CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1970
Cassazione n. 33111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 14/03/1970 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art.624 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto ascritto nella fattispecie tentata del furto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), è manifestamente infondato, sul presupposto che, per giurisprudenza oramai consolidata, "in caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo "in continenti", impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo de/soggetto passivo."(Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014 Rv. 261186 - 01, Prevete); sotto questo profilo, appare immune da censura il provvedimento impugnato, che ha sottolineato come, nel caso in esame, l'intervento del vigilante del supermercato non sia stato l'effetto di un monitoraggio continuativo e diretto, ma la conseguenza di un improvviso sospetto scaturito dalle modalità del comportamento dell'imputato, notato uscire rapidamente dall'esercizio, senza transitare dalla casse, con un borsone rigonfio; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato infine, che la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, depositata il 30 maggio 2023, dunque in violazione del rispetto del termine di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza camerale, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., la quale, pertanto, non può essere presa in considerazione (sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040); che, in ogni caso, nulla aggiunga la memoria alle argomentazioni contenute nel ricorso principale, già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore A [OSCURATO:PERSONA]