CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 20777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 13716/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Candiano in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliate presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difese le prime due dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari 8 gennaio 2020 n. 16; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso Oggetto: improcedibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. è una holding che controlla la società [OSCURATO:SOCIETA].. La società [OSCURATO:SOCIETA]. è proprietaria dell’emittente televisiva “Canale 5”. L’emittente “Canale 5” realizza e manda in onda una trasmissione intitolata “Striscia la notizia”; il programma è ideato da [OSCURATO:PERSONA]; è condotto da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Nei giorni 29-30 settembre, e nei giorni 7, 16 e 30 ottobre 2008, nel corso della trasmissione suddetta furono mandati in onda vari servizi, realizzati da [OSCURATO:PERSONA] (alias Mingo) e [OSCURATO:PERSONA], nei quali si dava conto che [OSCURATO:PERSONA], medico responsabile in posizione apicale della Clinica odontoiatrica del [OSCURATO:PERSONA] di Bari, dal 19 al 22 settembre 2008 non solo era assente dal suo posto di lavoro, ma consentiva che i suoi studenti provvedessero alle incombenze su di lui gravanti, visitando i pazienti e sottoscrivendo le relative prescrizioni. 2. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Bari le società [OSCURATO:SOCIETA] e RTI, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegando che le trasmissioni di cui sopra avevano leso il suo onore e la sua reputazione; e che le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano realizzato il servizio, introducendosi nei locali dell’ospedale e inseguendo la sua automobile nel tentativo di intervistarlo avevano altresì violato la sua libertà personale. 3. Tutti i convenuti si costituivano: [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] negando di poter essere chiamati a rispondere dell’operato degli altri convenuti; questi ultimi invocando il diritto di cronaca, di critica e di satira, e comunque invocando l’exceptio veritatis. 4. Con sentenza 29.3.2016 n. 490 il Tribunale di Bari rigettò la domanda. Ritenne che [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA] erano privi di legittimazione (sostanziale) passiva; che i fatti denunciati dalla trasmissione “Striscia la notizia” erano veri; che la diffusione di essi costituì legittimo esercizio del diritto di cronaca e satira; che i toni utilizzati dagli autori e dai conduttori non eccedevano il limite della continenza. La sentenza fu appellata dal soccombente. 5. Con sentenza 8 gennaio 2020 n. 16 la Corte d’appello di Bari rigettò il gravame. La Corte d’appello, dopo aver dichiarato inammissibili le richieste istruttorie reiterate dall’appellante, ha ritenuto che: -) correttamente il Tribunale escluse la legittimazione sostanziale passiva di [OSCURATO:SOCIETA] (in quanto non proprietaria del canale televisivo, ma solo socio controllante RTI) e di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto non vi era prova che avesse partecipato alla realizzazione del servizio riguardante [OSCURATO:PERSONA]); -) era dimostrata la verità dei fatti denunciati dalla trasmissione “Striscia la notizia”; -) il linguaggio utilizzato dagli autori non fu offensivo, ma solo “teatrale” e “canzonatorio”, in coerenza con il tipo di trasmissione in cui era inserito; -) doveva escludersi che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistita nell’inseguire a piedi l’automobile di [OSCURATO:PERSONA] al fine di intervistarlo, potesse qualificarsi come “lesione della libertà personale”; -) il gravame era contraddittorio nella parte in cui, da un lato, invocava quale danno conseguito al fatto illecito la sua sospensione dal servizio; e dall’altro sosteneva che il provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio non poteva essere posto a fondamento dell’exceptio veritatis, in quanto adottato dall’Università per ragioni diverse da quelle denunciate nel servizio di “Striscia la notizia”; -) la liquidazione delle spese di lite fu corretta. 6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato su nove motivi (nonostante quanto si ricavi dalla numerazione impiegata dal ricorrente). Hanno resistito con controricorso unitario, illustrato da memoria, [OSCURATO:SOCIETA], RTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, ed in subordine la sua inammissibilità per tardività. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente infatti, come correttamente rilevato dalla Procura Generale e dai controricorrenti, non ha depositato “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione ”, come prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c.. Il ricorrente, pur dichiarando che la sentenza d’appello gli è stata “notificata il 29.1.2020”, ha depositato la copia della sentenza attestata conforme all’originale, ma non la copia della relazione di notificazione, non presente né nel fascicolo cartaceo, né tra gli atti depositati telematicamente. Né soccorre il ricorrente il principio affermato fin da Cass. 17066/13 (sulla non necessità di depositare la copia notificata del provvedimento impugnato allorché il ricorso sia notificato entro i sessanta giorni dalla pubblicazione di questo), perché il ricorso è stato notificato a partire dal 21/05/2020, allorché il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (avvenuta in data 08/01/2020), anche maggiorato della sospensione per pandemia, era già elasso. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, in base al valore del petitum, ai sensi dell’art. 4 d.m. 55/14. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA], RTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 31.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d