CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Giacinto avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato in data 15.10.2024 l'istanza, presentata nell'interesse del condannato, di revoca della sentenza di condanna emessa in data 11.10.2020 (irrevocabile il 15.2.2021) per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente ritenuto non applicabile la sentenza n. 116 del 2024, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede come reato la condotta di chi, sottoposto a misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada; Rilevato che nel caso di specie non vi fosse, invece, alcuno spazio per l'eventuale applicazione della sentenza richiamata, in quanto il giudice dell'esecuzione dà atto - e il ricorso lo conferma - che la patente fu revocata a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 120 cod. strad. per carenza dei requisiti morali, proprio in quanto sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; Considerato, quindi, che il fatto oggetto della condanna del ricorrente concerneva un'ipotesi diversa da quella in relazione alla quale è intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale, e cioè il caso di guida senza patente o sospesa per cause ricollegabili alla misura di prevenzione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C