CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura della repubblica presso il Tribunale di Torino avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 15 luglio 2022 nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 ottobre 1945 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata previa dichiarazione di legittimità dell'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, ni Tribunale di Torino in composizione monocratica ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto reaiizzato in danno di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era ristretto in forza di pregresso titolo cautelare reso dal medesimo Tribunale locale. 2. Propone ricorso avverso la mancata convalida la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avendo il giudice negato la convalida pur in presenza di un quadro investigativo riscontrato al momento dell'atto precautelare che ne legittimava l'esecuzione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento. 2.La lettura del provvedimento impugnato consente di evidenziare che il Novaresio, autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione, luogo di esecuzione della misura custodiale degli arresti, per tre giorni la settimana (lunedi, mercoledì e venerdi) dalle ore 10 alle ore 12 per provvedere alle esigenze di vita quotidiana, è stato trovato a circa 4,5 km di distanza dalla propria abitazione presso un circolo ricreativo e in possesso di strumenti funzionali alla realizzazione di reati contro il patrimonio. La convalida è stata negata perché il fatto era compatibile con i termini dell'autorizzazione, valorizzando data e ora dell'arresto. 3.Ciò premesso va ribadito che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in sede di convalida dell'arresto, il giudice - oltre a verificare l'obbiettiva osservanza dei limiti temporali e delle altre formalità fissate dagli artt. 386, comma3, e f 90, comma 1, cod. proc. pen., per la trasmissione i l 4 . ,4,.. degli atti da parte della Pg al a Autorità giudiziaria e per la successiva formulazione i ' 1 -- ,i- da parte del TRign della richiesta al 649 della convalrda della misura precautelare - deve, altresì, verificare la sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, in caso positivo, hanno legittimato l'eseguito arresto; egli dovrà, pertanto, controllare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un vaglio di ragionevolezza, in relazione alla sorpresa dell'arrestato nello stato della flagranza (ovvero della cosiddetta "quasi flagranza") di uno dei reati richiamati dagli artt.380 e 381 cod. proc. pen. La chiave di effettuazione di siffatta verifica, è bene ulteriormente ribadire, non dovrà essere costituita né dalla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico dell'arrestato né dalla ipotizzabilità delle specifiche esigenze cautelari elencate dall'art. 274 cod. proc. pen., essendo questi elementi destinati ad essere scrutinati nella, eventuale e successiva, fase di deliberazione della adozione di una vera e propria misura cautelare a carico dell'arrestato, né, tantomeno, dall'apprezzamento degli elementi dimostrativi della eventuale responsabilità del soggetto in ordine all'ipotizzato reato (fattori questi la cui sede propria di valutazione è indubbiamente costituita dalla fase di merito del giudizio (si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 febbraio 2018, n. 8422; Sezione VI penale, 24 febbraio 2015, n. 8341). 4. Nel caso a mani, il quadro cautelare presente al momento dell'arresto deponeva con evidenza per la legittimità dell'operato della polizia, valutato, secondo i canoni di giudizio di cui ali'art. 381, comma 4, interpretati alla luce delle superiori indicazioni di principio. La situazione riscontrata, infatti, dava conto di un intervento sollecitato dagli stessi dipendenti del circolo, che avevano riconosciuto nel Novaresio l'autore di un pregresso furto avvenuto presso la medesima struttura. Considerato il percorso criminale dell'arrestato (autore non solo di due evasioni ma anche di diverse rapine e furti) e tenuto conto della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dal Novaresio stesso nel motivare la sua presenza in un luogo distante dal luogo di restrizione e in tesi non immediatamente compatibile con la causale dell'autorizzazione in deroga al vincolo restrittivo ( ebbe a riferire che si trovava presso quel circolo per cercare lavoro), vieppiù se filtrate alla luce indicazioni acquisite al momento dell'intervento, non può dubitarsi che nella specie dovevano ritenersi sussistenti gli estremi utili all'adozione della misura pre-cautelare. Per contro, le ulteriori valutazioni relative all'effettivo rispetto delle prescrizioni legate alla detta autorizzazione, in quanto pertinenti ai successivi approfondimenti cognitivi (di natura cautelare o di merito), sono state erroneamente valorizzate a sostegno della decisione contrastata, finendo per dare concretezza ai vizi prospettati dall'ufficio ricorrente. Da qui la legittimità dell'arresto, erroneamente non convalidato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata essendo stato