CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 giugno 2025
Cassazione n. 39810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EtTaleby [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione in cui è parte il Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria del 10/11/2025 a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Trento, con ordinanza del 16/06/2025 , ha rigetta to la richiesta avanzatadall’odierno ricorrente E t [OSCURATO:PERSONA] N oureddine ex art. 314 cod. proc. pen di riparazione per la detenzione asseritamente ingiusta subita , per 28 giorni in custodia cautelare in carcere e 385 agli arresti domiciliari , a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessanei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Trento in data11/04/2017, nell’ambito di un procedimento in cui a carico di taluni dei coimputati veniva contestato anche il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 3209/90, mentre all’odierno ricorrente il solo reato-fine di cui al capo 4), ovvero il concorso nell'acquisto, detenzione illecita e cessione di 10 chilogrammi di hashish e 100 grammi di cocaina, reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1e 4 d.P.R. n. 309/1990, in [OSCURATO:PERSONA] all’Adige il 22 giugno 2016. EtTaleby N oureddine veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa dal GUP del Tribunale di Trento il 12/07/2019 all'esito di giudizio abbreviato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, EtTaleby [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Ricorda il ricorrente che la motivazione della sentenza di assoluzione è stata depositata oltre quattro anni dopo la decisione, il 05/07/2023, sicché la stessa è divenuta irrevocabile soltanto il 21/09/2023. L'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’odierno ricorrente ha presentato istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita. L'udienza di discussione di detta istanza avanti la Corte d'Appello di Trento si è tenuta il 31/05/2024, mentre l'ordinanza che ha deciso (in senso negativo per l’odierno ricorrente) è stata depositata sol tanto il 16/06/2025, e cioè dopo oltre un anno dall’udienza. Sicchérileva il ricorrente come stupisca, prima ancora che per il suo contenuto manifestamente contraddittorio, che, dopo un anno di trattenimento della decisione in riserva, la motivazione dell ’ordinanza impugnata si esaurisca in appena poche righe, dilatando un senso di ingiustizia sostanziale,prima ancora che formale, che già in precedenza aveva profondamente segnato il ricorrente e la sua famiglia, nella quale non si può purtroppo più annoverare il figlio che il medesimo ha perso prima della nascita, a causa del terribile stress patito dalla moglie. Ciò premesso, per il ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugna ta appare manifestamente illogica in relazione alla pretesa sussistenza di un'ipotesi di colpa grave, asseritamente ostativa al riconoscimento dì un'equa riparazione per la detenzione preventiva ingiustamente patita, in ragione dei contenuti della sentenza assolutoria del 12/07/2019 del GUP di Trento. Si evidenzia in ricorso che dal capo di imputazione sub n. 4, riportato a pag. 5 della sentenza di assoluzione,si evince come il ricorrente fosse accusato di aver "agevolato il trasporto (della droga trasportata da [OSCURATO:PERSONA]) tramite «bonifica» del casello autostradale di S. [OSCURATO:PERSONA] all'Adige in occasione dell'arrivo dell'amico [OSCURATO:PERSONA]”. Ebbene, nel secondo capoversoa pag. 2 dell'ordinanza impugnata si legge che "risulta la presenza del predetto istante [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un'altra autovettura per svolgere l'ipotetico ruolo di «bonifica» sul luogo in cui la p. g. procedette all'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA],quest'ultimo trovato in possesso presso il casello autostradale di S. [OSCURATO:PERSONA] all'Adige (TN)/Mezzocorona (TN) di kg. 10 di hashish e gr. 100 di cocaina, detenuti sull'autovettura su cui viaggiava”. Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe tuttavia palesemente illogica, innanzitutto ab intrinseco . Infatti, in primis non viene minimamente spiegato in base a quale atto risulterebbe provata la presenza del ricorrente sul locus commissi delicti(il casello autostradale di S. [OSCURATO:PERSONA] all'Adige) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], subito prima o addirittura contestualmente all'arrivo del corriere [OSCURATO:PERSONA], e così si finisce per non dare conto dell'ubi consistam del contributo agevolatore ipotizzato nel capo d'imputazione, e cioè della pretesa operazione di «bonifica» in danno delle forze dell'ordine presenti in loco. In secondo luogo, tale motivazione — ci si duole — non forni rebbe una spiegazione logica di come sia possibile, beninteso se tale circostanza risultasse davvero dimostrata, che il ricorrente non sia stato arrestato in flagranza di reato, insieme al corriere [OSCURATO:PERSONA], quello stesso [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma lo sia stato soltantoil 05/05/2017 (e cioè quasi un anno dopo), in esecuzione dell'ordinanza cautelare del GIP di Trento del11/04/2017. Si sottolinea chel'accertata presenza di una staffetta sul luogo e nelmomento in cui viene fermato un corriere, con al seguito 10Kg di hashish e 100 grammi di cocaina, avrebbe obbligato dapprima le forze dell'ordine massicciamente presenti in loco ad arrestare anche quest'ultimoin flagranza di reato, quindi il giudice a condannarlo per concorso nel reato di trasporto/detenzione di droga a fine di spaccio insieme all'autore materiale del trasporto.Ed invece, a pagina 19 della sentenza assolutoria del 12/07/2019 del G.U.P. di Trento, nel penultimo capoverso, si legge che; "Analogamente vanno mandati asso l ti da questa imputazione e con la medesima formula («per non aver commesso il fatto») anche gli odierni imputati, perché il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non risulta effettivamente riscontrato se non da generiche conversazioni intercettate”. Ne consegue che la parte di motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria non soltanto ab intrinseco, ma anche ab extrinseco, fondandosi su una tesi (quella della comprovata presenza in loco di EtTaleby [OSCURATO:PERSONA] con il ruolodi "bonificatore") che è incompatibile con quanto scritto dal G.U.P. di Trento nellamotivazione della sentenza assolutoria dì cui sopra. Infatti, a pag. 19 di detta sentenza il G.U.P. di Trento haconcluso che tale tesi "non risulta effettivamente riscontrata"con la conseguente necessità di assolvere il ricorrente per non aver commesso il fatto (e cioè per mancanza della stessa materialità del fatto, prima ancora che del reato come sopra contestatogli). In altre parole, l'esistenza di quel medesimo comportamento che secondo la Corte d'Appello costituirebbe un'ipotesi di colpa grave (pretesamente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione subita dal ricorrente) è stata ritenuta dal G.U.P. di Trento indimostrata, né potrebbe essere altrimenti, perché, se così non fosse, tale giudice avrebbe dovuto necessariamente condannare l'imputato e non assolverlo, essendo fuor di dubbio che una tale condotta di "bonifica", ove realmente posta in essere, integrerebbe un concorso penalmente rilevante. Infine, inconferente (prima ancora che contraddittoria) sarebbel'osservazione che si legge a pag. 2 dell'ordinanza si impugnata, e cioè che "inoltre risultano plurimi contatti telefonici in tale periodo fra EtTaleby N ourredine e H amrou A hmed ed il primo risulta anche avere trovato un alloggio al secondo in provincia di Trento".Invero, secondo il difensore ricorrente, anche a tacere del fatto che E t [OSCURATO:PERSONA] lavorava alla reception del B B ove l 'H amrou era solito soggiornare allorché si recavaperiodicamente in Trentino (onde non deve stupire che siano intercorse conversazioni telefoniche tra i due, relative al pernottamento del secondo nel B B ove il primo svolgeva detta mansione), non si comprenderebbe, sul piano logico, che rilievo potrebbero avere dei "contatti telefonici" tra i due, che lo stesso GUP di Trento ha qualificato come talmente "generici" (il richiamo è apag. 19 della sentenza del 12/07/2019), da essere privi di qualsivoglia capacità indiziaria e, a fortiori, probatoria. La tesi che si sostiene in ricorso è che proprio il presupposto in fatto della pretesa colpa grave èrisultato indimostrato, sicché la qualificazione, ad opera della Corte d'Appello, di tale indimostrata condotta in termini di colpa grave è totalmente e manifestamente illogica. Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, con condanna in favore del ricorrente alla rifusione delle competenze e spese (più accessori di legge) anche del presente grado del giudizio di legittimità e con distrazione delle stesse a favore dello difensore e procuratore, che le ha anticipate 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento. 2. Rileva fondatamente il ricorrente come la stringata motivazione del provvedimento impugnato —ancorché redatta dopo oltre un anno dalla camera di consiglio, in un processo peraltro già caratterizzato da una motivazione della sentenza assolutoria depositata dopo oltre quattro anni dalla decisione — sia assolutamente carente. Ed invero per il giudice della riparazione «dagli atti emerge una colpa grave ex art. 314 comma 1 cod. proc. pen. da parte del predetto, che risulta avere contribuito con la sua condotta alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte del GIP del Tribunale di Trento che ha emesso la citata ordinanza di custodia cautelare. Infatti , dagli risulta la presenza del predetto istante EtTaleby N ourredine a bordo di un'altra autovettura per svolgere l'ipotetico ruolo di "bonifica" sul luogo in cui la p.g. procedette all'arresto in flagranza di HamrouAhmed, quest'ultimo trovato in possesso presso il casello autostradale di [OSCURATO:PERSONA] all'Adige (TN)/Mezzocorona (TN) di kg. 10 di hashish e gr. 100 di cocaina, detenuti nell'autovettura su cui viaggiava; inoltre risultano plurimi contatti telefonici in tale periodo fra EtTaleby N ourredine e H amrou A hmed ed il primo risulta anche avere trovato un alloggio al secondo in provincia di Trento». A ben guardare la circostanza dei contatti telefonici tra i due connazionali appare, così come descritta, elemento assolutamente neutro.Non è dato, infatti, di sapere il contenuto di tali contatti telefonici, di cui peraltro la sentenza di assoluzione non fa cenno, rispetto ai quali la difesa dell’odierno ricorrente fornisce una spiegazione lecita (secondo cuiEt [OSCURATO:PERSONA] lavorava alla reception del B B ove l'Hamrouera solito soggiornare allorché si recava periodicamente in Trentinoe vi erano, perciò, tra loro dei contatti) che non viene contrastata dal provvedimento impugnato. Ben diversa, ai fini del riscontro di un comportamento colposo certamente sinergico ai fini dell’emissione della misura a suo carico, sarebbe, invece, la circostanza che l’odierno ricorrente fosse stato effettivamente controllato il giorno in cui fu arrestato il connazionale che trasportava lo stupefacente, mentre era al medesimo casello autostradale, o nei pressi, a bordo di un’altra autovettura. Circostanza, peraltro, che ben sarebbe stata compatibile con l’attività di “bonifica del casello stesso”. Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo, in quanto a pagina 19 della sentenza assolutoria del 12/07/2019 del G.U.P. di Trento, nel penultimo capoverso, si legge che "Analogamente vanno mandati asso l ti da questa imputazione e con la medesima formula («per non aver commesso il fatto») anche gli odierni imputati, perché il ruolo di EtTaleby [OSCURATO:PERSONA] non risulta effettivamente riscontrato se non da generiche conversazioni intercettate”.La criptica sentenza di assoluzione, dunque, sembra sottintendere che tale accertamento di fatto non sia stato operato e che a [OSCURATO:PERSONA] si sia risaliti soltanto dal contenuto di “generiche intercettazioni”. Nel provvedimento impugnato, invece, si legge testualmente che: “Infatti dagli risulta la presenza del predetto istante E t T aleby N ourredine a bordo di un’altra autovettura per svolgere l’ipotetico ruolo di «bonifica» sul luogo in cui la p.g. procedette all’arresto in flagranza di HamrouAhmed, quest’ultimo trovato in possesso presso il casello autostradale di S. [OSCURATO:PERSONA] all’Adige (TN)/Mezocorona (TN) di Kg. 10 di hashish e gr. 100 di cocaina, detenuti sull’autovettura su cui viaggiava”. La motivazione, sul punto, però, come fondatamente lamenta il difensore ricorrente, è del tutto carente. Al di là del refuso, laddove si immagina che l’estensore volesse scrivere “dagli atti”, il tema è che nulla si dice su quali siano gli atti da cui “risulta la presenza” dell’odierno ricorrente a bordo di altra autovettura. Talegrave vulnus motivazionale impone, pertanto, che il giudice del rinvio torni sul tema. 3. Non si ritiene che debba accedersi alla chiesta liquidazione delle spese in favore del ricorrente, atteso che nel presente giudizio non si è costituito il Ministero resistente che, dunque, non ha in alcun modo contrastato la richies