CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 01821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 16 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 12 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha evidenziato come il prevenuto potesse certamente ritenersi autore dell'operazione truffaldina, in quanto titolare della carta Postepay su cui la vittima aveva effettuato il pagamento e sicuro percettore della somma versata, a nulla rilevando la denuncia di smarrimento della carta stessa, in quanto intervenuta successivamente all'incasso del denaro); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena base, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo, i giudici di merito, ampiamente giustificato l'irrogazione di una pena base in misura superiore al minimo edittale, valorizzando l'entità del danno arrecato alla persona offesa e i precedenti penali gravanti sul prevenuto; Osservato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato che la doglianza, parimenti dedotta con il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]