CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2018
Cassazione n. 20611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 8534 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ),domiciliata presso la Cancelle- riadella Corte di Cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:avvisi di accer- tamento– II.DD e IVA – delegadi firma – proroga emotivazione –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3842 / 17 /202 1 depositata il 2 5 ottobre 202 1 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia veniva parzialmente accolto l’ appell o propost o dall’Agenzia delleEntrate, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Bergamo n. 3 1 9 / 1 /20 19 di riunione e accoglimento de i ricorsi introduttiv i avent i ad oggetto gli a vvisi di accertamento n. T9F03A202193/2018per l’anno 2016 e n. T9F03A202190/2018 per l’anno2015 emessi nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. . 2. Le riprese traevano origine dalla contestazione delle fatture emessedalla società Tegmen S.r.l. nel corso dei due suddetti periodi diimposta per le opere appaltate a quest’ultima dalla contribuente inriferimento al l’attività di sanificazione e pulizia locali ed attrezza- ture,nonché di panificazione . I contratti venivano formalizzati tra le parti come appalto , ma venivano ritenuti dall’[OSCURATO:PERSONA]- nanziariaillegittima somministrazione di manodopera . Per l’effetto, l’Agenzia contestava l’ indetraibilità dell’I VA esposta nelle fatture e l’indeducibilitàdei costi delle fatture ai fini IRAP , e irroga va sanzioni . 3.Il giudice di prime cure accoglieva in via preliminare la doglianza dinullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione , per essere la de- lega di firma prodotta in giudizio sulla base della quale erano stati emessigli avvisi di accertamento, valida solo sino al 31.3.2018 lad- dovedetti avvisi erano atti emessi in data 23 luglio 2018 . Il giudice d’appello disattende va tutte le questioni pregiudiziali di nullità degli avvisi e, nel merito, accoglieva parzialmente l’appello propostodall’Ufficio, confermando le riprese per le imposte . Tutta- via, riduceva la sanzione applicata per l’anno 2016 ritenendo non possibileapplicare l’aumento per recidiva. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la società,affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso. Da ultimo, il 28 maggio 2024 la contribuente deposita memoria in cuirende noto di aver adito la definizione agevolata della lite e chiede ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere . Consideratoche: 5.Con memoria illustrativa depositata il 28 maggio 2024 parte con- tribuenterende noto genericamente di essersi avvalsa delle disposi- zioniin materia di definizione agevolata delle controversie tributarie . Dallalettura dei documenti allegati all’istanza si evince che oggetto didefinizione agevolata ex lege 29/12/22 n. 197 non sono gli avvisi diaccertamento impugnati in questa sede, ma una cartella di paga- mento, verosimilmente nelle more emessa per la riscossione delle riprese. In disparte dalla necessità di verifica della corrispondenza trail contenuto degli avvisi e quello della cartella di pagamento sud- dettasu cui parte ricorrente tace né l’Agenzia ha avuto modo di in- terloquire trattandosi di un deposito telematico avvenuto a ridosso dell’adunanzacamerale, comunque il Collegio rileva che trattandosi didefinizione di cartella, la previsione cui fare riferimento è logica- mentequella di cui all’art. 1 commi 231 - 252 della legge 29/12/22 n. 197(c.d. rottamazione q uater ) . 6.[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’art.1 comma 236 della citata legge pre- vede:«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresie assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamentodelle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estin- zionedel giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazioneattestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, ilgiudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti » . 7.Ritenuto che, in applicazione della previsione di legge suddetta, la causa dev’essere rinviata a nuovo ruolo per informazioni sulla nota dideposito di parte ricorrente del 28.5.2024 e per la sospensione del processoin attesa di perfezionamento della definizione agevolata, P.Q.M. LaCorte: rinviaa nuovo ruolo per informazioni da parte dell’Agenzia delle En- tratesulla nota di de