CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 40803/ 24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. in misura prevalente rispetto alla recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, là dove ha evidenziato come a tal fine risultava ostativo il disposto dell'art. 69, comma 4, cod. proc. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che la censura afferente alla mancata disapplicazione della recidiva contestata attiene a profili non dedotti con l'atto di appello e, in ogni caso, anche con riferimento a tale questione la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso