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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 luglio 1990

Cassazione n. 08022/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.7.1990, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 22.6.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto l'odierno ricorrente responsabile del delitto di ricettazione e, esclusa la contestata recidiva, ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve", lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il Qefalijaj a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

La sentenza della Corte d'appello, qui impugnata, è stata pronunciata in data 22.6.2023; nell'occasione, la Corte aveva riservato 60 giorni per il deposito della motivazione.

Il termine così indicato era perciò scaduto il giorno 21.8.2023 non applicandosi, ad esso, la sospensione "feriale" prevista dall'art. 1 della legge 742 del 1967 come novellato dal DL 132 del 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 262 del 2014 (cfr., in tal senso, Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01).

La sentenza è stata depositata il giorno 31.7.2023 e, pertanto, entro i sessanta giorni riservati con il dispositivo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., stante l'assenza dell'imputato dichiarata nel giudizio di merito, il termine per impugnare la sentenza era di sessanta giorni, ed era pertanto scaduto il 30.10.2023 laddove il ricorso è stato depositato il giorno 3.11.2023.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16.7.1990, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.6.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto l'odierno ricorrente responsabile del delitto di ricettazione e, esclusa la contestata recidiva, ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve", lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il Qefalijaj a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà della motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza della Corte d'appello, qui impugnata, è stata pronunciata in data 22.6.2023; nell'occasione, la Corte aveva riservato 60 giorni per il deposito della motivazione. Il termine così indicato era perciò scaduto il giorno 21.8.2023 non applicandosi, ad esso, la sospensione "feriale" prevista dall'art. 1 della legge 742 del 1967 come novellato dal DL 132 del 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 262 del 2014 (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01). La sentenza è stata depositata il giorno 31.7.2023 e, pertanto, entro i sessanta giorni riservati con il dispositivo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., stante l'assenza dell'imputato dichiarata nel giudizio di merito, il termine per impugnare la sentenza era di sessanta giorni, ed era pertanto scaduto il 30.10.2023 laddove il ricorso è stato depositato il giorno 3.11.2023. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
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