CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 13387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cona in data 30/01/2025;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermatoquella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l’odierna ricorrente alla pena digiustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 640 e 455 cod. pen.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo quantosegue.2.1. Violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione almancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avendo la Corte diappello giustificato il diniego valorizzando: a) la “precarietà lavorativa e finanziaria dellaricorrente”, elemento che ad avviso della Difesa avrebbe potuto assumere rilievo, al più, aifini del diniego della pena sostitutiva pecuniaria; b) ai precedenti penali dell’imputata che,secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da soli, non hanno valenzaostativa ai fini della applicazione delle pene sostitutive.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 457 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.2. Anzitutto si deve osservare che anche nel testo vigente a seguito dell'entrata invigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689richiede al giudice che debba valutare se applicare una pena sostitutiva di tenere conto «deicriteri indicati dall'art. 133 del codice penale». Il novellato art. 58 stabilisce che, nel deciderese applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debbavalutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile,2.1. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive,dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, anchese non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio dellasostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità diconsiderarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva (Sez. 4, n. 42847 del11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01).Se è vero, dunque, che il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto nell'art. 58 legge n.689/81, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, deve essere letto in combinato disposto conl'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative alreato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali (Sez. 2, n. 8794 del14/02/2024, Pesce, Rv. 286006-02; Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rizzo, Rv. 288741-01),è anche vero che, per giustificare la propria prognosi negativa in ordine all'adempimentodelle prescrizioni, il giudice può trarre argomenti dalla natura, dal numero dei precedenti edall'epoca di commissione degli illeciti (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Rv.287348-01 che ha ritenuto esente da censure una decisione reiettiva dell'istanza disostituzione che aveva valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e, segnatamente, leprecedenti condanne per evasione e violazione degli obblighi inerti alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale).2.2. Applicando questi princìpi al caso oggetto del presente ricorso, si deve osservare- come la Corte di appello ha ampiamente chiarito – che la [OSCURATO:PERSONA] è gravata da precedentipenali “significativi” e cioè da precedenti condanne di particolare rilievo in relazione allaprognosi da effettuare nel caso concreto ed è altresì gravata da una precarietà lavorativa digrado marcato.Detti elementi, valorizzati congiuntamente, hanno portato la Corte di merito, convalutazione non manifestamente illogica, ad escludere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado diadempiere alle prescrizioni inerenti alle pene alternative richieste. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché aspecifico ecomunque manifestamente infondato.La Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata ha sottolineato che le modalitàdella spendita delle monete false erano evocative della consapevolezza della falsità già almomento della ricezione e dell’intenzione della [OSCURATO:PERSONA] di frodare i titolari degli standnell’ambito della fiera, con conseguente impossibilità di riqualificare il fatto nel delitto di cuiall’art. 457 cod. pen. (cfr., in fattispecie assimilabile: Sez. 5, n. 35681 del 28/06/2022,Cannoni, non mass., secondo cui in tema di detenzione di monete contraffatte al fine dimetterle in circolazione, di cui all'art. 455 cod. pen., la consapevolezza della falsità deldenaro al momento della sua ricezione, che vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi dibuona fede prevista dall'art. 457 cod. pen., può essere desunta dalla pluralità dellebanconote contraffatte detenute, nonché dal difetto di una qualsiasi indicazione, da partedell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine dellasua detenzione).Tale conclusione appare coerente con i dati processuali e giuridicamente corretta (cfr.,Sez. 4, n. 6132 del 16/11/2017, dep. 2018, Gammarano, Rv. 272210 -01).4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA [OSCURATO:PERSONA]