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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 51622/2023

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/02/2023 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d's4ppello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 07/06/2021, con la quale GARRONE Roberto era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di occultamento delle scritture contabili, a lui ascritto nella qualità di titolare dell'impresa individuale ITALNORD di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione il GARRONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva.

Si lamenta l'erronea valutazione, con riferimento al caso concreto, della finalità di risocializzazione posta a base delle disposizioni in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, nonché il mancato apprezzamento delle condizioni di salute del GARRONE, documentate in sede di appello.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto ovvero una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la Corte territoriale aveva esercitato in termini incensurabili la propria discrezionalità nell'esame della richiesta di sostituzione, motivando adeguatamente la prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni da parte del condannato.

4. Con memoria di replica, la difesa del GARRONE insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Appaiono invero condivisibili le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla incensurabilità della diffusa motivazione posta dalla Corte territoriale (pag. 4) a sostegno della propria decisione di rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva.

In particolare, nella doverosa valutazione prognostica di cui all'art. 58

I. n. 689 del 1981, la Corte d'Appello ha ritenuto il GARRONE persona non affidabile quanto al rispetto delle prescrizioni da imporre in sede sostitutiva, avuto riguardo alla innumerevole serie di precedenti, anche di natura specifica, riportati nel periodo compreso tra il 1974 e il 2017 (risultando proprio le condanne per reati fiscali relative a fatti recenti).

Si tratta di un percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità manifeste qui deducibili: né può conferirsi rilievo decisivo a quanto osservato dalla difesa in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, qui richiamate in termini generici mediante un indistinto rinvio alla documentazione prodotta in appello, senza neppure una specifica indicazione delle patologie ritenute rilevanti nell'apprezzamento complessivo che qui rileva.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo tremila in favore della Cassa delle 6(m mende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/02/2023 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d's4ppello di Torino ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 07/06/2021, con la quale GARRONE Roberto era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di occultamento delle scritture contabili, a lui ascritto nella qualità di titolare dell'impresa individuale ITALNORD di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione il GARRONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata sostituzione della pena detentiva. Si lamenta l'erronea valutazione, con riferimento al caso concreto, della finalità di risocializzazione posta a base delle disposizioni in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, nonché il mancato apprezzamento delle condizioni di salute del GARRONE, documentate in sede di appello. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto ovvero una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la Corte territoriale aveva esercitato in termini incensurabili la propria discrezionalità nell'esame della richiesta di sostituzione, motivando adeguatamente la prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni da parte del condannato. 4. Con memoria di replica, la difesa del GARRONE insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Appaiono invero condivisibili le considerazioni svolte dal Procuratore Generale in ordine alla incensurabilità della diffusa motivazione posta dalla Corte territoriale (pag. 4) a sostegno della propria decisione di rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva. In particolare, nella doverosa valutazione prognostica di cui all'art. 58 I. n. 689 del 1981, la Corte d'Appello ha ritenuto il GARRONE persona non affidabile quanto al rispetto delle prescrizioni da imporre in sede sostitutiva, avuto riguardo alla innumerevole serie di precedenti, anche di natura specifica, riportati nel periodo compreso tra il 1974 e il 2017 (risultando proprio le condanne per reati fiscali relative a fatti recenti). Si tratta di un percorso argomentativo immune da contraddittorietà o illogicità manifeste qui deducibili: né può conferirsi rilievo decisivo a quanto osservato dalla difesa in ordine alle condizioni di salute del ricorrente, qui richiamate in termini generici mediante un indistinto rinvio alla documentazione prodotta in appello, senza neppure una specifica indicazione delle patologie ritenute rilevanti nell'apprezzamento complessivo che qui rileva. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo tremila in favore della Cassa delle 6(m mende. Così deciso il 27 ottobre 2023 I
Sentenza Cassazione n. 51622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris