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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07919/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12035-2029.„proposto AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1260/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha riformato la pronuncia della C I P di Genova, ove erano state respinte le ragioni della contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'atto impositivo di nuovo classamento catastale per sei immobili derivanti da ristrutturazione; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 12

1. n. 212/2000 sulla motivazione degli atti catastali; che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio Ric. 2020 n. 12035 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., 12777/2018; Cass., 31809/2018); che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, ritenendo che la motivazione dell'atto impositivo fosse inadeguata nonostante l'attribuzione della classificazione catastale sulla base di una mera valutazione degli elementi di fatto prospettati dalla contribuente; che la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza non apporta argomenti per discostarsi dai riferiti precedenti di questa Corte, segnatamente perché si rimane sempre nella comparazione di elementi di fatto individuati dall'Ufficio ed indicati con gli estremi catastali, rendendo individuabile al contribuente il bene portato in comparazione; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Liguria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12035-2029.„proposto AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1260/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Liguria che ha riformato la pronuncia della C I P di Genova, ove erano state respinte le ragioni della contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'atto impositivo di nuovo classamento catastale per sei immobili derivanti da ristrutturazione; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 12 1. n. 212/2000 sulla motivazione degli atti catastali; che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio Ric. 2020 n. 12035 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., 12777/2018; Cass., 31809/2018); che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, ritenendo che la motivazione dell'atto impositivo fosse inadeguata nonostante l'attribuzione della classificazione catastale sulla base di una mera valutazione degli elementi di fatto prospettati dalla contribuente; che la memoria depositata dalla parte contribuente in prossimità dell'adunanza non apporta argomenti per discostarsi dai riferiti precedenti di questa Corte, segnatamente perché si rimane sempre nella comparazione di elementi di fatto individuati dall'Ufficio ed indicati con gli estremi catastali, rendendo individuabile al contribuente il bene portato in comparazione; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Liguria in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di l
Sentenza Cassazione n. 07919/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris