CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen., per aver la sentenza valutato soltanto alcuni elementi, senza considerare quelli favorevoli all'imputato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ed è manifestamente infondato in quanto prospettai enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimii:à; Considerato, infatti, che questa Corte ha già affermato che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), essendo adeguata la motivazione che dia conto anche soltanto dell'assenza di uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Ftv. 273678), ciò che nella specie è avvenuto con riguardo alla gravità dell'offesa ai beni penalmente protetti, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare la valutazione di fatto, non illogicamente motivata, compiuta dal giudice di merito; Ritenuto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 nove