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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15078/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto e generico.

Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita; inoltre reitera i motivi di appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato come l'elemento soggettivo del reato risulta provato dalle intemperanze del ricorrente ad una partita del Palermo calcio che evidenzia la sua passione di tifoso per la squadra, che gli consentiva di conoscere il calendario delle partite.

Sul 131 bis cod. pen. la decisione evidenzia i precedenti penali e la reiterazione dei fatti, per più volte, che non possono ritenersi di minore gravità.

Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto e generico. Richiede alla Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita; inoltre reitera i motivi di appello senza alcun confronto con le motivazioni della sentenza. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione, senza contraddizioni o manifeste illogicità, ha rilevato come l'elemento soggettivo del reato risulta provato dalle intemperanze del ricorrente ad una partita del Palermo calcio che evidenzia la sua passione di tifoso per la squadra, che gli consentiva di conoscere il calendario delle partite. Sul 131 bis cod. pen. la decisione evidenzia i precedenti penali e la reiterazione dei fatti, per più volte, che non possono ritenersi di minore gravità. Si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 15078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris