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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37269/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 settembre 2021 (dep. il 12 ottobre 2021) la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Napoli: ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., rideterminando in anni due di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (loro ascritto in concorso) ed aveva concesso ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza per il [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato alla pena di anni due di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati (per i motivi che si enunciano di seguito, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due motivi.

2.1.1. Con il primo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gestione di fatto, da parte dell'imputato, della società fallita e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Ad avviso del ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato attribuito il concorso, quale extraneus, nel fatto dell'amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., con il dolo (per l'appunto di agire in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), valorizzando elementi a tal fine inidonei e, dunque, rendendo una motivazione viziata, e in particolare:

1. il contratto di vendita immobiliare con annessa cessione del ramo di azienda da parte della fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale invece avrebbe posto in essere tale atto di per sé lecito (come riconosciuto dai stessi Giudici di merito) per compiere un investimento utile per la propria impresa e non anche perché a conoscenza dello stato di insolvenza della dante causa (conoscenza che non sarebbe stata provata) e dell'attività di dissipazione e di distrazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dal padre di quest'ultimo;

2. la stipula di contatti di locazione di una parte del capannone e del palazzo della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di altre società ed essa collegate (come la CO.G.I.M COSTRUZIONI) tra cui non rientra la D&[OSCURATO:SOCIETA]. (ritenuta riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]), negozio in relazione al quale il mancato iniziale pagamento dei canoni rappresenterebbe invece una prassi commerciale o di tacita compensazione rispetto al credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso la locatrice (tanto che le locazioni da parte di altre società non sono state ritenute dimostrative di illeciti penali);

3. la vendita, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del 51% delle proprie partecipazioni al capitale della fallita ad Alessandro SEVERINO e la nomina dello stesso ad amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., soggetto quest'ultimo ritenuto prestanome del [OSCURATO:PERSONA] sol perché padre del commercialista della [OSCURATO:PERSONA], senza valutare l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa;

4. i versamenti di somme dalla [OSCURATO:SOCIETA]alla [OSCURATO:PERSONA], considerati privi di giustificazione nonostante il documento fiscale prodotto dalla difesa, che sarebbe stato ritenuto in maniera apodittica e illogica inidoneo a suffragare la prospettazione dell'imputato;

5. la presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel capannone della [OSCURATO:SOCIETA]al momento dell'accesso dal parte del curatore per l'inventario, senza considerare il detto acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di una porzione consistente del capannone e del terreno né il 1,4_71 fatto che gli uffici della società del [OSCURATO:PERSONA] insistessero nello stesso immobile in cui si trovavano quelli della fallita;

6. l'erronea indicazione, in un ricorso per decreto ingiuntivo in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di quest'ultima società come «già [OSCURATO:SOCIETA].»;

7. le dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha solo richiamato, rimaste prive di riscontro e da ritenersi prive di attendibilità (dato che egli ha dapprima sottoscritto un atto transattivo con la curatela, manlevando pure il [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza civile).

2.1.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione per omessa valutazione, a confutazione del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero l'una la derivazione dell'altra - del provvedimento con il quale il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo ex art. 146 legge fall. dei beni personali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dei beni della [OSCURATO:PERSONA], nel presupposto che gli elementi addotti dalla curatela non fossero atti a fondare la qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo al [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi.

2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e la violazione del diritto di difesa, in particolare a cagione dell'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello.

Difatti, il decreto di citazione (datato 24 settembre 2021) per l'udienza del 30 settembre 2021 è stato inviato a mezzo PEC il 26 agosto 2021 al solo difensore in proprio e non anche all'imputato, il quale non ha mai eletto domicilio presso il difensore e non ha ma ricevuto la notifica della detta citazione (che non potrebbe dirsi ritualmente eseguita neppure ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.).

2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in quanto la Corte di appello - a fronte della richiesta di discussione orale presentata dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - nulla ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] (il quale, come detto, non aveva neppure ricevuto la notifica della citazione e non ha potuto presentare richiesta di discussione orale) e al suo difensore (che aveva optato, in ossequio alla disciplina emergenziale, per la trattazione scritta).

2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione: rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello in ordine alla liceità di due delle operazioni in relazione alle quali è stata resa condanna (ossia quella di sale and lease back del dicembre 2006 e quella di vendita del suolo e di cessione del ramo di azienda del 14 luglio 2008); nonché rispetto agli altri motivi di appello.

Parimenti, anche in relazione agli altri motivi di appello la Corte non avrebbe motivato.

2.4. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile; è, invece, fondato il secondo motivo, nei termini che si esporranno, rimanendo assorbito il terzo.

1. Il primo motivo presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con esso - pur denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - la difesa ha in realtà anzitutto irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un'alternativa rilettura del compendio probatorio, senza dedurne alcun travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), anche nella parte in cui ha inteso negare la credibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

E non può giovare all'imputato: quanto dedotto in ordine al difetto di riscontri alle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] poiché il ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (se non nei termini irrituali appena prospettati), la quale ha indicato una serie di elementi di fatto ulteriori rispetto a quanto rassegnato dal medesimo dichiarante (richiamato a suffragio di essi); né la mancata trascrizione nel corpo della sentenza di appello delle dichiarazioni medesime, che non vizia ex se la motivazione del provvedimento - come esposto, fondata su un compendio più ampio -, profilo rispetto al quale pure il ricorso è generico. 2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché ha erroneamente dedotto il travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) in relazione a quanto esposto nel già richiamato provvedimento cautelare reso dal Giudice civile, che può essere legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ma può essere utilizzato come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate (cfr. Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01; Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389 - 03; cfr. pure Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Bechir, Rv. 276342 - 01) poiché ma in relazione ad esso non opera il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (a mente del quale le sentenze divenute irrevocabili - segnatamente quelle rese in altro procedimento penale: cfr. Sez. 5, n. 41874 del 16/04/2013, Demontis, Rv. 256709 - 01; Sez. 5, n. 14042 dei 04/03/2013, Simona, Rv. 254981 - possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.).

3. Il primo motivo di ricorso articolato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, è manifestamente infondato.

Risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere, tenuto conto del denunciato error in procedendo: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che la notifica del decreto ha avuto luogo, nel medesimo luogo indicato come residenza dell'imputato, in data 9 settembre 2021, nelle mani di Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] qualificatosi delegato dal [OSCURATO:PERSONA].

L'allegazione difensiva è, allora, manifestamente infondata nella parte in cui ha assunto che la notifica sia stata eseguita solo nei confronti del difensore a mezzo PEC; e del tutto generica nel resto poiché non ha mosso alcuna censura sulla ritualità della notifica come sopra eseguita, per vero neppure menzionata nel ricorso (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01).

4. È fondato, nei limiti di seguito chiariti, il secondo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il quale ci si è doluti della celebrazione del giudizio di appello - nella vigenza delle disciplina emergenziale - senza rendere edotti l'imputato e il suo difensore che avrebbe avuto luogo l'udienza di discussione.

Questa Corte ha già chiarito che «nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 - dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01).

E nel caso in esame, dall'esame degli atti - e alla luce degli accertamenti compiuti dalla Cancelleria - non risulta che, a fronte delle richiesta di trattazione orale da parte del difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia stato dato alcun avviso alle altre parti della celebrazione dell'udienza di discussione (in vece della trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori), udienza (in data 30 settembre 2021) cui in effetti erano presenti né il [OSCURATO:PERSONA] né il suo difensore (sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.).

Ricorre allora la denunciata nullità, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il cui terzo motivo di ricorso rimane assorbito.

5. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli; - deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne chiesto l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 settembre 2021 (dep. il 12 ottobre 2021) la Corte di appello di Napoli, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 19 marzo 2019 del Tribunale di Napoli: ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., rideterminando in anni due di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (loro ascritto in concorso) ed aveva concesso ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza per il [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato alla pena di anni due di reclusione. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati (per i motivi che si enunciano di seguito, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha presentato due motivi. 2.1.1. Con il primo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gestione di fatto, da parte dell'imputato, della società fallita e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Ad avviso del ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato attribuito il concorso, quale extraneus, nel fatto dell'amministratore della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., con il dolo (per l'appunto di agire in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), valorizzando elementi a tal fine inidonei e, dunque, rendendo una motivazione viziata, e in particolare: 1. il contratto di vendita immobiliare con annessa cessione del ramo di azienda da parte della fallita in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale invece avrebbe posto in essere tale atto di per sé lecito (come riconosciuto dai stessi Giudici di merito) per compiere un investimento utile per la propria impresa e non anche perché a conoscenza dello stato di insolvenza della dante causa (conoscenza che non sarebbe stata provata) e dell'attività di dissipazione e di distrazione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dal padre di quest'ultimo; 2. la stipula di contatti di locazione di una parte del capannone e del palazzo della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di altre società ed essa collegate (come la CO.G.I.M COSTRUZIONI) tra cui non rientra la D&[OSCURATO:SOCIETA]. (ritenuta riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]), negozio in relazione al quale il mancato iniziale pagamento dei canoni rappresenterebbe invece una prassi commerciale o di tacita compensazione rispetto al credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso la locatrice (tanto che le locazioni da parte di altre società non sono state ritenute dimostrative di illeciti penali); 3. la vendita, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del 51% delle proprie partecipazioni al capitale della fallita ad Alessandro SEVERINO e la nomina dello stesso ad amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., soggetto quest'ultimo ritenuto prestanome del [OSCURATO:PERSONA] sol perché padre del commercialista della [OSCURATO:PERSONA], senza valutare l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa; 4. i versamenti di somme dalla [OSCURATO:SOCIETA]alla [OSCURATO:PERSONA], considerati privi di giustificazione nonostante il documento fiscale prodotto dalla difesa, che sarebbe stato ritenuto in maniera apodittica e illogica inidoneo a suffragare la prospettazione dell'imputato; 5. la presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel capannone della [OSCURATO:SOCIETA]al momento dell'accesso dal parte del curatore per l'inventario, senza considerare il detto acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di una porzione consistente del capannone e del terreno né il 1,4_71 fatto che gli uffici della società del [OSCURATO:PERSONA] insistessero nello stesso immobile in cui si trovavano quelli della fallita; 6. l'erronea indicazione, in un ricorso per decreto ingiuntivo in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di quest'ultima società come «già [OSCURATO:SOCIETA].»; 7. le dichiarazioni rese in dibattimento dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata ha solo richiamato, rimaste prive di riscontro e da ritenersi prive di attendibilità (dato che egli ha dapprima sottoscritto un atto transattivo con la curatela, manlevando pure il [OSCURATO:PERSONA] da ogni conseguenza civile). 2.1.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione per omessa valutazione, a confutazione del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. non fossero l'una la derivazione dell'altra - del provvedimento con il quale il Giudice istruttore del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di sequestro conservativo ex art. 146 legge fall. dei beni personali di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dei beni della [OSCURATO:PERSONA], nel presupposto che gli elementi addotti dalla curatela non fossero atti a fondare la qualifica di amministratore di fatto della società fallita in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e la violazione del diritto di difesa, in particolare a cagione dell'omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello. Difatti, il decreto di citazione (datato 24 settembre 2021) per l'udienza del 30 settembre 2021 è stato inviato a mezzo PEC il 26 agosto 2021 al solo difensore in proprio e non anche all'imputato, il quale non ha mai eletto domicilio presso il difensore e non ha ma ricevuto la notifica della detta citazione (che non potrebbe dirsi ritualmente eseguita neppure ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.). 2.2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in quanto la Corte di appello - a fronte della richiesta di discussione orale presentata dal difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - nulla ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] (il quale, come detto, non aveva neppure ricevuto la notifica della citazione e non ha potuto presentare richiesta di discussione orale) e al suo difensore (che aveva optato, in ossequio alla disciplina emergenziale, per la trattazione scritta). 2.3. Con il terzo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione: rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello in ordine alla liceità di due delle operazioni in relazione alle quali è stata resa condanna (ossia quella di sale and lease back del dicembre 2006 e quella di vendita del suolo e di cessione del ramo di azienda del 14 luglio 2008); nonché rispetto agli altri motivi di appello. Parimenti, anche in relazione agli altri motivi di appello la Corte non avrebbe motivato. 2.4. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, chiedendo di dichiarare i ricorsi inammissibili.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha contestato quanto dedotto dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è inammissibile; è, invece, fondato il secondo motivo, nei termini che si esporranno, rimanendo assorbito il terzo. 1. Il primo motivo presentato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con esso - pur denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione - la difesa ha in realtà anzitutto irritualmente prospettato in questa sede di legittimità un'alternativa rilettura del compendio probatorio, senza dedurne alcun travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), anche nella parte in cui ha inteso negare la credibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. E non può giovare all'imputato: quanto dedotto in ordine al difetto di riscontri alle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] poiché il ricorso non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata (se non nei termini irrituali appena prospettati), la quale ha indicato una serie di elementi di fatto ulteriori rispetto a quanto rassegnato dal medesimo dichiarante (richiamato a suffragio di essi); né la mancata trascrizione nel corpo della sentenza di appello delle dichiarazioni medesime, che non vizia ex se la motivazione del provvedimento - come esposto, fondata su un compendio più ampio -, profilo rispetto al quale pure il ricorso è generico. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché ha erroneamente dedotto il travisamento della prova per omissione (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.) in relazione a quanto esposto nel già richiamato provvedimento cautelare reso dal Giudice civile, che può essere legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ma può essere utilizzato come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01; Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019 - dep. 2020, Ligresti, Rv. 278389 - 03; cfr. pure Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Bechir, Rv. 276342 - 01) poiché ma in relazione ad esso non opera il disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (a mente del quale le sentenze divenute irrevocabili - segnatamente quelle rese in altro procedimento penale: cfr. Sez. 5, n. 41874 del 16/04/2013, Demontis, Rv. 256709 - 01; Sez. 5, n. 14042 dei 04/03/2013, Simona, Rv. 254981 - possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.). 3. Il primo motivo di ricorso articolato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, è manifestamente infondato. Risulta dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere, tenuto conto del denunciato error in procedendo: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che la notifica del decreto ha avuto luogo, nel medesimo luogo indicato come residenza dell'imputato, in data 9 settembre 2021, nelle mani di Massimiliano [OSCURATO:PERSONA] qualificatosi delegato dal [OSCURATO:PERSONA]. L'allegazione difensiva è, allora, manifestamente infondata nella parte in cui ha assunto che la notifica sia stata eseguita solo nei confronti del difensore a mezzo PEC; e del tutto generica nel resto poiché non ha mosso alcuna censura sulla ritualità della notifica come sopra eseguita, per vero neppure menzionata nel ricorso (cfr. Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280121 - 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, Alvaro, Rv. 232508 - 01). 4. È fondato, nei limiti di seguito chiariti, il secondo motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con il quale ci si è doluti della celebrazione del giudizio di appello - nella vigenza delle disciplina emergenziale - senza rendere edotti l'imputato e il suo difensore che avrebbe avuto luogo l'udienza di discussione. Questa Corte ha già chiarito che «nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 - dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01). E nel caso in esame, dall'esame degli atti - e alla luce degli accertamenti compiuti dalla Cancelleria - non risulta che, a fronte delle richiesta di trattazione orale da parte del difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sia stato dato alcun avviso alle altre parti della celebrazione dell'udienza di discussione (in vece della trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori), udienza (in data 30 settembre 2021) cui in effetti erano presenti né il [OSCURATO:PERSONA] né il suo difensore (sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.). Ricorre allora la denunciata nullità, cui consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il cui terzo motivo di ricorso rimane assorbito. 5. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli; - deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità della sua impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che
Sentenza Cassazione n. 37269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris