Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:T:1992:63
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992B0024 - IT
Avis juridique important
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61992B0024
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'8 MAGGIO 1992. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA] D'URGENZA - INTERVENTO - RISERVATEZZA - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSE T-24/92 R E T-28/92 R.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01713
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1. Procedura - Intervento - Comunicazione degli atti processuali agli intervenienti - Deroga - Trattamento riservato - Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 115 e seguenti)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Insufficiente informazione del Tribunale - [OSCURATO:PERSONA] invitate a fornire informazioni - Sospensione disposta fino alla pronuncia dell' ordinanza che pone termine al procedimento sommario
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104)
[OSCURATO:PERSONA] procedimenti T-24/92 R,
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società di diritto tedesco, con sede in Amburgo, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 15, côte d' Eich,
e T-28/92 R,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in [OSCURATO:PERSONA], con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Stoccarda, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] & Wolter, 8, rue Zithe,
richiedenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] J. Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
resistente,
sostenuta dalla
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], società di diritto tedesco, con sede in Viersen, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solicitors dello studio legale Lovell, White & Durrant di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 8, rue Zithe,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 1992 relativa ad un procedimento per l' applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - provvedimenti provvisori),
[OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1992 la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 1992 relativa ad un procedimento per l' applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - provvedimenti provvisori).
2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto, a norma degli artt. 185 del Trattato CEE e 104 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata fino a che il Tribunale non abbia statuito nel merito.
3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1992, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha proposto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento della soprammenzionata decisione della [OSCURATO:PERSONA].
4 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno la [OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto, a norma degli artt. 185 del Trattato CEE e 104 del regolamento di procedura del Tribunale, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata fino a che il Tribunale non abbia statuito nel merito.
5 Con atti registrati nella cancelleria del Tribunale il 16 e, rispettivamente, il 21 aprile 1992 la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ha chiesto di intervenire nei procedimenti T-24/92 R e T-28/92 R a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
6 Le istanze di intervento sono state notificate alle parti nelle cause principali a norma dell' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
7 Con memoria depositata il 23 aprile 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi all' intervento della [OSCURATO:PERSONA]. La richiedente ha tuttavia chiesto, a norma dell' art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che venisse trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] solo una versione modificata della sua domanda come pure dell' allegato A 1 della stessa, contenente il testo della decisione impugnata. Più precisamente, la domanda di trattamento riservato riguarda i punti 103, 105, 107, 109, 210 e 221 della domanda di provvedimento provvisorio ed i punti 29, 30, 37, 39, 46, 54, 56-58, 60-63, 67 e 116 della decisione. A tale scopo la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Tribunale delle versioni non riservate della domanda di provvedimento provvisorio e dell' allegato A 1 della stessa, nelle quali le parti che costituiscono segreto commerciale sono state obliterate in nero. Con lettera depositata il 28 aprile, la richiedente ha del pari chiesto il trattamento riservato per i dati coperti, a suo parere, dal segreto commerciale, di cui alle pagg. 3, punto 1, e 5, punto 3, delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e relativi alla sua quota di mercato ed alla percentuale dei suoi clienti nel settore del commercio specializzato tradizionale. La richiedente ha infine chiesto al Tribunale che, qualora la [OSCURATO:PERSONA] fosse ammessa ad intervenire nel procedimento sommario promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA], venissero del pari trattati in modo riservato i dati che essa ha indicato come coperti dal segreto commerciale.
8 Con telecopia registrata nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non opporsi all' istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha inoltre chiesto il trattamento riservato per determinate parti, coperte, a suo parere, dal segreto commerciale, della decisione impugnata e della sua domanda nonché degli allegati della stessa. Con telecopia registrata nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 1992, come pure con lettera depositata il 5 maggio 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rinunciato al trattamento riservato per quanto riguarda il procedimento sommario.
9 Con lettere del 22 e, rispettivamente, del 28 aprile 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di non avere obiezioni circa le istanze di intervento proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Con lettera 5 maggio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia formulato obiezioni circa la domanda della [OSCURATO:PERSONA] relativa al trattamento riservato dei dati contenuti nei punti 29, 30, 46, 54, 56-58 e 116 della decisione impugnata.
10 Con lettera 27 aprile 1992 la cancelleria del Tribunale ha informato le parti che la decisione sulla riservatezza e sulle istanze di intervento era riservata. La cancelleria ha inoltre informato la [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata ammessa ad esporre oralmente i propri motivi ed argomenti all' udienza sommaria e le ha inviato in seguito delle versioni non riservate della domanda di provvedimento provvisorio con i relativi allegati come pure delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA], quali erano state predisposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Avendo la richiedente [OSCURATO:PERSONA] rinunciato alla domanda di riservatezza per quanto riguarda il procedimento sommario, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una copia della versione integrale della domanda di provvedimento provvisorio della [OSCURATO:PERSONA] come pure delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] su tale domanda.
11 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni scritte sulle domande di provvedimento provvisorio proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] il 23 e, rispettivamente, il 27 aprile 1992. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 6 maggio 1992.
Sulle domande di intervento
12 Le domande di intervento sono state proposte entro il termine.
13 La decisione impugnata è stata adottata in seguito ad un reclamo, accompagnato dalla domanda di adozione di provvedimenti conservativi, a carico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], sporto alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA], il 18 settembre 1991, per gli ostacoli frapposti, contravvenendo alle norme in materia di concorrenza del Trattato CEE, alla distribuzione di gelati della reclamante in Germania.
14 Nella decisione 25 marzo 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, a prima vista, sussisteva trasgressione dell' art. 85 del Trattato CEE ed ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] rischiava di subire un danno grave ed irreparabile qualora provvedimenti provvisori non fossero stati adottati fino alla decisione definitiva nel procedimento principale.
15 Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia interesse ad intervenire nei presenti procedimenti sommari.
Sulla domanda di riservatezza
16 Va rilevato, in primo luogo, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto dinanzi al Tribunale il testo della decisione impugnata - per il quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il trattamento riservato - come allegato dell' istanza di intervento. Stando così le cose, non vi è motivo di statuire, in questa fase, sulla domanda di riservatezza relativa al testo della decisione.
17 Per quanto riguarda gli altri dati per i quali è stato chiesto il trattamento riservato, appare giusto accogliere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] nella fase del procedimento sommario, nella misura in cui tali dati possono, a prima vista, essere coperti dal segreto commerciale.
Sulla domanda di sospensione dell' esecuzione
18 Dato che le memorie depositate dalle parti come pure le difese orali da esse svolte all' udienza del 6 maggio 1992 non hanno fornito tutti i dati necessari per statuire sulle domande di provvedimento provvisorio, pare opportuno chiedere alle parti ulteriori informazioni.
19 [OSCURATO:PERSONA] è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
- numero complessivo dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania (1991) e quantità vendute (in litri);
- numero - e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) - dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).
20 [OSCURATO:PERSONA] è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
- i dati indicati nella tabella che costituisce l' allegato XI dell' atto introduttivo per l' anno 1991;
- numero - e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) - dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).
21 L' interveniente [OSCURATO:PERSONA] è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
- numero complessivo dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania prima dell' adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (dati del 1991) e quantità vendute (in litri);
- numero dei nuovi punti di vendita creati dopo l' adozione della decisione impugnata e
- ripartizione dei punti di vendita per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.).
22 Va rilevato inoltre che, non essendo il giudice dell' urgenza in possesso, allo stato degli atti, di tutti i dati necessari per decidere, è opportuno, nell' interesse della buona amministrazione della giustizia, disporre, in via conservativa, la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata fino alla pronuncia dell' ordinanza che porrà termine ai procedimenti sommari.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA],
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede:
1) [OSCURATO:PERSONA] è ammessa ad intervenire nei procedimenti T-24/92 R e T-28/92 R a sostegno delle conclusioni della resistente.
2) Va accolta, nella fase del procedimento sommario, la domanda di trattamento riservato proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per taluni dati contenuti nella domanda di provvedimento provvisorio (punti 103, 105, 107, 109, 210 e 221) come pure per le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] su tale domanda (pag. 3, punto 1, e pag. 5, punto 3).
3) [OSCURATO:PERSONA] è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
- numero complessivo dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania (1991) e quantità vendute (in litri);
- numero - e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) - dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).
4) [OSCURATO:PERSONA] è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
- i dati indicati nella tabella che costituisce l' allegato XI dell' atto introduttivo per l' anno 1991;
- numero - e ripartizione per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.) - dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania (1991) con i quali erano stati stipulati dei contratti in esclusiva e quantità vendute (in litri).
5) L' interveniente [OSCURATO:PERSONA] è invitata a trasmettere al Tribunale, entro il 15 maggio 1992, i seguenti dati:
- numero complessivo dei punti di vendita delle sue "porzioni individuali" in Germania prima dell' adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] (dati del 1991) e quantità vendute (in litri);
- numero dei nuovi punti di vendita creati dopo l' adozione della decisione impugnata e
- ripartizione dei punti di vendita per tipo (supermercati, stazioni di servizio, chioschi ecc.).
6) L' esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 1992, relativa ad un procedimento per l' applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/34.072 - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - provvedimenti provvisori) è sospesa fino alla pronuncia dell' ordinanza che porrà termine ai procedimenti sommari.
7) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 8 maggio 1992