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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37349/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVArd—ato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione kimputato personalmente in data 20 ottobre 2020. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi delle:art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Si ribadisce peraltro che è incontestato il fatto che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27422101) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore )1",11)Rio RE Cel_IMJE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di PADOVArd—ato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PADOVA, con sentenza in data 05/10/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui alli art. 648 CP Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione kimputato personalmente in data 20 ottobre 2020. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi delle:art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Si ribadisce peraltro che è incontestato il fatto che è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista. (Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018 - dep. 22/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27422101) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore )1",11)Rio RE Cel_IMJE