CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 44635/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.ssa L. Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Afflitto di concessione della liberazione condizionale, ma ha accolto la domanda di proroga del differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute. Ha infatti rilevato l'assenza degli indici di "sicuro ravvedimento", non avendo l'interessato maturato piena consapevolezza del profondo disvalore dei fatti commessi. La dazione mensile di denaro effettuata in favore di una associazione a mo' di ristoro formale dei danni per le vittime non è comportamento che possa esser qualificato come genuino. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Afflitto, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale non ha svolto alcuna indagine sul "sicuro ravvedimento" del reo, omettendo di valutare il percorso riabilitativo di D'Afflitto durante la detenzione, che avrebbe certamente fatto desumere l'avvenuto ravvedimento. Il ricorrente - estraneo a sodalizi criminali, senza frequentazioni con pregiudicati e dal comportamento collaborativo - ha ottenuto la liberazione anticipata per numerosi semestri, ha svolto attività di lavoro con capacità, puntualità e precisione, e sin dal primo anno di detenzione ha iniziato a versare mensilmente la somma di euro 80,00 in favore di un'associazione che tutela le vittime dei reati, a dimostrazione del suo pentimento. Il Tribunale è incorso in contraddizione nel negare la liberazione condizionale e nel concedere il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute, che pure implica l'assenza di elevata pericolosità sociale. Non si comprende su quali basi si sia potuta affermare una accentuata pericolosità sociale. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, preso atto che l'avviso di udienza è stato notificato il 4 ottobre e quindi tardivamente, non potendo essere rispettato il termine di legge di trenta giorni prima dell'udienza, ha dichiarato di rinunciare ai termini Considerato in diritto A 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Va anzitutto dato atto che il difensore, con nota scritta, ha espressamente rinunciato ai termini di avviso di fissazione dell'udienza, e specificamente a dedurre la nullità derivante dal mancato rispetto dei termini con l'avviso per l'odierna udienza spedito in ritardo. Si è quindi sul punto verificata la sanatoria di cui all'art. 183 cod. proc. pen. 3. Il Tribunale ha negato la liberazione condizionale con apprezzamento discrezionale che, siccome adeguatamente motivato, non può essere oggetto di censura nella sede del controllo di legittimità. Ha fatto riferimento all'atteggiamento deresponsabi,lizzante del ricorrente, che non ha preso pienamente coscienza del profondo disvalore dei fatti commessi e da ciò ha dedotto, con inferenza logica non censurabile, che non ha compiuto il processo di revisione critica, presupposto indispensabile affinché possa ritenersi il requisito del "sicuro ravvedimento". Ha in particolare evidenziato che il ricorrente, nel riflettere sul passato criminale, ne ha imputato la causa alla sfortuna, all'ingovernabile destino, invece che assumere su di sé la responsabilità per quanto commesso. La mancanza di una piena presa di coscienza del disvalore di quanto commesso impedisce di scorgere, secondo le logiche argomentazioni del Tribunale, una "convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali", che possa condurre alla formulazione "in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate" - Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Rv. 281366 -. 4. Né può dirsi che questo giudizio sia incompatibile, e quindi in contraddizione, con il contestuale accoglimento della richiesta di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, atteso che il requisito del "sicuro ravvedimento" inteso come "realizzazione, da parte del condannato, di comportamenti oggettivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati" (Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Rv. 261269) - non è presupposto per il differimento dell'esecuzione della pena e non si identifica nell'assenza di una spiccata pericolosità sociale che è elemento impeditivo del differimento esecutivo.5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle