze istruttorie hanno messo in luce, piuttosto, l'esistenza di un rapporto di collaborazione con [OSCURATO:PERSONA] non riconducibile a un contesto associativo, aggiungendo che lo stesso episodio del «taglio della coda» dimostra, a ben vedere, che egli non era affiliato alla cosca. Analogo vizio motivazionale affligge, a suo modo di vedere, l'ordinanza impugnata con riguardo all'affermazione di esistenza di un'associazione dedita al narcotraffico ed alla sua partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la tecnica motivazionale privilegiata dal Tribunale del riesame, che si è limitato a richiamare acriticamente il contenuto dell'ordinanza genetica del titolo custodiale, omettendo di svolgere, come sarebbe stato lecito attendersi, un'autonoma valutazione delle doglianze articolate, stante, vieppiù, il loro carattere di innovatività rispetto a quelle dedotte in precedenza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole delle conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame in ordine alle contestate fattispecie estorsive, frutto della costante ed immotivata adesione all'impostazione accusatoria, già recepita dal Giudice per le indagini preliminari, e dell'illogica svalutazione delle obiezioni difensive. Segnala, in dettaglio, che: con specifico riferimento al capo A4) (estorsione [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame non ha adeguatamente replicato alle eccezioni proposte, precipuamente in relazione all'impossibilità di ricondurre l'attività, pure illecita, posta in essere al paradigma del delitto di estorsione, atteso che l'accordo intercorso tra gli agenti e l'imprenditore ha comportato il venir meno dell'elemento costitutivo della minaccia o violenza richiesti dalla norma; obiezione, questa, che, a dire del ricorrente, inficia il provvedimento impugnato in relazione anche ai residui fatti estorsivi oggetto di addebito; con specifico riguardo al capo A6) (estorsione [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame ha illegittimamente negato l'operatività dell'istituto della desistenza volontaria, atteso che [OSCURATO:PERSONA] ha volontariamente interrotto l'attività estorsiva e che la desistenza si estende a [OSCURATO:PERSONA] in quanto concorrente; né, aggiunge, il fatto che tale interruzione sia avvenuta dopo l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] vale ad escludere l'invocata desistenza, dato che il reato non si era ancora consumato e che la disciplina della desistenza volontaria non esclude la volontarietà quando l'interruzione dell'attività illecita viene determinata da un calcolo utilitaristico; con specifico riferimento al capo A7) (estorsione [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale del riesame ha indebitamente trascurato la discrepanza tra il contenuto della conversazione captata e la dichiarazione resa dalla persona offesa, che nel corso del dialogo telefonico ha fatto riferimento a tre soggetti di cui due latitanti per poi menzionare, nella dichiarazione resa agli investigatori, due soli soggetti, senza, per di più, indicarli quali latitanti; contrasto, questo, che avrebbe dovuto indurre a rilevare la non coincidenza tra i due eventi riportati e la conseguente impossibilità di ricondurre in via congetturale la commissione del fatto a [OSCURATO:PERSONA]; con riferimento al capo Al2) (estorsione [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale non si è confrontato con l'inidoneità della condotta e con l'assenza dell'elemento psicologico del reato, limitandosi a richiamare un segmento dell'ordinanza impugnata a lui non riferibile. 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo, dedicato alle imputazioni in tema di narcotraffico, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, innanzitutto, che molti dei fatti a lui ascritti a titolo di concorso si sono verificati in sua assenza, onde è arduo configurare il suo concorso, posto che egli non era presente al momento della consegna, non aveva rapporti con i cedenti, non deteneva la sostanza né aveva la disponibilità del luogo dove la stessa era custodita. Rappresenta di avere esposto tali circostanze al Tribunale del riesame che, tuttavia, non ha riconosciuto loro il dovuto rilievo e si è, invece, acriticamente adagiato sulle considerazioni del primo giudice, che egli aveva già censurato a causa delle rilevate lacune argomentative. Rileva ancora, stavolta, con riferimento al reato di cui al capo B13), che il Tribunale ha erroneamente vagliato gli elementi emergenti dagli atti, atteso, in specie, che l'offerta in vendita non riguardava il campione, la cui fornitura egli avrebbe curato, ma un distinto quantitativo di stupefacente del quale egli non aveva la disponibilità, secondo quanto, del resto, da lui già rilevato con la richiesta di riesame. Non dissimili sono le censure che [OSCURATO:PERSONA] articola con riferimento al reato ascrittogli sub B17), non avendo il Tribunale del riesame colto la portata del rilievo dedicato all'effettiva ricezione e, dunque, alla disponibilità della sostanza stupefacente. In ordine, infine, al delitto contestato al capo B18), [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale del riesame ha assegnato decisiva rilevanza, in vista dell'enucleazione del suo concorso, all'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del pronome plurale «noi», insufficiente ad individuarlo come co-protagonista della vicenda ed a provare il collegamento, rimasto allo stato di mera congettura, con il sequestro di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo coinvolgimento in tale fatto, oltre che nel tentativo di acquisto della sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vedente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha debitamente illustrato, con motivazione completa ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria in ordine a tutti i fatti oggetto di provvisorio addebito. Dato atto, sia pure in sintesi, degli esiti processuali che hanno sancito, in termini ormai incontrovertibili, l'esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] «Castani», egemone sull'area di Platì, ha, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, ritenuto l'idoneità degli elementi di più recente acquisizione, in primis di quelli tratti dalla cospicua attività di intercettazione espletata nell'ambito del presente procedimento, a comprovare la vitalità del gruppo, plasticamente confermata dalla capacità di [OSCURATO:PERSONA], che si atteggia a suo attuale vertice decisionale ed operativo, di pianificare ed attuare una capillare azione estorsiva, efficacemente documentata nel provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame non ha mancato, poi, di tratteggiare con sufficiente dettaglio i compiti affidati, in seno ai sodalizi dei quali egli è indicato quale partecipe, traendo spunto da evidenze che — vieppiù se, come dovuto, lette nel loro complesso — non lasciano spazio, allo stato, ad interpretazioni diverse da quella privilegiata dai giudici della cautela. Conforme a canoni di logica ordinaria ed esente da profili di contraddittorietà è, del pari, la ricostruzione che — nell'ottica, è bene ricordare, della mera gravità indiziaria — il Tribunale del riesame ha effettuato in relazione alle singole vicende, concernenti, di volta in volta, l'attuazione della strategia estorsiva elaborata da [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della compagine da lui diretta o le transazioni aventi ad oggetto le sostanze stupefacenti, il cui commercio era curato dalla parallela consorteria, alle quali [OSCURATO:PERSONA] risulta avere contribuito in termini che, considerato il contesto delle risultanze investigative e la natura delle relazioni instaurate con [OSCURATO:PERSONA], appaiono senz'altro espressivi di consapevole ed efficiente militanza associativa. 4. A fronte di un'ordinanza, quale quella impugnata, esente da tangibili fratture razionali e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente non si emancipa da un approccio ispirato alla confutazione ed alla controargomentazione, ovvero a reiterare doglianze, già sottoposte all'attenzione del Tribunale del riesame, che le ha disattese in forza di argomentazioni aliene da tangibili deficit logici. [OSCURATO:PERSONA] — oltre a dolersi dell'omesso esame, da parte del Tribunale del riesame, di censure articolate con scritti difensivi che egli, tuttavia, non allega, onde il ricorso si palesa, per questa parte, carente di autosufficienza — incentra le proprie critiche, per un verso, sulla tecnica motivazionale prescelta dal Tribunale del riesame che, però, pur riportandosi a quanto già statuito dal Giudice per le indagini preliminari, non ha mancato di esaminare funditus ciascuno degli aspetti 1_ segnalati dall'indagato e di verificare, addebito per addebito, la sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria, apprezzata alla luce dei contrari rilievi difensivi che, come detto, sono stati riproposti con il ricorso per cassazione che, quindi, si connota per manifesta ed insuperabile genericità. Il precedente rilievo sì estende, invero, sia alle contestazioni di natura associativa — in chiave, rispettivamente, di individuazione degli elementi costitutivi delle consorterie criminali e di stabile, consapevole ed efficiente partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] — sia ai relativi reati fine, la cui ricostruzione è stata effettuata tenendo conto della peculiare natura delle relazioni esistenti tra i principali protagonisti delle vicende. Fragili si palesano, pertanto, le obiezioni che [OSCURATO:PERSONA] sviluppa con riferimento alle contestazioni di natura estorsiva e, precisamente: alle ragioni che hanno indotto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a gratificare gli indagati con la corresponsione di somme di denaro; alla rilevanza dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'iniziativa estorsiva promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; all'incidenza delle discrasie tra le diverse dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sulla plausibilità dell'ipotesi di accusa e la complessiva consistenza del quadro indiziario; all'idoneità degli elementi acquisiti a comprovare il suo consapevole e fattivo concorso nell'estorsione realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Non dissimili sono le valutazioni che si impongono in relazione ai reati fine in materia di narcotraffico, posto che il Tribunale del riesame, come sopra già indicato, ha avuto cura di chiarire, in replica ai rilievi articolati in sede di riesame: che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] in concomitanza con lo svolgimento dei fatti oggetto di addebito ai capi B10), B11) e B12) è sintomatica di concorso in tutti gli illeciti, avuto riguardo alle attività da lui svolte, analiticamente descritte alla pag. 37 del provvedimento impugnato; che, allo stesso modo, la consegna, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del campione a [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta (cfr. pagg. 37-39), in termini esenti da vizi logici rilevabili in sede di legittimità, sintomatica del suo concorso nell'intera operazione di offerta in vendita della sostanza stupefacente contestata al capo B13); che, quanto al reato di cui al capo 17), le doglianze del ricorrente mirano, in sostanza, ad una diversa ricostruzione del significato delle conversazioni intercettate e, specificamente, di quella del 30 luglio 2021, cui il Tribunale del riesame (cfr. pagg. 39-41) assegna, con argomentazioni ancora una volta qui insindacabili, attitudine autonomamente dimostrativa della sussistenza, a carico di [OSCURATO:PERSONA], di gravi indizi di colpevolezza;che per quanto concerne il reato sub B18), il Tribunale del riesame ha pure spiegato, in adesione a quanto già sancito dal Giudice per le indagini preliminari, che la responsabilità concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di acquisto della sostanza stupefacente che avrebbe dovuto essere procurata da [OSCURATO:PERSONA] si desume dall'utilizzo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della forma plurale, circostanza che, vagliata nella più ampia cornice degli elementi investigativi disponibili, ha stimato idonea a supportare il formulato giudizio di gravità indiziaria. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 09750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris