CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 luglio 1967
Cassazione n. 41960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-UNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/07/1967 avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali lievissime e preso atto che il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria a sostegno della ammissibilità del ricorso che conterrebbe critiche puntuali alla sentenza di primo grado; Ritenuto che l'unico motivo di doglianza, con cui la ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. l'inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., è, per un verso, manifestamente infondato poiché il Tribunale ha spiegato le ragioni del proprio convincimento (pag. 1 e 2) e, per altro verso, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia, al più, di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); Chiarito quindi che il rilievo di inammissibilità non riguarda il profilo della specificità o meno, su cui si appunta la memoria difensiva, ma quello, diverso, della manifesta infondatezza e della deducibilità dei motivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci