CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PAOLA, come da nomina a sostituto processuale ex art.102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Paola, assolveva [OSCURATO:PERSONA] Davide dai reati di lesioni colpose ai danni di MALTESE [OSCURATO:PERSONA] e dai reati di omesso arresto e di omessa assistenza del pedone investito per insussistenza dei fatti. In particolare escludeva la attendibilità del testimone [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva dichiarato di avere assistito al fatto e di avere riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA], alla guida di uno scooter, investire da tergo il pedone, in quanto la suddetta ricostruzione appariva incompatibile con la successione degli eventi indicati dal testimone come avvenuti dopo il sinistro (il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe recuperato il mezzo da terra, lo avrebbe spostato in una strada laterale, si sarebbe spostato a piedi per recuperare un autoveicolo per poi tornare sul luogo del sinistro per caricare i pezzi della carrozzeria dello scooter rimasti per terra) nonché con la prova documentale, fornita da [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergeva che lo stesso aveva ottenuto il risarcimento del danno per un sinistro occorsogli in orario di poco successivo a quello in cui si era verificato l'investimento del pedone MALTESE, e in luogo diverso, anche se distante solo pochi chilometri. Argomentava il giudice distrettuale che le fasi successive al sinistro riferite dal [OSCURATO:PERSONA] apparivano dl tutto inverosimili in quanto intervenute mentre il pedone si trovava ancora sul luogo del sinistro e inconciliabili con le dichiarazioni di quest'ultimo che aveva riferito di essere stato colpito da tergo da un utente della strada che si era allontanato immediatamente così da non poterlo identificare. Inoltre la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato coinvolto in un differente sinistro stradale a breve distanza temporale in tutt'altro ambito stradale, rendeva ancor più inverosimile il racconto del teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione ai sensi dell'art.576 cod.proc.pen. la difesa della parte civile MALTESE [OSCURATO:PERSONA] proponendo un unico articolato motivo di ricorso. Lamenta manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione per avere il giudice di appello riconosciuto la inconciliabilità della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] con le dichiarazioni della persona offesa in quanto risultava del tutto verosimile che il MALTESE, rimasto ferito e dolorante a terra, non avesse avuto modo di apprezzare e neppure rendersi conto delle operazioni compiute dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] successivamente all'investimento. Sotto diverso profilo evidenziava come la Corte di Appello fosse incorsa in travisamento della prova a discarico, avendo del tutto 1 ULL omesso di considerare che il secondo sinistro avrebbe potuto essersi svolto in data, orario e con modalità del tutto diverse da quelle indicate dal [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta di risarcimento, tenuto altresì conto della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], il quale pure si era recato presso il [OSCURATO:PERSONA] in orario compatibile con il sinistro occorso al MALTESE, si era allontanato dal nosocomio rifiutando di farsi medicare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ritenuta la manifesta infondatezza del motivo di ricorso che denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ragione di una non corretta valutazione del compendio probatorio, prospettando una diversa e più plausibile ricostruzione delle vicende processuali, laddove compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell'ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 4842 del 2.12.03, Elia, rv 229369; n.47892 del 28 Settembre 2004, Mauro ed altri); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). 2. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dalla difesa ricorrente, atteso che l'articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici ad escludere la responsabilità del ricorrente mediante un percorso del tutto autonomo rispetto alla pronuncia di condanna del giudice di primo grado, adeguatamente argomentato e del tutto coerente con gli elementi fattuali acquisiti e con le prove dichiarative e documentali in atti e le censure proposte finiscono sostanzialmente per ricalcare gli argomenti della sentenza riformata ma senza scalfire il costrutto motivazionale del giudice di appello, che risultano adeguatamente esaminati e logicamente superati dalla Corte territoriale. 3. In particolare la Corte di Appello ha escluso il credito alle dichiarazioni testimoniali del [OSCURATO:PERSONA] che ha ricostruito le fasi post investimento in termini talmente articolati da non consentire di comprendere come la persona offesa, che pure ha dichiarato di essere stata soccorsa dal [OSCURATO:PERSONA], non abbia avuto alcuna percezione o rappresentazione del mezzo che lo aveva investito e del soggetto che lo conduceva, tenuto conto delle operazioni che secondo il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state svolte dal [OSCURATO:PERSONA] non solo per portare via la moto (uno scooterone secondo il [OSCURATO:PERSONA]), ma anche per recuperare i pezzi di carrozzeria che erano rimasti sull'asfalto. Il tentativo del ricorrente di fornire una plausibile giustificazione di tale discrepanza non solo si sostanzia in una ricostruzione alternativa dei fatti che la Corte di Appello ha ritenuto insostenibile con adeguata motivazione, ma si scontra con quanto narrato dalla stessa persona offesa e cioè di avere rifiutato l'assistenza del [OSCURATO:PERSONA], di essere tornato a casa a piedi e di non avere avuto alcuna contezza sul mezzo che lo aveva investito. 4. In termini del tutto logici il giudice distrettuale ha poi evidenziato la inconciliabilità del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] quale autore del suddetto investimento con la circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in circostanze di tempo praticamente sovrapponibili, era rimasto vittima di un diverso incidente stradale, che ne aveva giustificato l'accesso al [OSCURATO:PERSONA] e che aveva avuto il conforto di un risarcimento del danno. Invero la Corte di Appello non poteva non confrontarsi con la produzione documentale dell'imputato, dalla quale emergeva non solo l'intervenuto risarcimento del danno a suo favore, ma anche che l'indennizzo si riferiva ad un sinistro di cui il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima nella medesima data del 15 Ottobre 2015 alle h.20, in cui risultava indicato il conducente e del mezzo investitore, elementi del tutto avulsi dal contesto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quanto occorso al MALTESE, elementi sui quali si era confrontato anche il giudice di primo grado, che valgono a rendere ancora più implausibile la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e a rendere priva di fondamento la contestazione di cui all'imputazione. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non ricorrendo ipotesi di esenzione da responsabilità al riguardo, consegue altresì l'onere del versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. P. Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 Genna