CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 37674/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lata di notifica, non impugnata con querela di falso. 9. Osserva, al riguardo, il Collegio che effettivamente nella relata di notifica risultano presenti delle ulteriori annotazioni, cui la Corte distrettuale ha fatto riferimento, in relazione alle quali il ricorrente nulla ha specificato nelle articolate censure sulla loro natura rispetto a quanto ritenuto dai giudici del merito. 10. A prescindere, pertanto, dalla necessità o meno dell'invio della raccomandata informativa (nel caso in cui la notifica sia stata eseguita a mani di un familiare convivente del contribuente) e delle modalità di effettuazione Ric. 2022 n. 00667 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- della notifica stessa (ai sensi dell'art. 26 DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 602 ovvero ai sensi dell'art. 60 DPR n. 600/1973), nella fattispecie in esame, con una statuizione, non efficacemente censurata, la Corte distrettuale ha dato atto dell'avvenuto espletamento della formalità di cui si lamenta l'omissione: tanto basta, in questa sede, ove la natura del giudizio a critica vincolata del sindacato di legittimità non consente ulteriori verifiche di merito. 11. Il terzo motivo è inammissibile. 12. La doglianza concerne un accertamento di fatto, reso con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc nuova formulazione, attraverso il quale la Corte distrettuale ha ritenuto che l'atto interruttivo (intimazione di pagamento) si riferiva alla cartella di pagamento presupposta. 13. Non si vede pertanto, in una ipotesi di violazione dell'art. 2697 cc, ma di esame del materiale probatorio a seguito del quale la Corte territoriale, una volta ritenuta provata la notifica della intimazione di pagamento al contribuente, ha opinato che fosse quest'ultimo, in possesso degli originali dei due atti, a dovere dimostrare il mancato collegamento tra di essi (cartella notificata il 21.12.2010 ed intimazione di pagamento notificata il 10.12.2015) e non l'ente impositore o il concessionario. 14. Nulla va statuito, infine, in ordine al quarto motivo che non è stato formulato come un vizio ex art. 360 cpc, ma come una prospettazione di una diversa determinazione sulle spese di lite che la Corte di merito avrebbe dovuto adottare nella ipotesi di accoglimento dell'appello. 15. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 16. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. Nulla per l'ADER che non ha svolto attività difensiva. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di Ric. 2022 n. 00667 sez. ML - ud. 09-11-2022 -4- legge; nulla per l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,