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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04688/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 03vlrwo), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] (cui 05zlthw), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena irrogata e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la Corte di appello di Roma non ha applicato la circostanza attenuante in esame in considerazione dei precedenti penali riportati dalle imputate, le quali avevano già fruito della del beneficio della sospensione, tuttavia ha rideterminato la pena per entrambe le imputate, concedendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti per [OSCURATO:PERSONA] (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 03vlrwo), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] (cui 05zlthw), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Roma; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nel rispettivo interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto, rilevato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena irrogata e la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62-bis c.p. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che la Corte di appello di Roma non ha applicato la circostanza attenuante in esame in considerazione dei precedenti penali riportati dalle imputate, le quali avevano già fruito della del beneficio della sospensione, tuttavia ha rideterminato la pena per entrambe le imputate, concedendo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., ritenuta prevalente sulle aggravanti per [OSCURATO:PERSONA] (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
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