CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 4 agosto 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono generici. I ricorrenti si limitano a dolersi dell'omessa verifica della sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza articolare tale censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 2. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00 ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 g