CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 40143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova e alla sussistenza del reato di cui all'art.337 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità non indicando neppure il ricorrente le ragioni di diritto e i dati di fatto dai quali avrebbe dovuto ricavarsi l'insussistenza del reato in esame. Sul punto la sentenza impugnata risulta immune da censure poiché la Corte territoriale ha accertato, con logica e congrua motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato evidenziando come, la pericolosa fuga ad alta velocità nel centro abitato di Canosa di Puglia, interrotta solo dall'intervento di un'altra pattuglia dei carabinieri, fosse inequivocabilmente idonea ad integrare la fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen., avendo rivelato la volontà del prevenuto di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]