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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27976/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 maggio 2023 dal Tribunale di Agrigento per avere ridotto la pena inflitta, corretti gli errori materiali contenuti nel frontespizio della sentenza di primo grado, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'orario notturno.

Con un unico motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e l'illogicità dell'apparato giustificativo in relazione all'applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., sostenendo che non si tratti di una difformità meramente esteriore tra la volontà dell'Autorità giudicante e la sua manifestazione, bensì della mancanza di un'appropriata analisi delle questioni devolute nel giudizio di primo grado.

Il motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorso, poi, prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

La Corte di appello (p. 3 sent. impugnata) ha ritenuto che la frase "pur avendo superato di poco le soglie previste dalla legge" presente nella motivazione del giudice di primo grado (e riguardante l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.), fosse un semplice refuso non dimostrativo di un mancato confronto con l'imputazione, "emergendo invece dalla parte motiva un'effettiva e specifica disamina della questione devoluta"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa il 4 maggio 2023 dal Tribunale di Agrigento per avere ridotto la pena inflitta, corretti gli errori materiali contenuti nel frontespizio della sentenza di primo grado, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'orario notturno. Con un unico motivo, il ricorrente censura la contraddittorietà e l'illogicità dell'apparato giustificativo in relazione all'applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., sostenendo che non si tratti di una difformità meramente esteriore tra la volontà dell'Autorità giudicante e la sua manifestazione, bensì della mancanza di un'appropriata analisi delle questioni devolute nel giudizio di primo grado. Il motivo risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorso, poi, prospetta deduzioni del tutto generiche prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. La Corte di appello (p. 3 sent. impugnata) ha ritenuto che la frase "pur avendo superato di poco le soglie previste dalla legge" presente nella motivazione del giudice di primo grado (e riguardante l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.), fosse un semplice refuso non dimostrativo di un mancato confronto con l'imputazione, "emergendo invece dalla parte motiva un'effettiva e specifica disamina della questione devoluta"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 27976/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris