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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46991/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERJON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (A.A. r'e 2:014.2 ck*. 61,c1",~e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Treviso, in esito a giudizio abbreviato, con sentenza del 8 ottobre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fini di spaccio, marijuana per il peso complessivo di grammi 187,5 lordi e cocaina per circa 90 grammi.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della sua carenza, per essersi la Corte distrettuale limitata ad aderire alla sentenza di primo grado, laddove questa ha ritenuto di non modificare l'originaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Così facendo, il Giudice di appello non ha tenuto in considerazione i motivi, dedotti nell'atto di impugnazione, con cui si chiedeva di riqualificare la condotta di detenzione ai sensi del comma 5 dell'art.73.

La Corte di appello, infatti, non ha valutato né le modalità di detenzione né le modeste quantità oggetto delle cessioni, dimostrative di un'organizzazione rudimentale.

3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico, risolvendosi esclusivamente in richiami a pronunce di questa Corte di legittimità, giacché il ricorrente si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione.

Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputato laddove ha valorizzato gli apprezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, anche sotto il profilo qualitativo; gli strumenti per gestire lo spaccio; la quantità significativa di denaro, atteso che alcun lavoro lecito risulta essere svolto dall'imputato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiari inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 ERJON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (A.A. r'e 2:014.2 ck*. 61,c1",~e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Treviso, in esito a giudizio abbreviato, con sentenza del 8 ottobre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fini di spaccio, marijuana per il peso complessivo di grammi 187,5 lordi e cocaina per circa 90 grammi. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che, con un unico motivo, deduce vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della sua carenza, per essersi la Corte distrettuale limitata ad aderire alla sentenza di primo grado, laddove questa ha ritenuto di non modificare l'originaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Così facendo, il Giudice di appello non ha tenuto in considerazione i motivi, dedotti nell'atto di impugnazione, con cui si chiedeva di riqualificare la condotta di detenzione ai sensi del comma 5 dell'art.73. La Corte di appello, infatti, non ha valutato né le modalità di detenzione né le modeste quantità oggetto delle cessioni, dimostrative di un'organizzazione rudimentale. 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile, perché del tutto generico, risolvendosi esclusivamente in richiami a pronunce di questa Corte di legittimità, giacché il ricorrente si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza in alcun modo indicare le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità dell'imputato laddove ha valorizzato gli apprezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti, rinvenuti nella disponibilità dell'imputato, anche sotto il profilo qualitativo; gli strumenti per gestire lo spaccio; la quantità significativa di denaro, atteso che alcun lavoro lecito risulta essere svolto dall'imputato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiari inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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