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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 17465/2026

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nato Albania il 19 aprile 1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 12 gennaio 2026, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato con effetto dal 13 febbraio 2025 l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] Jashori_in data 23 p-Pr gennaio 2025 relativamente alla pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 10 giugno 2019, già sospeso dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Perugia in data 19 dicembre 2025; Letta la memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2026; ritenuto che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle gravi criticità mostrate (in data 8 marzo 2025, privo di autorizzazione, si era recato a Fiumicino; in data 16 novembre 2025 la moglie del condannato contattava la [OSCURATO:PERSONA] di Corciano riferendo della lite animata con il marito che deteneva illegalmente una pistola; intervenuti gli operanti -che rinvenivano la donna in stato (di agitazione, con il dorso della mano destra escoriato, nonché la dimora in disordine con oggetti sparsi sul pavimento- veniva sequestrata una pistola Glock-17 calibro 9x21, contenente sette proiettili nel caricatore, compendio di furto occorso a [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2022; nello stesso contesto gli operanti sequestravano al condannato un involucro che conteneva grammi 6.26 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dichiarando la donna che nel mese di giugno il marito aveva esploso un colpo di pistola nel materasso per attingere un ipotetico amante nascosto sotto il letto); ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha osservato che in tale occasione - a prescindere dall'accertamento delle cause del comportamento dell'affidato riservato alla competente A.G. - il condannato aveva, comunque, mostrato inaffidabilità e carenza di autocontrollo ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara P.Q.MIl Consigliere e tensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] avoni Raffaelk¦Magi A [OSCURATO:PERSONA].);',,,,7( L E-Q A L14 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato Albania il 19 aprile 1982 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 12 gennaio 2026, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha revocato con effetto dal 13 febbraio 2025 l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] Jashori_in data 23 p-Pr gennaio 2025 relativamente alla pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 10 giugno 2019, già sospeso dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Perugia in data 19 dicembre 2025; Letta la memoria difensiva depositata in data 9 aprile 2026; ritenuto che il provvedimento impugnato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale a suo tempo concesso a [OSCURATO:PERSONA] in considerazione delle gravi criticità mostrate (in data 8 marzo 2025, privo di autorizzazione, si era recato a Fiumicino; in data 16 novembre 2025 la moglie del condannato contattava la [OSCURATO:PERSONA] di Corciano riferendo della lite animata con il marito che deteneva illegalmente una pistola; intervenuti gli operanti -che rinvenivano la donna in stato (di agitazione, con il dorso della mano destra escoriato, nonché la dimora in disordine con oggetti sparsi sul pavimento- veniva sequestrata una pistola Glock-17 calibro 9x21, contenente sette proiettili nel caricatore, compendio di furto occorso a [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2022; nello stesso contesto gli operanti sequestravano al condannato un involucro che conteneva grammi 6.26 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, dichiarando la donna che nel mese di giugno il marito aveva esploso un colpo di pistola nel materasso per attingere un ipotetico amante nascosto sotto il letto); ritenuto, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha osservato che in tale occasione - a prescindere dall'accertamento delle cause del comportamento dell'affidato riservato alla competente A.G. - il condannato aveva, comunque, mostrato inaffidabilità e carenza di autocontrollo ritenute incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa; rilevato che il condannato, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita in sostanza una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito; ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara P.Q.MIl Consigliere e tensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] avoni Raffaelk¦Magi A [OSCURATO:PERSONA].);',,,,7( L E-Q A L14 202
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