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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 23623/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27964-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1016/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un immobile sito in territorio del Comune di Sant’Andrea (BG), evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bergamo, invocando la condanna dei convenuti all’arretramento di un fabbricato parzialmente fuori terra sino alla distanza di cinque metri dal confine, all’eliminazione di una veduta illecitamente costituita in danno della proprietà degli attori, alla rimozione di alcuni impianti e al loro arretramento sino alla distanza di un metro dal confine, nonché all’eliminazione delle infiltrazioni arrecate alla proprietà attorea ed al risarcimento del danno correlato.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 3224/2017, accoglieva la domanda.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Samanta, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva preso parte al giudizio di prime cure, e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 1016/2021, accoglieva il gravame, dichiarando la parziale nullità della decisione del Tribunale, nella parte in cui essa aveva riguardato beni di proprietà anche della Bosio, nei cui confronti non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della Bosio, e rigettando, nel resto, le domande proposte dagli attori.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione di rigetto delle loro domande, affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Samanta.

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un immobile sito in territorio del Comune di Sant’Andrea (BG), evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bergamo, invocando la condanna dei convenuti all’arretramento di un fabbricato parzialmente fuori terra sino alla distanza di cinque metri dal confine, all’eliminazione di una veduta illecitamente costituita in danno della proprietà degli attori, alla rimozione di alcuni impianti e al loro arretramento sino alla distanza di un metro dal confine, nonché all’eliminazione delle infiltrazioni arrecate alla proprietà attorea ed al risarcimento del danno correlato.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 3224/2017, accoglieva la domanda.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Samanta, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva preso parte al giudizio di prime cure, e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 1016/2021, accoglieva il gravame, dichiarando la parziale nullità della decisione del Tribunale, nella parte in cui essa aveva riguardato beni di proprietà anche della Bosio, nei cui confronti non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della Bosio, e rigettando, nel resto, le domande proposte dagli attori.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione di rigetto delle loro domande, affidandosi a quattro motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Samanta.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873, 878 c.c. e 24 delle N.T.A. del locale P.R.G., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato l’arretramento del muro posto a distanza inferiore a cinque metri dal confine, ritenendo erroneamente che esso non avesse funzione di contenimento, ma di recinzione.

Ad avviso dei ricorrenti il muro di cui si discute, per le sue caratteristiche, non poteva essere considerato come muro di cinta.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 873 c.c. e delle N.T.A. del locale P.R.G. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’autorimessa da loro realizzata avesse natura di manufatto non interrato.

Ad avviso dei ricorrenti, un modesto sfioramento di 40-50 cm. non poteva dimostrare che si trattasse di costruzione non totalmente interrata.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.889 c.c., perché il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che gli odierni controricorrenti, dopo la decisione di prime cure, avevano eliminato parzialmente l’impianto idrico realizzato a distanza inferiore da un metro dal confine.

Circostanza, questa, confermata anche dalla C.T.U. esperita in seconde cure.

Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono del governo delle spese, sostenendo che esse avrebbero dovuto essere almeno compensate.

Le prime tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili perché con esse i ricorrenti invocano una complessiva revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), fondato su una interpretazione delle prove alternativa a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, in contrasto con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ilquale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330).

La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto che, sulle base delle risultanze della C.T.U., il muro oggetto del primo motivo fosse composto da due parti, la prima delle quali –posta a livello inferiore ed avente uno spessore di 40 cm.– aveva funzione di contenimento, mentre l’altra –posta sopra alla prima ed avente spessore di 20 cm.–costituiva invece un muro di cinta (cfr. pag. 10 della sentenza).

Ha poi ritenuto che, sulla base di quanto accertato dal C.T.U., l’autorimessa oggetto del secondo motivo presentasse una sporgenza, rispetto al piano di campagna, in misura di 30-40 cm. e fosse, quindi, non totalmente interrata, anche tenendo conto dell’andamento collinare della zona (cfr. pag. 11 della sentenza).

Ed infine, ha affermato, sempre sulla base delle rilevazioni dell’ausiliario, che l’impianto descritto nel terzo motivo non fosse in uso, con conseguente inapplicabilità dell’art. 889 c.c.: “L’inesistenza di un flusso di acqua rende dunque la norma inapplicabile al caso concreto” (cfr. pag. 12 della sentenza).

L’art.889 c.c., in effetti, si applica solo ai tubi nei quali scorre unflusso costante di sostanze liquide o gassose, in relazione ai quali il legislatore ha stabilito con valutazione ex ante, vista la loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, una presunzione iuris et de iure di pericolosità, ma non concerne le tubazioni non idonee ad assolvere detto scopo (cfr. sul punto Cass. Sez.2, Sentenza n. del 16/12/2010 , Rv. 615880, relativa ad una tubatura per illuminazione, nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 08/10/2013 , Rv. 627891, avente ad oggetto la collocazione della caldaia, il bruciatore e il deposito di carburante a servizio di un impianto di riscaldamento).

Da detto principio deriva che, in presenza di un accertamento in fatto sulla non idoneità della tubatura ad ospitare un flusso continuo di acqua o di gas, non si configura la pericolosità di cui all’art. 889 c.c., ma va dimostrata, in concreto, la sussistenza del danno.

La quarta censura, concernente il governo delle spese, è invece inammissibile avendo il giudice di merito applicato il principio generale della soccombenza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Le memorie depositate da parte ricorrente e da parte controricorrente non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso ed agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali sono meramente riproduttive.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27964-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1016/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un immobile sito in territorio del Comune di Sant’Andrea (BG), evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bergamo, invocando la condanna dei convenuti all’arretramento di un fabbricato parzialmente fuori terra sino alla distanza di cinque metri dal confine, all’eliminazione di una veduta illecitamente costituita in danno della proprietà degli attori, alla rimozione di alcuni impianti e al loro arretramento sino alla distanza di un metro dal confine, nonché all’eliminazione delle infiltrazioni arrecate alla proprietà attorea ed al risarcimento del danno correlato. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 3224/2017, accoglieva la domanda. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Samanta, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva preso parte al giudizio di prime cure, e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 1016/2021, accoglieva il gravame, dichiarando la parziale nullità della decisione del Tribunale, nella parte in cui essa aveva riguardato beni di proprietà anche della Bosio, nei cui confronti non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della Bosio, e rigettando, nel resto, le domande proposte dagli attori. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione di rigetto delle loro domande, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Samanta. Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un immobile sito in territorio del Comune di Sant’Andrea (BG), evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bergamo, invocando la condanna dei convenuti all’arretramento di un fabbricato parzialmente fuori terra sino alla distanza di cinque metri dal confine, all’eliminazione di una veduta illecitamente costituita in danno della proprietà degli attori, alla rimozione di alcuni impianti e al loro arretramento sino alla distanza di un metro dal confine, nonché all’eliminazione delle infiltrazioni arrecate alla proprietà attorea ed al risarcimento del danno correlato. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 3224/2017, accoglieva la domanda. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e Samanta, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che non aveva preso parte al giudizio di prime cure, e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 1016/2021, accoglieva il gravame, dichiarando la parziale nullità della decisione del Tribunale, nella parte in cui essa aveva riguardato beni di proprietà anche della Bosio, nei cui confronti non era stato integrato il contraddittorio nei confronti della Bosio, e rigettando, nel resto, le domande proposte dagli attori. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla statuizione di rigetto delle loro domande, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Samanta. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 873, 878 c.c. e 24 delle N.T.A. del locale P.R.G., perché la Corte di Appello avrebbe ordinato l’arretramento del muro posto a distanza inferiore a cinque metri dal confine, ritenendo erroneamente che esso non avesse funzione di contenimento, ma di recinzione. Ad avviso dei ricorrenti il muro di cui si discute, per le sue caratteristiche, non poteva essere considerato come muro di cinta. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 873 c.c. e delle N.T.A. del locale P.R.G. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’autorimessa da loro realizzata avesse natura di manufatto non interrato. Ad avviso dei ricorrenti, un modesto sfioramento di 40-50 cm. non poteva dimostrare che si trattasse di costruzione non totalmente interrata. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art.889 c.c., perché il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che gli odierni controricorrenti, dopo la decisione di prime cure, avevano eliminato parzialmente l’impianto idrico realizzato a distanza inferiore da un metro dal confine. Circostanza, questa, confermata anche dalla C.T.U. esperita in seconde cure. Con il quarto motivo, i ricorrenti si dolgono del governo delle spese, sostenendo che esse avrebbero dovuto essere almeno compensate. Le prime tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili perché con esse i ricorrenti invocano una complessiva revisione del giudizio di merito operato dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790), fondato su una interpretazione delle prove alternativa a quella fatta propria dalla Corte distrettuale, in contrasto con il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, ilquale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014, Rv. 631330). La Corte di Appello, infatti, ha ritenuto che, sulle base delle risultanze della C.T.U., il muro oggetto del primo motivo fosse composto da due parti, la prima delle quali –posta a livello inferiore ed avente uno spessore di 40 cm.– aveva funzione di contenimento, mentre l’altra –posta sopra alla prima ed avente spessore di 20 cm.–costituiva invece un muro di cinta (cfr. pag. 10 della sentenza). Ha poi ritenuto che, sulla base di quanto accertato dal C.T.U., l’autorimessa oggetto del secondo motivo presentasse una sporgenza, rispetto al piano di campagna, in misura di 30-40 cm. e fosse, quindi, non totalmente interrata, anche tenendo conto dell’andamento collinare della zona (cfr. pag. 11 della sentenza). Ed infine, ha affermato, sempre sulla base delle rilevazioni dell’ausiliario, che l’impianto descritto nel terzo motivo non fosse in uso, con conseguente inapplicabilità dell’art. 889 c.c.: “L’inesistenza di un flusso di acqua rende dunque la norma inapplicabile al caso concreto” (cfr. pag. 12 della sentenza). L’art.889 c.c., in effetti, si applica solo ai tubi nei quali scorre unflusso costante di sostanze liquide o gassose, in relazione ai quali il legislatore ha stabilito con valutazione ex ante, vista la loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, una presunzione iuris et de iure di pericolosità, ma non concerne le tubazioni non idonee ad assolvere detto scopo (cfr. sul punto Cass. Sez.2, Sentenza n. del 16/12/2010 , Rv. 615880, relativa ad una tubatura per illuminazione, nonché Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 08/10/2013 , Rv. 627891, avente ad oggetto la collocazione della caldaia, il bruciatore e il deposito di carburante a servizio di un impianto di riscaldamento). Da detto principio deriva che, in presenza di un accertamento in fatto sulla non idoneità della tubatura ad ospitare un flusso continuo di acqua o di gas, non si configura la pericolosità di cui all’art. 889 c.c., ma va dimostrata, in concreto, la sussistenza del danno. La quarta censura, concernente il governo delle spese, è invece inammissibile avendo il giudice di merito applicato il principio generale della soccombenza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Le memorie depositate da parte ricorrente e da parte controricorrente non offrono elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso ed agli argomenti esposti nel controricorso, dei quali sono meramente riproduttive. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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