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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 31481/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8961-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], 2357 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 936/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 376/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 8961/2016 Premesso che: La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 936 del 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto un preteso debito per contributi dovuti alla gestione separata dell'Inps maturati fino a tutto il 2004, oltre accessori; La Corte territoriale ha condiviso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, in quanto il relativo termine doveva farsi decorrere dal 20 giugno 2005, data nella quale i contributi avrebbero dovuto essere versati, sicché la richiesta di pagamento dell'Inps del 20 agosto 2010 era pervenuta oltre la maturazione del quinquennio; per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto controricorso adesivo alle richieste dell'INPS; CONSIDERATO che : con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 31 del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1988, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 commi 1 e 2, come modif. dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modif. nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come modif. dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f) e art. 36 ter d.P.R. 600/1973; argomenta che il contributo dovuto alla gestione separata dei lavoratori autonomi è dovuto solo se, per effetto dell'esercizio dell'attività lavorativa, si sia conseguito un reddito, che costituisce la base imponibile per il calcolo del contributo dalla L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, sì che la prescrizione può decorrere solo successivamente alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi; r.g. n. 8961/2016 ne conseguirebbe nel caso che, poichè [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la dichiarazione dei redditi del 2004 il 14.10.2005, la prescrizione quinquennale era stata validamente interrotta dalla diffida di pagamento del 20.8.2010; il motivo non è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte (v. per tutte Cass. n. 27950 del 31/10/2018); Cass.14369 del 2020), secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; la relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" ( R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data dì presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge; sulla scorta delle esposte premesse la sentenza si sottrae alle censure formulate col ricorso, che va di conseguenza rigettato; nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto [OSCURATO:PERSONA] attività difensiva ed avendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aderito alle conclusioni del ricorrente rimasto soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 8961/2016 Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1° luglio 2021 Il Presidente ì. g:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8961-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], 2357 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., Agente della Riscossione per la Provincia di Siracusa, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 936/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/10/2015 R.G.N. 376/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 8961/2016 Premesso che: La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 936 del 2015, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento avente ad oggetto un preteso debito per contributi dovuti alla gestione separata dell'Inps maturati fino a tutto il 2004, oltre accessori; La Corte territoriale ha condiviso la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, in quanto il relativo termine doveva farsi decorrere dal 20 giugno 2005, data nella quale i contributi avrebbero dovuto essere versati, sicché la richiesta di pagamento dell'Inps del 20 agosto 2010 era pervenuta oltre la maturazione del quinquennio; per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] non ha opposto difese; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto controricorso adesivo alle richieste dell'INPS; CONSIDERATO che : con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e 31 del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10, 13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1988, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 commi 1 e 2, come modif. dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modif. nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come modif. dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f) e art. 36 ter d.P.R. 600/1973; argomenta che il contributo dovuto alla gestione separata dei lavoratori autonomi è dovuto solo se, per effetto dell'esercizio dell'attività lavorativa, si sia conseguito un reddito, che costituisce la base imponibile per il calcolo del contributo dalla L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, sì che la prescrizione può decorrere solo successivamente alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi; r.g. n. 8961/2016 ne conseguirebbe nel caso che, poichè [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la dichiarazione dei redditi del 2004 il 14.10.2005, la prescrizione quinquennale era stata validamente interrotta dalla diffida di pagamento del 20.8.2010; il motivo non è fondato, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte (v. per tutte Cass. n. 27950 del 31/10/2018); Cass.14369 del 2020), secondo il quale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa; ciò in quanto anche per i contributi dovuti alla gestione separata opera la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; la relativa prescrizione decorre quindi dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" ( R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55), e non dalla data dì presentazione della dichiarazione dei redditi che, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è il presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge; sulla scorta delle esposte premesse la sentenza si sottrae alle censure formulate col ricorso, che va di conseguenza rigettato; nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto [OSCURATO:PERSONA] attività difensiva ed avendo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aderito alle conclusioni del ricorrente rimasto soccombente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 8961/2016 Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1° luglio 2021 Il Presidente ì. g: