Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 35155/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 14 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 4 e 5 ha difatti ricostruito le due vicende, sottolineando i plurimi elementi da cui desumere il dolo della truffa in capo al prevenuto fin dalla pubblicazione degli annunci sul sito, senza che le condotte potessero essere ricondotte a dei meri inadempimenti contrattuali, anche in assenza di giustificazioni rese in ordine alla mancata consegna dei beni, nonché al rifiuto di restituire il denaro ricevuto; Considerato che l'invocata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, oltre ad essere formulata in termini del tutto generici, è manifestamente infondata poiché, come rilevato dalla corte di appello a pagina 3, il termine di prescrizione dei due reati non risultava decorso alla data della sentenza impugnata, in ragione dei periodi di sospensione verificatisi, a nulla rilevando nel caso di ricorso inammissibile il suo spirare successivamente alla decisione di appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità del gravame non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (su tutte, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 15 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 14 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 4 e 5 ha difatti ricostruito le due vicende, sottolineando i plurimi elementi da cui desumere il dolo della truffa in capo al prevenuto fin dalla pubblicazione degli annunci sul sito, senza che le condotte potessero essere ricondotte a dei meri inadempimenti contrattuali, anche in assenza di giustificazioni rese in ordine alla mancata consegna dei beni, nonché al rifiuto di restituire il denaro ricevuto; Considerato che l'invocata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, oltre ad essere formulata in termini del tutto generici, è manifestamente infondata poiché, come rilevato dalla corte di appello a pagina 3, il termine di prescrizione dei due reati non risultava decorso alla data della sentenza impugnata, in ragione dei periodi di sospensione verificatisi, a nulla rilevando nel caso di ricorso inammissibile il suo spirare successivamente alla decisione di appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità del gravame non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (su tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35155/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris