CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38324/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI LIVORNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Livorno, decidendo in sede di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di tentativo di furto aggravato in rubrica ascrittogli, previo riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti e alla recidiva reiterata specifica. 2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni poste a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non adeguatamente illustrate, e all'operato bilanciamento in termini di equivalenza con le indicate circostanze aggravanti, recidiva compresa, nonostante queste "ultime avessero complessivamente un peso quantitativo e qualitativo superiore all'attenuante riconosciuta". 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente propone, con argomentare del tutto generico, censure non consentite, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, e manifestamente infondate, posto che il tribunale ha motivato specificamente sul punto, evidenziando come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trovi la sua ragion d'essere nel comportamento corretto e collaborativo serbato dall'imputato nei confronti delle forze dell'ordine. Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministtko' Così d