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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20585/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiCLEMENTINA PULLI, [OSCURATO:PERSONA], PATRIZIACIACCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTED'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il21/02/2020 R.G.N. 3/2018;Numero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Caltanissetta confermava lapronuncia di primo grado che aveva respinto la domandadi [OSCURATO:PERSONA] tesa a far dichiarare l’irripetibilitàdell’indebito relativo a ratei di assegno sociale pagatidall’Inps dal 2003 al 2012 nonostante il superamento deilimiti reddituali di legge, e pretesi in restituzionedall’istituto con nota del 7.2.12.Secondo la Corte d’appello, per tutti gli anni oggetto dellapretesa di ripetizione, il percettore non aveva maidimostrato il mancato superamento del limite redditualee nemmeno l’invio all’Inps dei dati reddituali necessari,ai sensi degli artt.52 l. n.88/89 e 13 l. n.412/91,dovendosi perciò escludere un errore imputabile all’Inps.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.A seguito di infruttuosa udienza camerale, in vista dellaquale parte ricorrente aveva depositato memoria, eradepositata ordinanza interlocutoria e la causa erarimessa alla presente udienza pubblica.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026All’esito dell’odierna camera di consiglio, il collegioriservava il termine di 90 giorni per il deposito dellapresente sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.2033 c.c., 52 l. n.88/89, 13 l.n.412/91 ed errore su un fatto decisivo, per avere laCorte erroneamente affermato un errore non colpevoledell’Inps quando invece era l’ente ad avere pagato peranni somme senza che ciò fosse dovuto a dolo delricorrente; questi aveva sempre comunicato i propri datireddituali.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione degli artt. 52 l.n.88/89, 13 l. n.412/91, nonché errore su un fattodecisivo, per non avere la Corte d’appello dichiarato ladecadenza e prescrizione del diritto di ripetizione,ribadendosi che l’errore fu imputabile al solo Inps.I due motivi possono essere esaminati congiuntamentedata la loro intima connessione.Va esclusa la loro inammissibilità eccepita dall’Inps permescolanza dei mezzi d’impugnazione (art.360, co.1,nn.3 e 5 c.p.c.), in quanto sono comunque evincibili dalcorpo dei motivi i distinti profili di censura alla sentenza.I motivi sono invece infondati, sebbene debba esserecorretta la motivazione della sentenza.Questa ha motivato con richiamo agli artt.52 l. n.88/89e 13 l. n.142/91, nonostante si verta in tema di indebitoassistenziale, avendo natura assistenziale l’assegnosociale (Cass.18820/21, Cass.23032/24), laddove gliartt.52 l. n.88/89 e 13 l. n.142/91 concernono il soloNumero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026indebito pensionistico previdenziale (Cass.18820/21,Cass.23032/24).Sotto tale profilo va corretta la motivazione, poiché deveinvece applicarsi il regime proprio dell’indebitoassistenziale.Ciò detto, le eccezioni di decadenza e prescrizionerisultano infondate.

Quanto alla prima, argomentatasull’art.13, co.2 l. n.412/91, occorre rilevare che iltermine decadenziale decorre dal momento in cui siabbiano dati reddituali certi, sicché il termine annuale direcupero non decorre sino a quando il titolare non abbiacomunicato un dato reddituale completo(Cass.18551/17, Cass.3802/19, Cass.29689/24).

Nelcaso di specie, tale comunicazione completa dei datireddituali non fu effettuata dal ricorrente, comeaccertato nelle sentenze di merito.Quanto all’eccezione di prescrizione, basti dire chel’azione di ripetizione è soggetta al termine decennale diprescrizione, non decorso tra il 2003 e la nota dell’Inpsdi richiesta delle somme del 2012.Venendo ora al regime dell’indebito assistenziale che,come detto, opera qui in luogo dell’indebitoprevidenziale, va richiamato il costante orientamento diCorte secondo cui il diritto di ripetizione è esercitabilesolo per il periodo successivo a quello in cui l’Inps accertiil venir meno dei requisiti di legge, tra cui quelloreddituale, previsti per la prestazione assistenziale.

Peril periodo pregresso, il diritto di ripetizione è in linea diprincipio escluso, a meno che non ricorrano ipotesi talida escludere il legittimo affidamento dell’assistito, comenel caso di dolo (Cass.28771/18, Cass.26036/19,Numero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026Cass.13223/20, Cass.13915/21) o di omessacomunicazione all’Inps dei dati reddituali rilevanti ai finidel diritto alla prestazione (Cass.10642/19).Parte ricorrente non censura la sentenza in ordinesuperamento del limite di reddito, ma assume di nonessere in dolo, avendo sempre comunicato i datireddituali.La Corte d’appello ha invece accertato in fatto chel’odierno ricorrente non aveva rendicontato annualmenteall’Inps la propria situazione reddituale al fine diescludere il dolo, sicché l’errore in cui cadde l’Inps nonfu colpevole.

Trattasi di accertamento di fattoincensurabile in questa sede, stante la presenza di duepronunce conformi (art.360, co.4 c.p.c.).

Ancora, ilricorrente propugna un errore di fatto compiuto sul puntodalla Corte d’appello ma non adduce, ai sensidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., alcun fatto storico decisivoe omesso, al fine di supportare l’affermazione di invio deidati reddituali.Accertato che l’accipiens mancò di comunicare all’Inps idati reddituali rilevanti ai fini del diritto all’assegnosociale, vale quanto sopra detto in ordine all’indebitoassistenziale, ovvero che il legittimo affidamento èescluso in caso di omessa comunicazione all’Inps dei datireddituali rilevanti ai fini del diritto alla prestazione(Cass.10642/19).In ciò la pronuncia della Corte si mostra conforme adiritto (art.384 c.p.c.) e il ricorso va respinto.Le spese del presente giudizio di cassazione sonocompensate attesa la correzione della motivazione, eNumero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026considerata anche la sopravvenienza al ricorso dellepronunce in tema di inapplicabilità dell’art.52 l. n.88/89all’assegno sociale.P.q.m.la Corte rigetta il ricorso;compensa le spese del presente giudizio di legittimità;dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste ilpresupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo incapo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.5.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiCLEMENTINA PULLI, [OSCURATO:PERSONA], PATRIZIACIACCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTED'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il21/02/2020 R.G.N. 3/2018;Numero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Caltanissetta confermava lapronuncia di primo grado che aveva respinto la domandadi [OSCURATO:PERSONA] tesa a far dichiarare l’irripetibilitàdell’indebito relativo a ratei di assegno sociale pagatidall’Inps dal 2003 al 2012 nonostante il superamento deilimiti reddituali di legge, e pretesi in restituzionedall’istituto con nota del 7.2.12.Secondo la Corte d’appello, per tutti gli anni oggetto dellapretesa di ripetizione, il percettore non aveva maidimostrato il mancato superamento del limite redditualee nemmeno l’invio all’Inps dei dati reddituali necessari,ai sensi degli artt.52 l. n.88/89 e 13 l. n.412/91,dovendosi perciò escludere un errore imputabile all’Inps.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.A seguito di infruttuosa udienza camerale, in vista dellaquale parte ricorrente aveva depositato memoria, eradepositata ordinanza interlocutoria e la causa erarimessa alla presente udienza pubblica.L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scrittaconcludendo per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026All’esito dell’odierna camera di consiglio, il collegioriservava il termine di 90 giorni per il deposito dellapresente sentenza.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione degli artt.2033 c.c., 52 l. n.88/89, 13 l.n.412/91 ed errore su un fatto decisivo, per avere laCorte erroneamente affermato un errore non colpevoledell’Inps quando invece era l’ente ad avere pagato peranni somme senza che ciò fosse dovuto a dolo delricorrente; questi aveva sempre comunicato i propri datireddituali.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione degli artt. 52 l.n.88/89, 13 l. n.412/91, nonché errore su un fattodecisivo, per non avere la Corte d’appello dichiarato ladecadenza e prescrizione del diritto di ripetizione,ribadendosi che l’errore fu imputabile al solo Inps.I due motivi possono essere esaminati congiuntamentedata la loro intima connessione.Va esclusa la loro inammissibilità eccepita dall’Inps permescolanza dei mezzi d’impugnazione (art.360, co.1,nn.3 e 5 c.p.c.), in quanto sono comunque evincibili dalcorpo dei motivi i distinti profili di censura alla sentenza.I motivi sono invece infondati, sebbene debba esserecorretta la motivazione della sentenza.Questa ha motivato con richiamo agli artt.52 l. n.88/89e 13 l. n.142/91, nonostante si verta in tema di indebitoassistenziale, avendo natura assistenziale l’assegnosociale (Cass.18820/21, Cass.23032/24), laddove gliartt.52 l. n.88/89 e 13 l. n.142/91 concernono il soloNumero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026indebito pensionistico previdenziale (Cass.18820/21,Cass.23032/24).Sotto tale profilo va corretta la motivazione, poiché deveinvece applicarsi il regime proprio dell’indebitoassistenziale.Ciò detto, le eccezioni di decadenza e prescrizionerisultano infondate. Quanto alla prima, argomentatasull’art.13, co.2 l. n.412/91, occorre rilevare che iltermine decadenziale decorre dal momento in cui siabbiano dati reddituali certi, sicché il termine annuale direcupero non decorre sino a quando il titolare non abbiacomunicato un dato reddituale completo(Cass.18551/17, Cass.3802/19, Cass.29689/24). Nelcaso di specie, tale comunicazione completa dei datireddituali non fu effettuata dal ricorrente, comeaccertato nelle sentenze di merito.Quanto all’eccezione di prescrizione, basti dire chel’azione di ripetizione è soggetta al termine decennale diprescrizione, non decorso tra il 2003 e la nota dell’Inpsdi richiesta delle somme del 2012.Venendo ora al regime dell’indebito assistenziale che,come detto, opera qui in luogo dell’indebitoprevidenziale, va richiamato il costante orientamento diCorte secondo cui il diritto di ripetizione è esercitabilesolo per il periodo successivo a quello in cui l’Inps accertiil venir meno dei requisiti di legge, tra cui quelloreddituale, previsti per la prestazione assistenziale. Peril periodo pregresso, il diritto di ripetizione è in linea diprincipio escluso, a meno che non ricorrano ipotesi talida escludere il legittimo affidamento dell’assistito, comenel caso di dolo (Cass.28771/18, Cass.26036/19,Numero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026Cass.13223/20, Cass.13915/21) o di omessacomunicazione all’Inps dei dati reddituali rilevanti ai finidel diritto alla prestazione (Cass.10642/19).Parte ricorrente non censura la sentenza in ordinesuperamento del limite di reddito, ma assume di nonessere in dolo, avendo sempre comunicato i datireddituali.La Corte d’appello ha invece accertato in fatto chel’odierno ricorrente non aveva rendicontato annualmenteall’Inps la propria situazione reddituale al fine diescludere il dolo, sicché l’errore in cui cadde l’Inps nonfu colpevole. Trattasi di accertamento di fattoincensurabile in questa sede, stante la presenza di duepronunce conformi (art.360, co.4 c.p.c.). Ancora, ilricorrente propugna un errore di fatto compiuto sul puntodalla Corte d’appello ma non adduce, ai sensidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., alcun fatto storico decisivoe omesso, al fine di supportare l’affermazione di invio deidati reddituali.Accertato che l’accipiens mancò di comunicare all’Inps idati reddituali rilevanti ai fini del diritto all’assegnosociale, vale quanto sopra detto in ordine all’indebitoassistenziale, ovvero che il legittimo affidamento èescluso in caso di omessa comunicazione all’Inps dei datireddituali rilevanti ai fini del diritto alla prestazione(Cass.10642/19).In ciò la pronuncia della Corte si mostra conforme adiritto (art.384 c.p.c.) e il ricorso va respinto.Le spese del presente giudizio di cassazione sonocompensate attesa la correzione della motivazione, eNumero registro generale 27891/2020Numero sezionale 2325/2026Numero di raccolta generale 20585/2026Data pubblicazione 18/06/2026considerata anche la sopravvenienza al ricorso dellepronunce in tema di inapplicabilità dell’art.52 l. n.88/89all’assegno sociale.P.q.m.la Corte rigetta il ricorso;compensa le spese del presente giudizio di legittimità;dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste ilpresupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo incapo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previstoper il ricorso.Roma, deciso alla camera di consiglio del 12.5.26La Presidente Il relatoreLucia [OSCURATO:PERSONA]
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