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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1215/2021

ECLI:EU:C:2021:124
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0800

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 23 febbraio 2021 ( 1 ) Causa C‑800/19

[OSCURATO:PERSONA] KG

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Centro degli interessi di una persona fisica che chiede la tutela dei diritti della personalità – Pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] – Luogo dell’evento da cui deriva il danno»

I. Introduzione

1. Un cittadino polacco (in prosieguo: l’«attore»), ex prigioniero del campo di Auschwitz, ha citato in giudizio un giornale tedesco dinanzi alle autorità giurisdizionali polacche per aver utilizzato l’espressione «campo di sterminio polacco» in un articolo pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] per indicare un campo di sterminio nazista costruito durante la seconda guerra mondiale sul territorio della (allora) Polonia occupata.

Sebbene detto articolo sia stato visibile online solo per poche ore prima di essere corretto, l’attore sostiene che la pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] abbia danneggiato la sua identità nazionale e dignità nazionale.

2. Le autorità giurisdizionali polacche sono competenti sul piano internazionale a conoscere di una siffatta tipologia di azione? Nel procedimento principale, l’attore non chiede soltanto un risarcimento pecuniario, ma anche altri provvedimenti: che il giudice vieti all’editore l’utilizzo futuro dell’espressione «campo di sterminio polacco» e ordini la pubblicazione di una dichiarazione di scuse.

3. Con la presente causa la Corte è pertanto chiamata a precisare, ancora una volta ( 2 ), i criteri per valutare la competenza internazionale in relazione ad azioni relative a presunte violazioni dei diritti della personalità commesse per mezzo di una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il caso di specie si pone a tale scopo in un particolare contesto: la persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità non era stata nominativamente indicata nella pubblicazione controversa.

Ciononostante, risulta, allo stato attuale della giurisprudenza nazionale, che i diritti della personalità dei cittadini polacchi includano la tutela dell’identità nazionale e della dignità nazionale degli stessi, nonché il rispetto per la verità storica sulla nazione polacca.

Inoltre, in casi come quello di specie, sembra che detti diritti della personalità dei sopravvissuti polacchi ai campi di sterminio nazisti si ritengano lesi da tali dichiarazioni.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 3 ) così recitano: «(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto.

Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…). (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile.

Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

5. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così dispone: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6. L’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento è così formulato: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7. L’articolo 7, che rientra nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II del medesimo regolamento, così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

B. Diritto nazionale

8. Come spiegato dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, gli articoli 23 e 24 del codice civile polacco tutelano una vasta gamma di diritti della personalità.

L’articolo 23 contiene un elenco non tassativo dei diritti della personalità che possono essere tutelati in base a detta disposizione.

Tali disposizioni non menzionano espressamente l’identità nazionale, la dignità nazionale o il diritto al rispetto della verità storica sulla nazione polacca.

Tuttavia, il governo polacco ha citato numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza nazionale a conferma del fatto che i tre valori in esame sono ormai inclusi nell’ambito dei diritti della personalità enunciati nell’articolo 23 del codice civile polacco, secondo l’interpretazione data dai giudici polacchi ( 4 ).

9. Secondo il governo polacco, detti diritti possono essere violati mediante attacchi individuali e dichiarazioni riguardanti un più ampio gruppo di persone, compresa la nazione nel suo insieme.

Per intentare un’azione fondata su una siffatta dichiarazione, l’attore deve dimostrare di essere stato danneggiato sul piano individuale dalla dichiarazione in esame.

Tale impatto sui singoli è stato confermato, in particolare, nel caso di ex prigionieri dei campi di sterminio nazisti, i quali possono invocare una violazione dei loro diritti della personalità in relazione alle descrizioni di tali campi che utilizzano l’aggettivo «polacco».

Secondo la giurisprudenza nazionale, l’utilizzo dell’aggettivo in esame attribuisce la colpa dell’esistenza stessa dei campi di sterminio a un gruppo di persone che sono state imprigionate in tali campi, suggerendo così che le vittime fossero di fatto i colpevoli.

10. Pertanto, come in sostanza confermato dal giudice del rinvio nell’esporre i motivi per i quali ha sollevato la domanda di pronuncia pregiudiziale ( 5 ), conformemente alla giurisprudenza nazionale, i diritti della personalità dei cittadini polacchi includono la tutela dell’identità nazionale e della dignità nazionale degli stessi, nonché il rispetto della verità storica sulla nazione polacca.

A tale riguardo, si parte dal presupposto che i diritti dei sopravvissuti polacchi ai campi di sterminio nazisti siano lesi da dichiarazioni erronee su detti campi di sterminio.

Si ritiene che detti soggetti siano di per sé legittimati ad intraprendere un’azione in base al diritto nazionale in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

11. L’attore nel procedimento principale è un cittadino polacco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] guerra mondiale, è stato prigioniero nel campo di Auschwitz ed è attualmente impegnato nelle attività volte a preservare la memoria delle vittime dei crimini commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nazista contro i polacchi durante la seconda guerra mondiale.

Dette attività includono, in particolare, la partecipazione a incontri educativi.

12. [OSCURATO:PERSONA] KG, convenuta nel procedimento principale, è una persona giuridica avente sede a Ratisbona ([OSCURATO:PERSONA]).

Essa pubblica un giornale online in lingua tedesca, di carattere regionale, sul sito [OSCURATO:PERSONA] «www.mittelbayerische.de», naturalmente disponibile anche in altri paesi, tra cui la Polonia.

13. Il 15 aprile 2017, su tale sito [OSCURATO:PERSONA] è stato pubblicato un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] und sein zweites Leben» (Un guerriero e la sua seconda vita).

Esso racconta la vita di [OSCURATO:PERSONA], un ebreo sopravvissuto all’Olocausto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia).

Egli fu imprigionato nei campi di Bliżyn e Auschwitz-Birkenau e in quelli di Sachsenhausen e Dachau, e fu lavoratore forzato a Leonberg e Plattling.

Dopo la seconda guerra mondiale, si stabilì infine definitivamente in [OSCURATO:PERSONA].

L’articolo racconta come, nel 1961, quando nacque il terzo figlio di [OSCURATO:PERSONA], una bambina, un ufficiale dello stato civile della Niederbayern ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) rifiutò di registrare il nome che i genitori avevano scelto per la loro figlia, «Faya».

L’ufficiale sosteneva che tale nome suonava troppo straniero e che sarebbe stato impronunciabile in tedesco.

L’articolo spiega che i genitori volevano dare alla figlia il nome di «Faya» perché quello era il nome della sorella del sig. [OSCURATO:PERSONA], la quale, citando il contenuto originale dell’articolo, «è stata uccisa nel campo di sterminio polacco di Treblinka».

14. Come rilevato dal giudice del rinvio, è un fatto storico che il campo di Treblinka fosse un campo di sterminio nazista tedesco, costruito durante la seconda guerra mondiale sul territorio della Polonia occupata.

15. Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’espressione originale «campo di sterminio polacco di Treblinka» è stata visibile online solo per poche ore, a quanto pare il 15 aprile 2017 dalle ore 5:00, quando l’intero articolo è stato pubblicato su [OSCURATO:PERSONA], fino alle ore 13:40 circa dello stesso giorno, quando, dopo un intervento via e-mail del consolato polacco di Monaco di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il suddetto frammento è stato sostituito dal contenuto: «è stata uccisa dai nazisti nel campo di sterminio nazista tedesco di Treblinka, nella Polonia occupata».

Nella nota esplicativa all’articolo si spiegava brevemente che, originariamente, nel testo era stata utilizzata l’espressione «campo di sterminio polacco di Treblinka», e che successivamente la suddetta espressione era stata corretta.

16. Il 27 novembre 2017, l’attore ha proposto un’azione civile dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia).

Unitamente a tale azione, l’attore ha presentato una stampa della versione corretta della pubblicazione contestata.

Egli non ha indicato le circostanze in cui è venuto a conoscenza della pubblicazione.

L’attore ha rivendicato la tutela dei propri diritti della personalità, in particolare dell’identità nazionale e della dignità nazionale, chiedendo: – di vietare alla convenuta la diffusione, in qualsiasi modo, dei termini «campo di sterminio polacco» o «campo di concentramento polacco», nella lingua tedesca o in qualsiasi altra lingua, in relazione ai campi di concentramento tedeschi situati sul territorio della Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale; – di ordinare alla convenuta la pubblicazione sul suo sito [OSCURATO:PERSONA] di una dichiarazione dal contenuto specificato nell’atto di citazione, scusandosi con l’attore per la violazione dei suoi diritti della personalità, avvenuta con la pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi, la quale suggerisce che il campo di sterminio di Treblinka era stato costruito e gestito dai polacchi; – di condannare la convenuta a versare alla Polski Związek Byłych Więźniów [OSCURATO:PERSONA] Więzień i [OSCURATO:PERSONA] (Unione polacca degli ex prigionieri delle carceri e dei campi di concentramento nazisti) l’importo di 50000 zloty polacchi (PLN).

17. Per giustificare la competenza internazionale dei giudici polacchi, l’attore ha richiamato la sentenza della Corte nella causa eDate ( 6 ).

La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in ragione dell’incompetenza degli organi giurisdizionali polacchi.

Essa ha sottolineato che, a differenza delle cause riunite eDate, l’articolo pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] su cui si fondava la domanda non riguardava direttamente l’attore.

Inoltre, la convenuta ha posto l’accento sul profilo e la portata regionali della sua attività, la quale copre l’Oberpfalz ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e si concentra principalmente sulle notizie regionali.

Ad esempio, la sezione «[OSCURATO:PERSONA] e mondo» si trova soltanto al quarto posto nel menu della pagina.

La convenuta ha sottolineato inoltre che il servizio viene fornito esclusivamente in lingua tedesca.

18. Con ordinanza del 5 aprile 2019, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto l’istanza della convenuta di rigetto della domanda attorea.

Detto giudice ha ritenuto che i presupposti di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 fossero soddisfatti.

Esso ha indicato che nel periodo dal 15 aprile 2017 al 29 novembre 2018 vi sono stati più di 32000 accessi al sito [OSCURATO:PERSONA] della convenuta provenienti dalla Polonia, che è risultata al quattordicesimo posto su venticinque paesi di origine in termini di visitatori del sito [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, la convenuta avrebbe potuto prevedere che la pubblicazione si sarebbe potuta diffondere ad altri paesi, inclusa la Polonia.

Essa avrebbe potuto anche prevedere che la pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] di un articolo contenente la locuzione «campi di sterminio polacchi» potesse essere notata dai lettori polacchi.

In considerazione dell’accessibilità alla pubblicazione in Polonia tramite [OSCURATO:PERSONA] e in ragione del suo contenuto, il territorio della Polonia poteva essere considerato il luogo della possibile violazione dei diritti della personalità.

19. In data 25 aprile 2019, la convenuta ha presentato reclamo avverso l’ordinanza di primo grado dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia).

La convenuta ha dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e ha affermato che non era ragionevolmente possibile prevedere l’avvio di un procedimento giudiziario in Polonia.

La convenuta ha sostenuto che, se il contenuto dell’articolo riguarda una persona diversa dall’attore o, comunque, non riguarda nessuno in concreto, essa non è oggettivamente in grado di prevedere dinanzi a quale autorità giurisdizionale potrebbe essere citata.

La medesima ha affermato che il contenuto dell’articolo in oggetto è talmente «distante» dalla Polonia da escludere oggettivamente una ragionevole prevedibilità dell’avvio di procedimenti giudiziari in Polonia.

20. Con un’ordinanza procedurale il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha invitato il legale dell’attore a precisare le circostanze di fatto della domanda.

L’attore è stato altresì invitato a indicare se egli parlava tedesco, quando (prima o dopo la correzione dell’espressione controversa) e come (direttamente da [OSCURATO:PERSONA] o da una comunicazione di terzi) era venuto a conoscenza della pubblicazione.

Tuttavia, il giudice del rinvio ha dichiarato che tali domande sono rimaste senza riscontro.

21. Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla questione se nel requisito della ragionevole prevedibilità della competenza giurisdizionale, risultante dai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, rientri una situazione come quella di cui al procedimento principale.

Detto giudice riconosce che l’espressione «campo di sterminio polacco» possa essere accolta negativamente in Polonia.

Essa può creare tra alcuni destinatari l’erronea idea che i campi di sterminio siano stati costruiti dai polacchi e che la responsabilità per i crimini ivi compiuti ricada su di loro, arrecando così pregiudizio ai polacchi che sono stati essi stessi imprigionati nei campi di sterminio o i cui parenti sono morti per mano delle forze di occupazione naziste durante la seconda guerra mondiale.

Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede anche se le circostanze particolari della presente causa possano portare a concludere che la convenuta poteva ragionevolmente prevedere che, in relazione al contenuto dell’articolo di cui trattasi, essa avrebbe potuto essere citata dinanzi a un’autorità giurisdizionale polacca in una causa relativa alla tutela dei diritti della personalità, anche se l’attore non è stato descritto, direttamente o indirettamente, nel testo dell’articolo.

22. In tali circostanze, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che il criterio di competenza giurisdizionale basato sul centro d’interessi trova applicazione in una causa promossa da una persona fisica per ottenere la tutela dei propri diritti della personalità, nel caso in cui una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] che si asserisce essere lesiva di tali diritti non contenga informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica, ma contenga informazioni o constatazioni che evocano la commissione di atti riprovevoli da parte di una collettività cui appartiene l’attore (nelle concrete circostanze del caso di specie: la nazione), circostanza alla quale l’attore ricollega la violazione dei suoi diritti della personalità. 2) Se, in una causa relativa alla tutela patrimoniale e non patrimoniale dei diritti della personalità contro violazioni commesse su [OSCURATO:PERSONA], sia necessario, nel valutare i criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012], ossia nel valutare se il giudice nazionale sia l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, tenere conto dei seguenti elementi: – il pubblico interessato al quale è principalmente rivolto il sito [OSCURATO:PERSONA] sul quale si è verificata la violazione, – la lingua in cui sono redatti il sito [OSCURATO:PERSONA] e la pubblicazione controversa, – il periodo durante il quale l’informazione controversa è stata accessibile al pubblico su [OSCURATO:PERSONA], – la situazione individuale dell’attore, come le sorti dell’attore durante la guerra e le sue attuali attività sociali, invocate nella causa in esame per giustificare la sua specifica legittimazione a contestare in sede giudiziaria la diffusione di accuse contro la comunità in cui l’attore è membro».

23. L’attore, la convenuta, il governo polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

IV. Analisi

24. Le presenti conclusioni si articolano come segue.

Inizierò ricordando lo stato attuale del diritto (giurisprudenziale) sul criterio di competenza giurisdizionale internazionale per i danni asseritamente cagionati ai diritti della personalità di un singolo in base all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (A).

Mi soffermerò poi sulle particolari caratteristiche del caso di specie (B).

Spiegherò successivamente perché la questione se una persona sia stata nominativamente indicata non può costituire affatto un presupposto decisivo per stabilire se in una determinata giurisdizione possa essersi concretizzato un danno (C).

Tratterò quindi la questione della prevedibilità del foro (D).

Concluderò infine suggerendo che, se il diritto dell’Unione, allo stato attuale, è di fatto piuttosto accomodante sotto il profilo della competenza giurisdizionale internazionale in cause in cui la reputazione di un singolo sia stata danneggiata per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], vi sono tuttavia alcuni limiti quanto al merito di tali domande che un giudice nazionale è tenuto a rispettare (E).

A. Due tipi di competenza giurisdizionale basati sul luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 per violazioni dei diritti della personalità commesse per mezzo di [OSCURATO:PERSONA]

25. La giurisprudenza della Corte su quello che ora è l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ha sempre sottolineato la necessità di preservare la possibilità della competenza giurisdizionale internazionale per le domande di risarcimento proposte dalla presunta vittima.

Pertanto, la Corte ha costantemente interpretato detta disposizione nel senso che essa si riferisce sia al luogo dell’evento generatore del danno sia al luogo ove tale danno si è concretizzato ( 7 ).

26. Per quanto riguarda le violazioni dei diritti della personalità, la parte che fa riferimento al «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» ha progressivamente determinato due diversi criteri di competenza.

27. Nella sentenza Shevill, in materia di pubblicazioni stampate , la Corte ha associato detto luogo a qualsiasi Stato membro «dove la pubblicazione [asseritamente pregiudizievole] è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione», e i giudici dello Stato membro in oggetto sarebbero competenti «a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito» ( 8 ).

28. Di conseguenza, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] «approccio a mosaico» ( 9 ).

Esso si fonda sulla tesi secondo cui una pubblicazione asseritamente diffamatoria produce «i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima» in tutti i luoghi «ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta» e, quindi, il giudice di ciascuno di tali Stati membri «è, dal punto di vista territoriale, il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e determinare la portata del danno che deriva» ( 10 ).

29. Con la sentenza della Corte nella causa eDate, la sentenza Shevill è stata «trasferita» nella sfera di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nella sentenza eDate, la Corte ha riconosciuto «[l]e difficoltà di attuazione, nel contesto di [OSCURATO:PERSONA], di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill» e «la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un’informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo» ( 11 ).

Pertanto, la Corte ha deciso di adeguare la sua interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 «nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] può adire un foro , a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno » ( 12 ).

30. In tal modo ha avuto origine il criterio di competenza basato sul «centro di interessi».

La Corte ha dichiarato che «l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi» ( 13 ).

31. Tuttavia, e soprattutto, il centro di interessi della sentenza eDate non ha sostituito il «mosaico» della sentenza Shevill per quanto riguarda le pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA].

Il primo è stato affiancato al secondo quale alternativa .

Di conseguenza, la vittima di una presunta violazione dei diritti della personalità per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] può scegliere se esperire un’azione (i) dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi riguardo alla totalità del danno cagionato oppure (ii) dinanzi ai giudici di uno o più Stati membri riguardo alla parte di danno ivi cagionato ( 14 ).

32. Nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), ho tentato di persuadere la Corte che tale approccio è inadeguato.

Oltre ai significativi problemi pratici generati dall’estensione dell’approccio a mosaico alle pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA], la scelta di cui trattasi non può essere giustificata da nessuno degli argomenti di principio avanzati a suo favore.

In particolare, essa difficilmente migliora la situazione dell’una o dell’altra parte – tranne che in situazioni di molestie – ma piuttosto riduce drasticamente, quando non esclude del tutto, le possibilità del convenuto di prevedere dove potrebbe essere citato in giudizio.

33. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha deciso di mantenere tale duplice approccio ( 16 ).

Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte ha precisato che solo i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi dell’attore sono competenti a conoscere di domande dirette alla rettifica o alla rimozione dei contenuti asseritamente lesivi messi in rete.

Infatti, trattandosi di una domanda «una e indivisibile», essa può essere proposta soltanto «dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda» ( 17 ).

34. Risulta pertanto che, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA], i giudici dotati di una competenza giurisdizionale limitata, basata sull’approccio «a mosaico», possono concedere solo provvedimenti «divisibili», mentre i giudici dotati di una piena competenza giurisdizionale, fondata sul «centro di interessi», possono concedere provvedimenti tanto «divisibili» quanto «indivisibili» ( 18 ).

35. La Corte non ha specificato quali tipi di provvedimenti rientrino in quale categoria.

Tuttavia, suppongo che per provvedimenti «divisibili» si intenda in sostanza il risarcimento in denaro (e potenzialmente altri provvedimenti che possono essere suddivisi in linea con i confini giurisdizionali), mentre i provvedimenti «indivisibili» sono tutti quelli che possono essere realisticamente concessi ed eseguiti una sola volta, perché una volta eseguiti, essi hanno un’incidenza ovunque (rettifica o rimozione delle informazioni).

36. Infine, la giurisprudenza è stata finora piuttosto vaga sulle esatte condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa essere determinata una competenza «a mosaico» o una competenza basata sul «centro degli interessi».

Da un lato, per la competenza «a mosaico», la giurisprudenza della Corte menziona due requisiti: l’informazione contestata deve essere stata accessibile nello Stato membro in oggetto e i diritti della personalità dell’attore devono aver potenzialmente subito una lesione in detto Stato membro ( 19 ).

D’altra parte, la competenza basata sul «centro degli interessi» richiede ovviamente qualcosa in più.

Tuttavia, forse a causa del fatto che è stata introdotta e confermata in cause in cui il collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui il danno si è concretizzato ( 20 ), ha in effetti portato a collocare il «centro degli interessi della vittima» presso il luogo del domicilio della vittima ( 21 ), la giurisprudenza non fornisce criteri molto dettagliati in termini di specifici fattori o altri elementi di cui occorre tenere conto.

B. Specificità della presente causa

37. È in un siffatto contesto giuridico che il giudice del rinvio chiede, anzitutto, se vi possa essere un centro d’interessi per un attore che non sia stato identificato specificamente dalla pubblicazione di cui trattasi.

Preferisco utilizzare tale espressione piuttosto che il giro di parole impiegato da giudice del rinvio, il quale dichiara che «[la citata pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] (…) non cont[iene] informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica».

Il fatto che un attore sia stato o meno identificato specificamente in una pubblicazione, (i) per nome e cognome o (ii) sulla base di caratteristiche o circostanze personali uniche ( 22 ), dovrebbe costituire una valutazione fattuale relativamente oggettiva.

La misura in cui le informazioni pubblicate riguardano una determinata persona fisica rientra in una valutazione (piuttosto soggettiva) che ha luogo su una scala che include già elementi di valutazione delle informazioni fornite e si traduce ben presto in una valutazione sul merito della causa, vale a dire la misura in cui tale persona abbia effettivamente subito un pregiudizio ( 23 ).

38. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede quali siano gli elementi pertinenti che devono essere presi in considerazione per valutare se esista un collegamento sufficiente per far valere la competenza giurisdizionale basata sull’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

39. In considerazione della natura dei provvedimenti richiesti, il giudice del rinvio si interroga specificamente sulla competenza basata sul «centro degli interessi».

Infatti, dinanzi al giudice del rinvio ( 24 ) l’attore chiede tre distinti provvedimenti: il risarcimento pecuniario, il divieto di qualsiasi uso futuro del termine controverso da parte della convenuta e una dichiarazione pubblica di scuse all’attore.

Non viene specificato se il risarcimento pecuniario richiesto debba rappresentare la totalità del presunto danno o solamente il danno verificatosi nell’ambito della competenza giurisdizionale dei giudici polacchi.

Tuttavia, e in ogni caso, gli altri due provvedimenti assomigliano molto a provvedimenti indivisibili – vale a dire provvedimenti che possono essere concessi solo da un giudice competente sulla base del centro degli interessi dell’attore ( 25 ).

40. Tuttavia, è chiaro che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte esposta nella precedente sezione delle presenti conclusioni, in parallelo rispetto alla potenziale competenza basata sul «centro degli interessi», rimane ancora la competenza basata sull’approccio «a mosaico».

41. Tale parallelismo ha implicazioni piuttosto importanti.

A meno che la Corte non intenda rivedere radicalmente, nell’ambito della presente causa, la sua giurisprudenza sulla competenza basata sul «centro degli interessi» o sulla competenza «a mosaico», o soprattutto sulla loro perdurante esistenza parallela, enunciata nella sentenza eDate e confermata recentemente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ) o, nel fare ciò, magari esaminare più nel dettaglio la sentenza Bier nell’ambito dell’insieme degli illeciti commessi per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ), è evidente che, indipendentemente dal fatto che esista o meno, in definitiva, un centro degli interessi della parte (asseritamente) danneggiata in un caso come quello di specie, vi sarà sempre la competenza «a mosaico» a consentire a qualsiasi autorità giurisdizionale nazionale di far valere la propria competenza in relazione alla parte dei provvedimenti divisibili (di certo il risarcimento pecuniario) in relazione al danno causato nel suo territorio.

42. La presente causa dimostra dunque, ancora una volta, perché il perdurante parallelismo dei due tipi di competenza solleva problemi almeno a due livelli.

Da un lato, è un esercizio alquanto futile intrattenere dibattiti appassionati su dove esattamente possa trovarsi il centro degli interessi di una parte danneggiata, in un contesto in cui la competenza «a mosaico» sarà in ogni caso disponibile potenzialmente in 27 Stati membri.

D’altra parte, fino ad oggi il centro degli interessi è stato di fatto identificato con il luogo del domicilio dell’attore, sulla base della presunzione che si tratterà del luogo in cui la reputazione dell’attore sarà maggiormente lesa.

In tale contesto, non è chiaro quale spazio venga lasciato alla discussione sull’eventuale collegamento oggettivo della controversia con il foro di un determinato Stato membro, in quanto la nozione del centro degli interessi è stata costruita intorno alla situazione soggettiva della presunta vittima ( 28 ).

Pertanto, in termini pratici, l’unico compito da svolgere consiste nel determinare il luogo del domicilio della vittima, e tale effettivo forum actoris può essere contestato solo se detta vittima ha pochissime interazioni sociali in tale luogo.

43. Non condivido lo stato attuale della giurisprudenza ( 29 ).

A mio avviso, un giorno la Corte dovrà rivedere tale giurisprudenza.

Tuttavia, non ritengo che il caso di specie sia adeguato a tale riguardo, per un motivo piuttosto semplice: il punto problematico nella presente causa non riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, ma piuttosto il merito della domanda e del contenuto e della natura dei diritti della personalità apparentemente riconosciuti in base al diritto internazionale.

Tuttavia, la questione relativa a chi esattamente possa ragionevolmente sostenere di essere una vittima e a quale sia la portata dei diritti (della personalità) che possono essere stati violati da una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] asseritamente diffamatoria riguarda principalmente il merito di una domanda, disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

Non è (e nelle cause precedenti non è stata) una questione di competenza ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (o delle disposizioni che l’hanno preceduto).

44. Per tali motivi, suggerirei alla Corte di adottare un approccio restrittivo e minimalista alla presente causa.

In sostanza, il caso di specie riguarda un solo aspetto: per quanto riguarda i provvedimenti indivisibili, ossia il divieto di utilizzare in futuro una determinata dichiarazione e la pubblicazione di una dichiarazione di scuse, l’applicabilità del criterio del centro degli interessi di una parte asseritamente lesa da una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] è esclusa dal fatto che detta persona non sia nominativamente indicata nella pubblicazione di cui trattasi? C. Essere o non essere nominativamente indicati: è rilevante affinché si verifichi il danno di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012?

45. La convenuta e la Commissione hanno sostenuto, in sostanza, che le vittime di presunte violazioni dei diritti della personalità dovrebbero poter adire le autorità giurisdizionali del luogo ove hanno il centro degli interessi solo se esse sono state nominativamente indicate nella pubblicazione in esame.

Le due parti del procedimento hanno avanzato una serie di argomenti su come distinguere i fatti del caso di specie da quelli delle cause eDate e [OSCURATO:PERSONA].

Essi mettono in guardia contro la pericolosa espansione della competenza giurisdizionale internazionale che potrebbe verificarsi se la competenza basata sul «centro degli interessi» fosse possibile non solo per i singoli chiaramente individuati da una pubblicazione, ma anche per ulteriori membri non definiti di gruppi nazionali, etnici, religiosi o di altro tipo ai quali viene fatto un riferimento meramente indiretto in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA].

46. Quanto alla regola che entrambe le parti propongono alla Corte di formulare, l’approccio suggerito è in sostanza il seguente: dal momento che l’attore non è stato nominativamente indicato nella pubblicazione in oggetto, l’editore non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che la pubblicazione potesse arrecare pregiudizio all’attore.

Pertanto, al fine di stabilire la competenza basata sul «centro degli interessi», è necessario che il (potenziale) attore sia nominativamente indicato nella pubblicazione.

47. Concordo con tali due parti del procedimento riguardo alla prima affermazione, benché da un diverso punto di vista: un ragionevole grado di prevedibilità da parte dell’editore riguardo al luogo in cui la sua pubblicazione potrebbe cagionare danni è indubbiamente un elemento necessario.

Dovrebbe essere il limite esterno per definire qualsiasi luogo in cui il danno potrebbe essersi concretizzato.

Tuttavia, come spiegherò nella prossima sezione (D), ciò non significa, o di certo non significava nella presente giurisprudenza, che la competenza giurisdizionale internazionale sia limitata ai luoghi che l’editore abbia soggettivamente previsto.

Inoltre, esiste una differenza tra la prevedibilità oggettiva del danno che una particolare affermazione potrebbe cagionare e la prevedibilità dell’identità di uno specifico attore.

48. Tuttavia, per quanto riguarda la seconda tesi sostenuta dalla convenuta e dalla Commissione, non sono d’accordo sull’esistenza di una regola secondo cui, perché vi possa essere una competenza basata sul «centro degli interessi» di una presunta vittima, quest’ultima dovrebbe essere nominativamente indicata nella pubblicazione in oggetto.

49. Anzitutto, è vero che determinare la competenza in base al «centro degli interessi» non è possibile in qualsiasi circostanza.

Potrebbe semplicemente non esistere tale centro in un determinato caso.

Tuttavia, lo stesso vale anche in situazioni in cui le persone sono state in effetti nominativamente indicate in una pubblicazione ( 30 ).

50. Per il resto, concordo certamente sul fatto che ci debba essere una correlazione naturale: se una persona è stata nominativamente indicata o è stata altrimenti singolarmente individuata in modo chiaro in una pubblicazione, è lecito supporre che l’editore avrebbe dovuto sapere o almeno supporre con diligenza ( 31 ) che è probabile che tale persona avesse un centro degli interessi in qualche luogo ( 32 ).

Per contro, l’editore di contenuti che non facciano alcun riferimento ad una determinata persona solo in rari casi si troverà in tale situazione.

Tuttavia, ciò esclude la possibilità che tale editore possa comunque mettere in rete contenuti molto probabilmente percepiti, secondo ogni ragionevole interpretazione, come tali da cagionare danno in un luogo chiaro e prevedibile?

51. È impossibile identificare un criterio univoco che possa fungere da norma chiara sulla competenza giurisdizionale a tale riguardo.

Tuttavia, ciò è logico in considerazione della natura dell’illecito di cui trattasi: in circostanze normali, un’azione diffamatoria richiede la valutazione caso per caso di una dichiarazione interpretata alla luce del suo contesto e misurata in base all’impatto negativo che essa ha avuto sui diritti tutelati del singolo.

Infatti, nell’ambito di una siffatta valutazione, alcune dichiarazioni sono troppo distanti per provocare un danno percepibile alla reputazione di una persona.

Altre potrebbero avere uno stretto e doloroso rapporto con determinate persone, anche se non singolarmente individuate.

Si tratta di una scala e non di contenitori sigillati ermeticamente.

I seguenti esempi possono aiutare a illustrare tale aspetto.

52. Anzitutto, si immagini una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] che contiene un’affermazione diffamatoria riguardante un familiare di una persona: un marito, una moglie, un figlio o un genitore.

Ai fini dell’esempio in oggetto, si supponga che l’affermazione diffamatoria concerna il marito di tale persona.

Pertanto, si immagini un articolo diffamatorio pubblicato in relazione al marito, in cui quest’ultimo è nominativamente indicato ma non lo è nessun’altra persona.

Il marito decide, per qualsivoglia motivo, di non intentare una causa.

Tuttavia, è evidente alle persone che lo circondano, compresa sua moglie, che egli ha sofferto a causa di tale dichiarazione.

Se la moglie decidesse di avviare un’azione in nome proprio per il danno morale causatole dalla pubblicazione di detto articolo, sempre che il diritto nazionale le attribuisca la legittimazione ad agire, tale soggetto potrebbe non basarsi sul proprio centro degli interessi?

53. In secondo luogo, che ne è delle osservazioni diffamatorie mosse riguardo a un gruppo di persone, che, sebbene non nominativamente indicate, potrebbero con un certo impegno essere identificate (sebbene l’editore possa non essere nella condizione di conoscerle tutte)? Si prenda ad esempio un gruppo di persone legate sotto il profilo professionale, culturale (dipendenti di una certa azienda, membri di un’associazione o di un circolo) o geografico (abitanti di un dato luogo o di una data città).

Si immagini una dichiarazione offensiva contenuta in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un siffatto gruppo di persone.

54. In terzo luogo, ancora più avanti lungo la scala vi sono i membri di una comunità più ampia, legati tra loro dalle loro caratteristiche comuni, siano esse attinenti alla cittadinanza, all’etnia, alla razza, al genere, all’orientamento sessuale, e così via.

Che dire dei membri di una siffatta comunità che si ritengano offesi da talune affermazioni pubblicate su [OSCURATO:PERSONA]? Il fatto che non siano singolarmente individuate per mezzo del nome esclude che le pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA] possano essere percepite come tali da arrecare loro pregiudizio? Ciò significa che dette persone non possono, per definizione, invocare il loro centro degli interessi?

55. Vi sono due variabili comuni a tutti gli scenari.

Anzitutto, non esistono caselle o confini ben delineati.

Al contrario, vi è semplicemente un continuum fluido di possibili «gradi di individualizzazione» da valutare alla luce dell’infinità varietà fattuale dei casi, quando si esamina una data dichiarazione valutata nel suo contesto in relazione a un particolare attore.

In secondo luogo, la questione se in uno di tali casi una persona abbia la legittimazione ad intentare tale causa o se detta persona possa addirittura avere lo status di «vittima», e in relazione a quali diritti (della personalità), rientra nell’ambito di applicazione del diritto nazionale applicabile.

56. Una siffatta diversità basata sui casi non può essere efficacemente soppiantata da una norma relativa alla competenza giurisdizionale internazionale la quale stabilisca che, se una persona non è stata nominativamente indicata in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] o almeno non è stata singolarmente individuata dalla stessa in maniera adeguata ( 33 ), determinare la competenza giurisdizionale di norma basata su una valutazione preliminare per stabilire se un danno si è concretizzato o possa concretizzarsi nei confronti di tale persona in detto foro, non sarebbe più possibile di per sé.

Ciò rappresenterebbe uno strumento troppo grossolano e inadeguato in relazione a una serie di casi.

Un criterio unico (un soggetto è stato nominativamente indicato) verrebbe utilizzato come un indicatore molto inaffidabile per una valutazione alquanto diversa (una determinata pubblicazione ha provocato danni in un determinato foro).

57. Di conseguenza, non ritengo opportuno che la Corte adotti una norma sulla competenza come quella proposta dalla convenuta e dalla Commissione.

Piuttosto che tentare di delineare una distinzione chiara tra i casi in cui una parte è stata singolarmente individuata e i casi in cui ciò non è avvenuto, la Corte dovrebbe invece ricordare la necessità della prevedibilità oggettiva del foro e della competenza giurisdizionale, nonché i potenziali criteri che devono essere presi in considerazione in una siffatta valutazione, aspetto che ora esaminerò.

D. Elemento fondamentale: ragionevole e oggettiva prevedibilità di eventuali danni cagionati

58. La questione fondamentale ai fini della nozione di prevedibilità è: cosa esattamente dovrebbe essere prevedibile? Il luogo in cui il danno si è concretizzato o potrebbe concretizzarsi (la seconda parte della sentenza Bier in generale) o semplicemente il luogo in cui una vittima effettiva ha il suo centro degli interessi (in altri termini, solo un piccolo sottoinsieme della questione generale del danno)?

59. L’attore e la Commissione sottolineano correttamente che la prevedibilità della competenza è un requisito generale del regolamento n. 1215/2012.

Essa è infatti sancita nei considerando 15 e 16, in forza dei quali qualsiasi deroga al principio della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto ( 34 ), vale a dire eventuali fori alternativi, deve essere «basat[a] sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile.

Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

60. Tuttavia, è necessario seguire una linea di ragionamento piuttosto lunga per passare da tale concezione a quella suggerita nella presente causa: (i) la convenuta non sarebbe stata in grado di prevedere la competenza dei giudici polacchi in quanto la pubblicazione di cui trattasi non indicava nominativamente l’attore; (ii) la convenuta sarebbe quindi stata completamente ignara dell’identità dell’attore; (iii) la convenuta non era dunque in grado di conoscere il suo domicilio; e (iv) la convenuta non avrebbe di conseguenza potuto ragionevolmente prevedere dove potesse trovarsi il centro degli interessi dell’attore.

61. Sono d’accordo sul fatto che una siffatta linea di ragionamento potrebbe effettivamente essere determinata se si riducesse l’aspetto della prevedibilità del foro alla sola questione dell’identità e del domicilio dell’attore .

Non si tratta, tuttavia, della «prevedibilità» a cui sembrano mirare i citati considerando.

Detta prevedibilità doveva essere garantita da un collegamento stretto tra la controversia e l’autorità giurisdizionale, ossia un collegamento oggettivo tra la controversia e il foro nell’interesse dalla buona amministrazione della giustizia.

62. Non posso che condividere il fatto che, per quanto riguarda la localizzazione del centro degli interessi, la prevedibilità oggettiva di ciò che potrebbe essere meglio definito «il centro di gravità» di una controversia sembra essersi ridotta alla determinazione del luogo del domicilio della vittima ( 35 ).

Tuttavia, a mio avviso, la Corte non dovrebbe proseguire su tale via, creando altre norme che si discostano ulteriormente da quella che dovrebbe essere la valutazione effettiva.

In parole povere, la ragionevole prevedibilità del centro di gravità di una controversia non dovrebbe essere effettivamente sostituita dalla conoscenza, da parte dell’editore, del luogo del domicilio della vittima.

Ancora una volta, pur essendo pienamente d’accordo sulla necessità che le norme sulla competenza siano prevedibili, non ritengo che una siffatta riduzione favorisca il tipo di prevedibilità a cui mirava il regolamento n. 1215/2012.

63. Anzitutto, la valutazione di eventuali diritti della personalità implica almeno due considerazioni: non solo la situazione fattuale o sociale della parte danneggiata e il danno causatole (dunque il lato della vittima) ma anche, e soprattutto, la natura, il contenuto e la portata di una particolare dichiarazione collocata nel suo giusto contesto (il lato della dichiarazione nonché della portata e dell’impatto della stessa).

È nel punto in cui si incrociano le due considerazioni in oggetto che occorre valutare la prevedibilità della competenza giurisdizionale, non semplicemente rispetto alla prevedibilità o anche alla conoscenza del domicilio della vittima.

64. A tale riguardo, non posso che sottoscrivere ancora una volta ( 36 ) la posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha di fatto evidenziato l’importanza della prevedibilità e della certezza del diritto in un siffatto contesto ( 37 ).

Il tipo di prevedibilità doveva tuttavia essere garantito individuando il centro (oggettivo) di gravità del conflitto e non solo il centro (soggettivo) di interessi della vittima .

L’avvocato generale ha pertanto proposto che tale criterio del «centro di gravità» sia costituito da due elementi cumulativi , uno focalizzato sull’attore e l’altro sulla natura delle informazioni oggetto di controversia ( 38 ).

Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sarebbero competenti soltanto se esso fosse il luogo in cui l’attore ha il proprio centro di interessi e se «le informazioni oggetto di controversia [fossero] espresse in modo tale da far ragionevolmente prevedere che queste risultino oggettivamente rilevanti all’interno di [tale Stato membro]» ( 39 ).

65. È peraltro vero che finora la Corte sembra essersi concentrata esclusivamente sul primo dei due fattori (la situazione dell’attore), mentre ha taciuto completamente sul secondo fattore (la natura e il contenuto del materiale che si asserisce abbia causato il danno).

Tuttavia, tale silenzio non deve essere necessariamente interpretato come un esplicito rifiuto della rilevanza del secondo criterio.

Occorre tener presente che sia nella causa eDate sia nella causa [OSCURATO:PERSONA], gli attori sono stati nominativamente indicati, nelle pubblicazioni in esame.

Si poteva quindi presumere semplicemente che le informazioni fossero dunque oggettivamente rilevanti nel luogo del domicilio degli attori e che non fosse necessario soffermarsi dettagliatamente sul contenuto e sulla natura del materiale in oggetto.

66. In tale prospettiva, il punto di partenza consiste nella natura, nel contenuto e nella portata del materiale di cui trattasi, valutati in relazione a una persona specifica, ossia l’attore che propone un’azione.

Una determinata dichiarazione, analizzata nel suo giusto contesto, potrebbe essere considerata causa di danno per il suddetto attore in un luogo specifico? La prevedibilità perseguita è la ragionevole prevedibilità di un determinato foro in considerazione di una particolare dichiarazione.

Essa non può essere ridotta alla conoscenza ex ante dell’identità di un particolare attore e del suo domicilio.

67. In secondo luogo, se si riconosce che spetta principalmente al diritto nazionale definire il contenuto dei diritti della personalità e ogni possibile impatto su di essi e che ciò che conta affinché una dichiarazione cagioni un danno non è semplicemente la conoscenza dell’identità dell’attore, ma soprattutto il contenuto e la natura della dichiarazione, allora si può immaginare che una dichiarazione «geograficamente determinata» possa cagionare (principalmente) pregiudizio nel luogo «geograficamente determinato» a cui fa riferimento.

Se qualcuno mette in rete una dichiarazione in cui si afferma che tutti gli abitanti della città X sono ladri di automobili o che l’unica attività lavorativa in cui le donne di Y eccellono è la prostituzione, sarebbe sorprendente se gli abitanti della città X o le donne di Y contestassero tali dichiarazioni ( 40 )?

68. In terzo luogo, la questione dell’intenzione soggettiva dell’editore in relazione alla pubblicazione effettiva che arreca pregiudizio è collegata a detto elemento.

Tuttavia, non è necessario che il sito [OSCURATO:PERSONA] su cui si è verificata la violazione sia specificamente diretto verso il pubblico dello Stato membro in esame.

Benché una siffatta intenzione soggettiva sia richiesta ad esempio dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012 ( 41 ), essa creerebbe problemi a livello probatorio ove si applicasse al di fuori del settore dei contratti con i consumatori.

Essa sarebbe altresì incompatibile, come correttamente evidenziato dal governo polacco, con la diversa formulazione (rispettivamente) dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo

1. Tuttavia, in ogni caso, ciò non avrebbe molto senso in considerazione della natura dell’illecito di cui trattasi nel caso di specie.

Infatti, la Corte è già giunta ad una conclusione analoga quando ha rifiutato di applicare un criterio simile per controbilanciare la competenza «a mosaico» in cause concernenti la violazione di diritti di proprietà intellettuale ( 42 ).

69. Vorrei mettere parimenti in guardia contro l’introduzione, in sostanza, di un «criterio di intenzionalità» nell’ambito degli illeciti commessi su [OSCURATO:PERSONA] ( 43 ).

La volontà soggettiva dell’editore al momento della pubblicazione, se effettivamente riconoscibile, può essere utilizzata soltanto come indicazione.

Essa non è tuttavia determinante.

Per contro, ciò che rileva è se, come dedotto da una serie di «indizi» oggettivi, si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere che le informazioni distribuite nell’edizione elettronica avessero un «interesse notiziabile» in un determinato territorio, invitando i lettori ad accedervi.

Tali criteri potrebbero di fatto includere elementi come il contenuto della pubblicazione, il nome di dominio di primo livello della pagina web, la sua lingua, la sezione della pagina nella quale viene diffuso il contenuto, le parole chiave fornite ai motori di ricerca o i registri di accesso alla pagina ( 44 ).

70. Tuttavia, dal momento che dette considerazioni si applicano alla parte della sentenza Bier riguardante l’impatto, vale a dire il luogo in cui il danno si è concretizzato, è in effetti logico che esse si concentrino sul conseguente impatto oggettivo di una determinata pubblicazione dal punto di vista del pubblico, piuttosto che riguardare principalmente le intenzioni originali e piuttosto soggettive di un editore.

È in tale prospettiva che, in linea con il considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, occorre valutare un chiaro collegamento oggettivo tra la controversia e il foro , che giustifica quindi l’attribuzione di competenza, come contrappeso rispetto alla portata virtualmente illimitata dei contenuti su [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ).

71. In quarto luogo, tenendo presente tale concezione di prevedibilità, si potrebbero offrire alcune indicazioni per assistere il giudice del rinvio in relazione ai criteri elencati nella seconda questione.

Infatti, i primi due criteri menzionati dal giudice del rinvio hanno una certa rilevanza ai fini di tale valutazione: il pubblico a cui ci si rivolge e la lingua della pubblicazione.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la convenuta e in linea con gli argomenti già esposti nella presente sezione, il pubblico è da intendersi come oggettivo .

In altre parole, si tratta del pubblico che può essere interessato a tali informazioni e che può avervi accesso, ma non del pubblico soggettivamente definito da piani aziendali, dal tipo e dal numero di titoli su un sito [OSCURATO:PERSONA] o dalla soggettiva percezione dell’editore.

72. Per contro, è difficile comprendere in che modo gli altri due criteri menzionati dal giudice del rinvio abbiano a che fare con il raggiungimento di una decisione sulla questione della competenza giurisdizionale internazionale, anziché costituire elementi relativi al merito di una siffatta domanda.

Ciò vale in particolare per la proposta di tenere conto del «periodo durante il quale l’informazione controversa è stata accessibile al pubblico su [OSCURATO:PERSONA]» o della «situazione individuale dell’attore».

Entrambi gli elementi di cui trattasi sono indubbiamente importanti ai fini della valutazione del danno cagionato dalla pubblicazione alla reputazione della parte asseritamente danneggiata.

Tuttavia, il loro ruolo è molto più limitato, se del caso, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, in quanto l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 si limita a prevedere che il danno di cui l’attore chiede il risarcimento sia avvenuto nel foro.

73. Infine, in quinto luogo, spetta in ultima analisi al giudice del rinvio valutare tutti gli elementi di cui trattasi.

Tuttavia, a livello di competenza giurisdizionale internazionale, il tema della prevedibilità dovrebbe essere correttamente qualificato come la questione se una specifica dichiarazione, in considerazione della natura, del contesto e della portata della stessa, avrebbe potuto cagionare un danno a un determinato attore in un determinato territorio.

Ciò concerne pertanto chiaramente la prevedibilità di un determinato foro.

Esso non dovrebbe ridursi alla questione se un particolare editore conoscesse o avrebbe potuto conoscere il domicilio di una possibile vittima nel momento in cui il materiale è stato caricato su [OSCURATO:PERSONA].

74. Valutato in tale prospettiva e sulla base dei fatti presentati dinanzi alla Corte, è in effetti difficile suggerire che un editore in [OSCURATO:PERSONA], pubblicando su [OSCURATO:PERSONA] la locuzione «campo di sterminio polacco di Treblinka», non avrebbe potuto assolutamente prevedere che qualcuno in Polonia avrebbe contestato una simile dichiarazione.

Non era dunque forse inimmaginabile che «il luogo in cui il danno si è concretizzato» a seguito di tale dichiarazione potesse essere situato in detto territorio, soprattutto tenuto conto del fatto che la dichiarazione di cui trattasi era pubblicata in una lingua ampiamente compresa al di fuori del suo territorio nazionale.

In tale logica, se è vero che spetta in ultima analisi al giudice nazionale esaminare tutti gli elementi di cui trattasi, è difficile comprendere come la competenza di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 possa essere assiomaticamente esclusa.

E. Competenza giurisdizionale (internazionale) e diritto (nazionale) applicabile

75. Tutto considerato, non era forse del tutto imprevedibile che se a seguito della pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] di una dichiarazione come quella di cui al procedimento principale si dovesse verificare un danno, esso potrebbe essere determinato dal riferimento geografico o nazionale ivi contenuto.

Nell’ambito della presente causa, vale la pena rilevare che, in considerazione della dichiarazione in esame, della natura e della durata della stessa e del contesto in cui è stata pubblicata su [OSCURATO:PERSONA], i diritti della personalità individuale di una qualsiasi persona avrebbero potuto ragionevolmente essere violati da detta dichiarazione o, a tale riguardo, essere lesi sul piano individuale.

76. Tuttavia, tali aspetti riguardano di fatto il diritto nazionale applicabile e non sono ancora stati esaminati dal giudice del rinvio.

Essi vertono sulla questione se, nel caso di specie, possa essere accolta la pretesa dell’attore di essere stato effettivamente danneggiato dall’uso dell’espressione «campo di sterminio polacco».

Non si tratta tanto di una questione di competenza giurisdizionale internazionale quanto di una questione di merito o del potenziale impatto sul merito, se valutata separatamente o come questione preliminare in relazione alla legittimazione ad agire.

77. È pur vero che non è sempre facile mantenere una separazione netta tra gli aspetti legati alla competenza giurisdizionale e quelli attinenti al merito di una causa.

Inoltre, nello specifico contesto delle pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA] e delle violazioni dei diritti della personalità, la competenza giurisdizionale internazionale con ogni probabilità determinerà anche il diritto applicabile.

A differenza di ciò che avviene in altri settori del diritto in materia di responsabilità civile, non vi è alcuna norma armonizzata sul conflitto di leggi per controversie relative alla violazione di diritti della personalità ( 46 ).

Di conseguenza, ogni autorità giurisdizionale competente applicherà la propria norma di conflitto di leggi, che probabilmente la porterà ad applicare il proprio diritto sostanziale, soprattutto perché in tale fase si ritiene che il danno o la parte rilevante dello stesso si siano concretizzati all’interno del suo territorio.

78. Ciò non significa, tuttavia, che «tutto è accettabile» al livello del diritto applicabile per quanto concerne la potenziale violazione dei diritti della personalità da parte di una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] nel mercato interno.

A titolo conclusivo, vorrei menzionare due punti che potrebbero essere potenzialmente rilevanti a tale riguardo per il giudice del rinvio.

79. Anzitutto, può essere utile ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE ( 47 )«fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art[icolo] 3, n. 4, (…) osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore» ( 48 ).

80. Nella sentenza Papasavvas, la Corte ha chiarito che l’articolo 3 di detta direttiva si applica anche alle società dell’informazione, anche se i loro proventi derivano unicamente dalle pubblicità, nonché al regime nazionale di responsabilità civile per diffamazione in relazione alla loro attività ( 49 ).

81. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il fatto che la direttiva 2000/31 sembri essere applicabile a cause come la presente non costituisce un argomento contro la competenza delle autorità giurisdizionali polacche.

Tuttavia, esso limita chiaramente qualsiasi autorità giurisdizionale dell’Unione a cui la competenza sia attribuita ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 in relazione a un prestatore stabilito in un altro Stato membro sotto il profilo dell’esito sostanziale di una siffatta causa.

Qualsiasi autorità giurisdizionale, ivi compresi i giudici polacchi, deve pertanto verificare che l’applicazione del suo diritto nazionale in materia di diffamazione non assoggetti la convenuta a requisiti più rigorosi di quelli in vigore nel luogo di stabilimento della convenuta ( 50 ) (nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]), sempre che non sia applicabile nessuna eccezione prevista dall’articolo 3 della direttiva 2000/31 ( 51 ).

82. In secondo luogo, qualsiasi decisione adottata da un giudice competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, vale a dire, per definizione, in una situazione in cui il convenuto non è domiciliato in tale territorio, dovrebbe essere riconosciuta in un altro Stato membro, generalmente nello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, per essere esecutiva nei suoi confronti.

In tal caso, un convenuto potrebbe sostenere che siffatto riconoscimento è manifestamente contrario all’ ordine pubblico di detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

83. In una situazione del genere, sarebbe, a mio avviso, del tutto ipotizzabile che un’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto rifiutasse di riconoscere tale decisione per una ragione molto semplice.

Il diritto (e la giurisprudenza) nazionale applicabili utilizzati per giungere a siffatta decisione si discostano notevolmente da quella che potrebbe essere considerata parte della comune concezione europea dei diritti della personalità.

84. Su detti aspetti vi è senza dubbio una diversità negli Stati membri.

Tuttavia, l’elemento che caratterizza i diritti della personalità è che essi sono effettivamente personali : devono essere oggetto di una valutazione individuale e contestuale in relazione ad una determinata persona e alla sua dignità, il che comporta una valutazione caso per caso del coinvolgimento individuale e del danno.

Il diritto (e la giurisprudenza) nazionale applicabili nel procedimento principale ( 52 ) sembrano sostituire detta concezione comune con quella che sembra essere una presunzione giuridica nazionalistica e generalizzata, o piuttosto una finzione: la personalità di un cittadino polacco è costituita dalla sua identità e dignità nazionale, o dal diritto al rispetto della verità storica sulla nazione polacca, mentre un sopravvissuto polacco ai campi di sterminio nazisti è danneggiato da dichiarazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale ( 53 ).

Gli errori collettivi passati di una nazione sono definiti come un’offesa collettiva presente e futura per un’altra nazione, essendo l’appartenenza a una nazione, a quanto pare, più importante del singolo.

85. Inoltre, vi possono essere naturalmente ulteriori riserve che scaturiscono dall’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, come l’adeguato equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela dei diritti della personalità o la proporzionalità in termini di provvedimenti previsti ( 54 ).

86. Tuttavia, il punto fondamentale della presente sezione, nonché delle intere conclusioni, è che qualsiasi riserva sul contenuto di siffatte decisioni riguarda il merito di tale causa e non certo la questione della competenza giurisdizionale internazionale.

Comprendo perché si possa avere la tentazione, nell’ambito del caso di specie, di creare una norma in base a cui solo le persone nominativamente indicate in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] possano invocare una competenza giurisdizionale basata sul «centro degli interessi».

Tuttavia, come ho cercato di spiegare nelle sezioni precedenti delle presenti conclusioni, un siffatto approccio apparentemente «semplice» creerebbe solo problemi futuri in un settore del diritto già sotto pressione.

87. Ciò premesso, come ho tuttavia provato a illustrare nella presente sezione conclusiva, non vi è di fatto nessuna esigenza pratica di creare siffatte norme ad hoc.

Le questioni relative ai problemi di merito di tali decisioni nazionali possono essere trattate in modo valido e preciso nelle seguenti sedi: sul piano del merito di una siffatta domanda, da parte del giudice nazionale che si è pronunciato sulla domanda iniziale, se detto giudice è convinto che al giudizio pendente dinanzi ad esso fosse applicabile la direttiva 2000/31 e/o, eventualmente, da un giudice in un altro Stato membro in cui si dovesse chiedere il riconoscimento di tale decisione, applicando l’eccezione dell’ordine pubblico prevista dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

V. Conclusione

88. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) come segue: – L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la determinazione della competenza giurisdizionale basata sul centro degli interessi non richiede che il contenuto asseritamente dannoso pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] indichi nominativamente una determinata persona. – Tuttavia, per determinare la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, il giudice nazionale deve verificare l’esistenza di uno stretto collegamento tra detto giudice e la controversia di cui trattasi, garantendo così la buona amministrazione della giustizia.

Nel particolare contesto delle pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA], il giudice nazionale deve garantire che, in considerazione della natura, del contenuto e della portata dello specifico materiale pubblicato su [OSCURATO:PERSONA], valutato e interpretato nel suo giusto contesto, vi sia un ragionevole grado di prevedibilità del potenziale foro sotto il profilo del luogo in cui possa verificarsi il danno cagionato da tale materiale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 )

V. sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 ), e del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 4 ) Tale governo fa riferimento, inter alia, alle sentenze del Sąd Okręgowy w Olsztynie (Tribunale regionale di Olsztyn, Polonia) del 24 febbraio 2015, causa n.

I C 726/13; del Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Corte d’appello di Bialystok, Polonia) del 30 settembre 2015, causa n.

I ACa 403/15; del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) del 31 marzo 2016, causa n.

I ACa 971/15; del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia) del 22 dicembre 2016, causa n.

I ACa 1080/16; e del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) del 28 dicembre 2018, causa n.

I C 2007/13. ( 5 ) Il giudice del rinvio menziona altresì, a tale riguardo, la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) del 9 settembre 2019, causa n.

I ACz 509/19, pronunciata in una causa simile nei confronti di un’altra società tedesca. ( 6 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 ). ( 7 ) A cominciare dalla sentenza del 30 novembre 1976, Bier ( 21/76 , EU:C:1976:166 , punto 19 ). ( 8 ) Sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. ( C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punto 33 ). ( 9 ) Nel dettaglio, v. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 , paragrafo 28 con ulteriori riferimenti). ( 10 ) Sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. ( C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punti da 28 a 31 ). ( 11 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 47 ). ( 12 ) Ibidem, punto

48. Il corsivo è mio. ( 13 ) Ibidem. ( 14 ) Ibidem, punto

52. ( 15 ) Mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 ). ( 16 ) Sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 47 ). ( 17 ) Ibidem, punto

48. ( 18 ) Naturalmente, oltre alla «piena» competenza giurisdizionale riguardante tutti i provvedimenti che sarebbero sempre disponibili nel luogo del domicilio del convenuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 – v. altresì sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punti 42 e 43 ). ( 19 )

V. sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a. ( C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punti 30 e 33 ); del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 51 ); e del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 47 ).

V. anche, nell’ambito della violazione dei diritti d’autore, sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk ( C‑441/13 , EU:C:2015:28 , punto 34 ). ( 20 ) Sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) Ibidem, punto

33. ( 22 ) A titolo d’esempio: conta poco se una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] potenzialmente contenente dichiarazioni poco lusinghiere su una persona si riferisce a (i) [OSCURATO:PERSONA] o (ii) quel ceco pazzo che attualmente esercita la funzione di avvocato generale presso la Corte di giustizia.

In entrambi i casi, non vi è alcun dubbio che l’autore delle presenti conclusioni sarebbe identificato specificamente , anche se, nel secondo scenario, non indicato (direttamente) per mezzo del nome. ( 23 ) Quest’ultimo fatto è confermato dalla giurisprudenza nazionale sopra menzionata (paragrafi da 8 a 10 delle presenti conclusioni), che sembra creare una presunzione legale, o piuttosto una finzione giuridica, in base a cui un determinato tipo di pubblicazione riguarda un determinato gruppo di persone. ( 24 )

V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. ( 25 ) A differenza dei giudici potenzialmente aditi sulla base della competenza «a mosaico» in relazione al danno che si verifica sul loro territorio (v. paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni).

Ancora una volta, la «piena» competenza relativa a tutti i provvedimenti sarebbe anche disponibile nel luogo del domicilio del convenuto sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. ( 26 ) In senso critico sulla giurisprudenza della Corte nel contesto di cui trattasi, v., ad esempio, Hess, B., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] of the CJEU», [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] and by [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Baden-Baden, 2015, pag. 106; Reymond, M., «The ECJ eDate Decision: A [OSCURATO:PERSONA]», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA] , vol.

XIII, SELP, 2011, pagg. 502 e 503; Stadler, A., «Anmerkung zu EuGH, Urteil v. 17.

10. 2017 – C‑194/16 [OSCURATO:PERSONA] OÜ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] AB», Juristenzeitung , vol. 73, 2018, pag.

98. ( 27 )

V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.

Più recentemente, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation ( C‑343/19 , EU:C:2020:253 , paragrafi da 46 a 48 ).

Nella dottrina giuridica, che raccomanda l’abrogazione della parte dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 relativa al luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, nella totalità dei casi riguardanti [OSCURATO:PERSONA], v., ad esempio, Lutzi, T., «[OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA] – Developing a [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]

, vol. 66, 2017, pagg. da 710 a

712. ( 28 ) Sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 ), che indica, al punto 33, tale luogo come il «centro degli interessi della vittima » (il corsivo è mio), e non il centro degli interessi (o piuttosto, più correttamente, il centro di gravità) della controversia . ( 29 ) Come ritengo di aver chiarito nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 ), in cui invitavo la Grande Sezione della Corte a rivedere la sentenza eDate. ( 30 )

V. sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 43 ). ( 31 ) In realtà, la pubblicazione di contenuti relativi a una persona non garantisce affatto la conoscenza, da parte dell’editore, del luogo in cui si trova il centro degli interessi di tale persona.

Ciò denota piuttosto diligenza. ( 32 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 50 ). ( 33 ) Pur restando particolarmente difficile comprendere dove venga quindi tracciata la linea dell’essere «singolarmente individuati in maniera adeguata» da una pubblicazione, se si riconosce la possibilità che, pur non essendo nominativamente indicati, si possa comunque essere chiamati in causa. ( 34 )

V. altresì sentenza del 19 febbraio 2002, Besix ( C‑256/00 , EU:C:2002:99 , punto 52 ). ( 35 ) Esposto nei paragrafi 36 e 42 delle presenti conclusioni. ( 36 )

V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 , paragrafi da 99 a 103 ). ( 37 ) Conclusioni nelle cause riunite eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:192 , paragrafo 58 ). ( 38 ) Ibidem, paragrafi da 59 a

66. ( 39 ) Ibidem, paragrafo

60. ( 40 ) D’altra parte, per quanto riguarda le dichiarazioni «geograficamente determinate», si potrebbe suggerire che tramite dette dichiarazioni la reputazione degli abitanti della città X o delle donne di Y possa essere effettivamente pregiudicata soltanto in luoghi diversi dalla città X o da persone diverse dalle donne di Y, in quanto gli abitanti di X o le donne di Y probabilmente sanno che le dichiarazioni in oggetto non sono veritiere, ovviamente ad eccezione dei ladri di automobili della città X e delle donne di Y che prestano tali specifiche forme di servizio.

Tuttavia, detto interessante ragionamento potrebbe portare alla conclusione che, richiamando fortemente la filosofia dell’esternismo di [OSCURATO:PERSONA], l’unico luogo in cui le dichiarazioni geograficamente determinate possono pregiudicare qualcuno è al di fuori dell’area a cui esse si riferiscono.

In alternativa, si può altresì suggerire che nell’ambito di dette aree, le uniche persone la cui reputazione potrebbe effettivamente essere influenzata da tali dichiarazioni sono coloro che non appartengono ai gruppi (professionali) individuati dalle relative dichiarazioni, il che rende il mancato avvio di un’azione avverso una siffatta dichiarazione anche un indiretto atto di autoincriminazione. ( 41 ) Il medesimo criterio può essere individuato nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ).

V. sentenza del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑585/08 e C‑144/09 , EU:C:2010:740 ) per la sua interpretazione in materia di casi relativi a [OSCURATO:PERSONA]. ( 42 )

V. sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney ( C‑170/12 , EU:C:2013:635 , punto 42 ), e del 22 gennaio 2015, Hejduk ( C‑441/13 , EU:C:2015:28 , punti 32 e 33 ). ( 43 )

V. già le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:192 , paragrafo 62 ). ( 44 ) Ibidem, paragrafi da 63 a

65. ( 45 ) V., in generale, sulla giurisprudenza della Corte e a favore dell’introduzione di un approccio analogo nei casi relativi a [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, Auda, A.G.R., «A proposed solution to the problem of libel tourism», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 12, 2016, pagg. 115 e 116; Reymond, M., «Jurisdiction in case of personality torts committed over the [OSCURATO:PERSONA]: a proposal for a targeting test», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 14, 2012/13, pagg. da 217 a 221; o Lutzi, T.,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, punti 5.85, 5.87 e

5.88. ( 46 ) Il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) ( GU 2007, L 199, pag. 40 ), non prevede una norma armonizzata sul conflitto di leggi.

Violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, sono stati espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g). ( 47 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ( GU 2000, L 178, pag. 1 ). ( 48 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 67 ). ( 49 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, Papasavvas ( C‑291/13 , EU:C:2014:2209 , punti da 27 a 29 e 32 ). ( 50 )

V. inoltre, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], P., Conflict of Laws and the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, punti da 3.141 a 3.144; e Lutzi, T.,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, punti 4.17 e

4.18. ( 51 ) Sempre che siano soddisfatte le condizioni tanto sostanziali quanto procedurali per una siffatta deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. ( 52 )

V. paragrafi da 8 a 10 delle presenti conclusioni. ( 53 ) Per il più ampio contesto e programma politico di cui fa parte la nuova giurisprudenza nazionale, v., ad esempio, Hackmann, J., «Defending the “[OSCURATO:PERSONA]” of the [OSCURATO:PERSONA]: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015–18», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 20, 2018, pag. 587. V., per un profilo della storia legislativa nazionale, Gliszczyńska, A. e Jabłoński, M., «[OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] to Court?», Verfassungsblog , 2019/10/12, https://verfassungsblog.de/is-one-offended-pole-enough-to-take-critics-of-official-historical-narratives-to-court/, DOI: 10.17176/20191012-232358-0; e Gliszczyńska, A. e Kozłowski, W, «[OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] as [OSCURATO:PERSONA] – a Risk of [OSCURATO:PERSONA] in Poland», Verfassungsblog , 2018/2/01, https://verfassungsblog.de/calling-murders-by-their-names-as-criminal-offence-a-risk-of-statutory-negationism-in-poland/, DOI: 10.17176/20180201-165352. ( 54 ) V., in particolare, la sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) del 19 luglio 2018, causa n. [OSCURATO:PERSONA] 10/18 (DE:BGH:2018:190718BIXZB10.18.0) che in effetti presenta una somiglianza sorprendente con la presente causa.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0800 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 23 febbraio 2021 ( 1 ) Causa C‑800/19 [OSCURATO:PERSONA] KG contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Centro degli interessi di una persona fisica che chiede la tutela dei diritti della personalità – Pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] – Luogo dell’evento da cui deriva il danno» I. Introduzione 1. Un cittadino polacco (in prosieguo: l’«attore»), ex prigioniero del campo di Auschwitz, ha citato in giudizio un giornale tedesco dinanzi alle autorità giurisdizionali polacche per aver utilizzato l’espressione «campo di sterminio polacco» in un articolo pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] per indicare un campo di sterminio nazista costruito durante la seconda guerra mondiale sul territorio della (allora) Polonia occupata. Sebbene detto articolo sia stato visibile online solo per poche ore prima di essere corretto, l’attore sostiene che la pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] abbia danneggiato la sua identità nazionale e dignità nazionale. 2. Le autorità giurisdizionali polacche sono competenti sul piano internazionale a conoscere di una siffatta tipologia di azione? Nel procedimento principale, l’attore non chiede soltanto un risarcimento pecuniario, ma anche altri provvedimenti: che il giudice vieti all’editore l’utilizzo futuro dell’espressione «campo di sterminio polacco» e ordini la pubblicazione di una dichiarazione di scuse. 3. Con la presente causa la Corte è pertanto chiamata a precisare, ancora una volta ( 2 ), i criteri per valutare la competenza internazionale in relazione ad azioni relative a presunte violazioni dei diritti della personalità commesse per mezzo di una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il caso di specie si pone a tale scopo in un particolare contesto: la persona che afferma di aver subito una violazione dei diritti della personalità non era stata nominativamente indicata nella pubblicazione controversa. Ciononostante, risulta, allo stato attuale della giurisprudenza nazionale, che i diritti della personalità dei cittadini polacchi includano la tutela dell’identità nazionale e della dignità nazionale degli stessi, nonché il rispetto per la verità storica sulla nazione polacca. Inoltre, in casi come quello di specie, sembra che detti diritti della personalità dei sopravvissuti polacchi ai campi di sterminio nazisti si ritengano lesi da tali dichiarazioni. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. I considerando 15 e 16 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 3 ) così recitano: «(15) È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento (…). (16) Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione». 5. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 così dispone: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». 6. L’articolo 5, paragrafo 1, del suddetto regolamento è così formulato: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». 7. L’articolo 7, che rientra nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del capo II del medesimo regolamento, così dispone: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (…) 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire». B. Diritto nazionale 8. Come spiegato dal governo polacco nelle sue osservazioni scritte, gli articoli 23 e 24 del codice civile polacco tutelano una vasta gamma di diritti della personalità. L’articolo 23 contiene un elenco non tassativo dei diritti della personalità che possono essere tutelati in base a detta disposizione. Tali disposizioni non menzionano espressamente l’identità nazionale, la dignità nazionale o il diritto al rispetto della verità storica sulla nazione polacca. Tuttavia, il governo polacco ha citato numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza nazionale a conferma del fatto che i tre valori in esame sono ormai inclusi nell’ambito dei diritti della personalità enunciati nell’articolo 23 del codice civile polacco, secondo l’interpretazione data dai giudici polacchi ( 4 ). 9. Secondo il governo polacco, detti diritti possono essere violati mediante attacchi individuali e dichiarazioni riguardanti un più ampio gruppo di persone, compresa la nazione nel suo insieme. Per intentare un’azione fondata su una siffatta dichiarazione, l’attore deve dimostrare di essere stato danneggiato sul piano individuale dalla dichiarazione in esame. Tale impatto sui singoli è stato confermato, in particolare, nel caso di ex prigionieri dei campi di sterminio nazisti, i quali possono invocare una violazione dei loro diritti della personalità in relazione alle descrizioni di tali campi che utilizzano l’aggettivo «polacco». Secondo la giurisprudenza nazionale, l’utilizzo dell’aggettivo in esame attribuisce la colpa dell’esistenza stessa dei campi di sterminio a un gruppo di persone che sono state imprigionate in tali campi, suggerendo così che le vittime fossero di fatto i colpevoli. 10. Pertanto, come in sostanza confermato dal giudice del rinvio nell’esporre i motivi per i quali ha sollevato la domanda di pronuncia pregiudiziale ( 5 ), conformemente alla giurisprudenza nazionale, i diritti della personalità dei cittadini polacchi includono la tutela dell’identità nazionale e della dignità nazionale degli stessi, nonché il rispetto della verità storica sulla nazione polacca. A tale riguardo, si parte dal presupposto che i diritti dei sopravvissuti polacchi ai campi di sterminio nazisti siano lesi da dichiarazioni erronee su detti campi di sterminio. Si ritiene che detti soggetti siano di per sé legittimati ad intraprendere un’azione in base al diritto nazionale in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale. III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 11. L’attore nel procedimento principale è un cittadino polacco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] guerra mondiale, è stato prigioniero nel campo di Auschwitz ed è attualmente impegnato nelle attività volte a preservare la memoria delle vittime dei crimini commessi dalla [OSCURATO:PERSONA] nazista contro i polacchi durante la seconda guerra mondiale. Dette attività includono, in particolare, la partecipazione a incontri educativi. 12. [OSCURATO:PERSONA] KG, convenuta nel procedimento principale, è una persona giuridica avente sede a Ratisbona ([OSCURATO:PERSONA]). Essa pubblica un giornale online in lingua tedesca, di carattere regionale, sul sito [OSCURATO:PERSONA] «www.mittelbayerische.de», naturalmente disponibile anche in altri paesi, tra cui la Polonia. 13. Il 15 aprile 2017, su tale sito [OSCURATO:PERSONA] è stato pubblicato un articolo intitolato «[OSCURATO:PERSONA] und sein zweites Leben» (Un guerriero e la sua seconda vita). Esso racconta la vita di [OSCURATO:PERSONA], un ebreo sopravvissuto all’Olocausto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia). Egli fu imprigionato nei campi di Bliżyn e Auschwitz-Birkenau e in quelli di Sachsenhausen e Dachau, e fu lavoratore forzato a Leonberg e Plattling. Dopo la seconda guerra mondiale, si stabilì infine definitivamente in [OSCURATO:PERSONA]. L’articolo racconta come, nel 1961, quando nacque il terzo figlio di [OSCURATO:PERSONA], una bambina, un ufficiale dello stato civile della Niederbayern ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) rifiutò di registrare il nome che i genitori avevano scelto per la loro figlia, «Faya». L’ufficiale sosteneva che tale nome suonava troppo straniero e che sarebbe stato impronunciabile in tedesco. L’articolo spiega che i genitori volevano dare alla figlia il nome di «Faya» perché quello era il nome della sorella del sig. [OSCURATO:PERSONA], la quale, citando il contenuto originale dell’articolo, «è stata uccisa nel campo di sterminio polacco di Treblinka». 14. Come rilevato dal giudice del rinvio, è un fatto storico che il campo di Treblinka fosse un campo di sterminio nazista tedesco, costruito durante la seconda guerra mondiale sul territorio della Polonia occupata. 15. Dall’ordinanza di rinvio risulta che l’espressione originale «campo di sterminio polacco di Treblinka» è stata visibile online solo per poche ore, a quanto pare il 15 aprile 2017 dalle ore 5:00, quando l’intero articolo è stato pubblicato su [OSCURATO:PERSONA], fino alle ore 13:40 circa dello stesso giorno, quando, dopo un intervento via e-mail del consolato polacco di Monaco di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il suddetto frammento è stato sostituito dal contenuto: «è stata uccisa dai nazisti nel campo di sterminio nazista tedesco di Treblinka, nella Polonia occupata». Nella nota esplicativa all’articolo si spiegava brevemente che, originariamente, nel testo era stata utilizzata l’espressione «campo di sterminio polacco di Treblinka», e che successivamente la suddetta espressione era stata corretta. 16. Il 27 novembre 2017, l’attore ha proposto un’azione civile dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia). Unitamente a tale azione, l’attore ha presentato una stampa della versione corretta della pubblicazione contestata. Egli non ha indicato le circostanze in cui è venuto a conoscenza della pubblicazione. L’attore ha rivendicato la tutela dei propri diritti della personalità, in particolare dell’identità nazionale e della dignità nazionale, chiedendo: – di vietare alla convenuta la diffusione, in qualsiasi modo, dei termini «campo di sterminio polacco» o «campo di concentramento polacco», nella lingua tedesca o in qualsiasi altra lingua, in relazione ai campi di concentramento tedeschi situati sul territorio della Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale; – di ordinare alla convenuta la pubblicazione sul suo sito [OSCURATO:PERSONA] di una dichiarazione dal contenuto specificato nell’atto di citazione, scusandosi con l’attore per la violazione dei suoi diritti della personalità, avvenuta con la pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi, la quale suggerisce che il campo di sterminio di Treblinka era stato costruito e gestito dai polacchi; – di condannare la convenuta a versare alla Polski Związek Byłych Więźniów [OSCURATO:PERSONA] Więzień i [OSCURATO:PERSONA] (Unione polacca degli ex prigionieri delle carceri e dei campi di concentramento nazisti) l’importo di 50000 zloty polacchi (PLN). 17. Per giustificare la competenza internazionale dei giudici polacchi, l’attore ha richiamato la sentenza della Corte nella causa eDate ( 6 ). La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in ragione dell’incompetenza degli organi giurisdizionali polacchi. Essa ha sottolineato che, a differenza delle cause riunite eDate, l’articolo pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] su cui si fondava la domanda non riguardava direttamente l’attore. Inoltre, la convenuta ha posto l’accento sul profilo e la portata regionali della sua attività, la quale copre l’Oberpfalz ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e si concentra principalmente sulle notizie regionali. Ad esempio, la sezione «[OSCURATO:PERSONA] e mondo» si trova soltanto al quarto posto nel menu della pagina. La convenuta ha sottolineato inoltre che il servizio viene fornito esclusivamente in lingua tedesca. 18. Con ordinanza del 5 aprile 2019, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha respinto l’istanza della convenuta di rigetto della domanda attorea. Detto giudice ha ritenuto che i presupposti di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 fossero soddisfatti. Esso ha indicato che nel periodo dal 15 aprile 2017 al 29 novembre 2018 vi sono stati più di 32000 accessi al sito [OSCURATO:PERSONA] della convenuta provenienti dalla Polonia, che è risultata al quattordicesimo posto su venticinque paesi di origine in termini di visitatori del sito [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la convenuta avrebbe potuto prevedere che la pubblicazione si sarebbe potuta diffondere ad altri paesi, inclusa la Polonia. Essa avrebbe potuto anche prevedere che la pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] di un articolo contenente la locuzione «campi di sterminio polacchi» potesse essere notata dai lettori polacchi. In considerazione dell’accessibilità alla pubblicazione in Polonia tramite [OSCURATO:PERSONA] e in ragione del suo contenuto, il territorio della Polonia poteva essere considerato il luogo della possibile violazione dei diritti della personalità. 19. In data 25 aprile 2019, la convenuta ha presentato reclamo avverso l’ordinanza di primo grado dinanzi al giudice del rinvio, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia). La convenuta ha dedotto l’erronea applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e ha affermato che non era ragionevolmente possibile prevedere l’avvio di un procedimento giudiziario in Polonia. La convenuta ha sostenuto che, se il contenuto dell’articolo riguarda una persona diversa dall’attore o, comunque, non riguarda nessuno in concreto, essa non è oggettivamente in grado di prevedere dinanzi a quale autorità giurisdizionale potrebbe essere citata. La medesima ha affermato che il contenuto dell’articolo in oggetto è talmente «distante» dalla Polonia da escludere oggettivamente una ragionevole prevedibilità dell’avvio di procedimenti giudiziari in Polonia. 20. Con un’ordinanza procedurale il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha invitato il legale dell’attore a precisare le circostanze di fatto della domanda. L’attore è stato altresì invitato a indicare se egli parlava tedesco, quando (prima o dopo la correzione dell’espressione controversa) e come (direttamente da [OSCURATO:PERSONA] o da una comunicazione di terzi) era venuto a conoscenza della pubblicazione. Tuttavia, il giudice del rinvio ha dichiarato che tali domande sono rimaste senza riscontro. 21. Il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla questione se nel requisito della ragionevole prevedibilità della competenza giurisdizionale, risultante dai considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012, rientri una situazione come quella di cui al procedimento principale. Detto giudice riconosce che l’espressione «campo di sterminio polacco» possa essere accolta negativamente in Polonia. Essa può creare tra alcuni destinatari l’erronea idea che i campi di sterminio siano stati costruiti dai polacchi e che la responsabilità per i crimini ivi compiuti ricada su di loro, arrecando così pregiudizio ai polacchi che sono stati essi stessi imprigionati nei campi di sterminio o i cui parenti sono morti per mano delle forze di occupazione naziste durante la seconda guerra mondiale. Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede anche se le circostanze particolari della presente causa possano portare a concludere che la convenuta poteva ragionevolmente prevedere che, in relazione al contenuto dell’articolo di cui trattasi, essa avrebbe potuto essere citata dinanzi a un’autorità giurisdizionale polacca in una causa relativa alla tutela dei diritti della personalità, anche se l’attore non è stato descritto, direttamente o indirettamente, nel testo dell’articolo. 22. In tali circostanze, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che il criterio di competenza giurisdizionale basato sul centro d’interessi trova applicazione in una causa promossa da una persona fisica per ottenere la tutela dei propri diritti della personalità, nel caso in cui una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] che si asserisce essere lesiva di tali diritti non contenga informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica, ma contenga informazioni o constatazioni che evocano la commissione di atti riprovevoli da parte di una collettività cui appartiene l’attore (nelle concrete circostanze del caso di specie: la nazione), circostanza alla quale l’attore ricollega la violazione dei suoi diritti della personalità. 2) Se, in una causa relativa alla tutela patrimoniale e non patrimoniale dei diritti della personalità contro violazioni commesse su [OSCURATO:PERSONA], sia necessario, nel valutare i criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012], ossia nel valutare se il giudice nazionale sia l’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, tenere conto dei seguenti elementi: – il pubblico interessato al quale è principalmente rivolto il sito [OSCURATO:PERSONA] sul quale si è verificata la violazione, – la lingua in cui sono redatti il sito [OSCURATO:PERSONA] e la pubblicazione controversa, – il periodo durante il quale l’informazione controversa è stata accessibile al pubblico su [OSCURATO:PERSONA], – la situazione individuale dell’attore, come le sorti dell’attore durante la guerra e le sue attuali attività sociali, invocate nella causa in esame per giustificare la sua specifica legittimazione a contestare in sede giudiziaria la diffusione di accuse contro la comunità in cui l’attore è membro». 23. L’attore, la convenuta, il governo polacco e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. IV. Analisi 24. Le presenti conclusioni si articolano come segue. Inizierò ricordando lo stato attuale del diritto (giurisprudenziale) sul criterio di competenza giurisdizionale internazionale per i danni asseritamente cagionati ai diritti della personalità di un singolo in base all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (A). Mi soffermerò poi sulle particolari caratteristiche del caso di specie (B). Spiegherò successivamente perché la questione se una persona sia stata nominativamente indicata non può costituire affatto un presupposto decisivo per stabilire se in una determinata giurisdizione possa essersi concretizzato un danno (C). Tratterò quindi la questione della prevedibilità del foro (D). Concluderò infine suggerendo che, se il diritto dell’Unione, allo stato attuale, è di fatto piuttosto accomodante sotto il profilo della competenza giurisdizionale internazionale in cause in cui la reputazione di un singolo sia stata danneggiata per mezzo di [OSCURATO:PERSONA], vi sono tuttavia alcuni limiti quanto al merito di tali domande che un giudice nazionale è tenuto a rispettare (E). A. Due tipi di competenza giurisdizionale basati sul luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 per violazioni dei diritti della personalità commesse per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] 25. La giurisprudenza della Corte su quello che ora è l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ha sempre sottolineato la necessità di preservare la possibilità della competenza giurisdizionale internazionale per le domande di risarcimento proposte dalla presunta vittima. Pertanto, la Corte ha costantemente interpretato detta disposizione nel senso che essa si riferisce sia al luogo dell’evento generatore del danno sia al luogo ove tale danno si è concretizzato ( 7 ). 26. Per quanto riguarda le violazioni dei diritti della personalità, la parte che fa riferimento al «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» ha progressivamente determinato due diversi criteri di competenza. 27. Nella sentenza Shevill, in materia di pubblicazioni stampate , la Corte ha associato detto luogo a qualsiasi Stato membro «dove la pubblicazione [asseritamente pregiudizievole] è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione», e i giudici dello Stato membro in oggetto sarebbero competenti «a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito» ( 8 ). 28. Di conseguenza, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] «approccio a mosaico» ( 9 ). Esso si fonda sulla tesi secondo cui una pubblicazione asseritamente diffamatoria produce «i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima» in tutti i luoghi «ove la pubblicazione viene diffusa, quando la vittima sia ivi conosciuta» e, quindi, il giudice di ciascuno di tali Stati membri «è, dal punto di vista territoriale, il più qualificato per valutare la diffamazione commessa in questo Stato e determinare la portata del danno che deriva» ( 10 ). 29. Con la sentenza della Corte nella causa eDate, la sentenza Shevill è stata «trasferita» nella sfera di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nella sentenza eDate, la Corte ha riconosciuto «[l]e difficoltà di attuazione, nel contesto di [OSCURATO:PERSONA], di detto criterio della concretizzazione del danno, sancito nella citata sentenza Shevill» e «la gravità della lesione che può subire il titolare del diritto della personalità, il quale constata che un’informazione lesiva di suddetto diritto è disponibile in qualunque parte del mondo» ( 11 ). Pertanto, la Corte ha deciso di adeguare la sua interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 «nel senso che la vittima di una lesione di un diritto della personalità per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] può adire un foro , a seconda del luogo di concretizzazione del danno cagionato da detta lesione nell’Unione europea, per la totalità di tale danno » ( 12 ). 30. In tal modo ha avuto origine il criterio di competenza basato sul «centro di interessi». La Corte ha dichiarato che «l’impatto, sui diritti della personalità di un soggetto, di un’informazione messa in rete può essere valutata meglio dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi» ( 13 ). 31. Tuttavia, e soprattutto, il centro di interessi della sentenza eDate non ha sostituito il «mosaico» della sentenza Shevill per quanto riguarda le pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA]. Il primo è stato affiancato al secondo quale alternativa . Di conseguenza, la vittima di una presunta violazione dei diritti della personalità per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] può scegliere se esperire un’azione (i) dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi riguardo alla totalità del danno cagionato oppure (ii) dinanzi ai giudici di uno o più Stati membri riguardo alla parte di danno ivi cagionato ( 14 ). 32. Nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 15 ), ho tentato di persuadere la Corte che tale approccio è inadeguato. Oltre ai significativi problemi pratici generati dall’estensione dell’approccio a mosaico alle pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA], la scelta di cui trattasi non può essere giustificata da nessuno degli argomenti di principio avanzati a suo favore. In particolare, essa difficilmente migliora la situazione dell’una o dell’altra parte – tranne che in situazioni di molestie – ma piuttosto riduce drasticamente, quando non esclude del tutto, le possibilità del convenuto di prevedere dove potrebbe essere citato in giudizio. 33. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha deciso di mantenere tale duplice approccio ( 16 ). Allo stesso tempo, tuttavia, la Corte ha precisato che solo i giudici dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi dell’attore sono competenti a conoscere di domande dirette alla rettifica o alla rimozione dei contenuti asseritamente lesivi messi in rete. Infatti, trattandosi di una domanda «una e indivisibile», essa può essere proposta soltanto «dinanzi a un giudice competente a conoscere della totalità di una domanda» ( 17 ). 34. Risulta pertanto che, a seguito della sentenza [OSCURATO:PERSONA], i giudici dotati di una competenza giurisdizionale limitata, basata sull’approccio «a mosaico», possono concedere solo provvedimenti «divisibili», mentre i giudici dotati di una piena competenza giurisdizionale, fondata sul «centro di interessi», possono concedere provvedimenti tanto «divisibili» quanto «indivisibili» ( 18 ). 35. La Corte non ha specificato quali tipi di provvedimenti rientrino in quale categoria. Tuttavia, suppongo che per provvedimenti «divisibili» si intenda in sostanza il risarcimento in denaro (e potenzialmente altri provvedimenti che possono essere suddivisi in linea con i confini giurisdizionali), mentre i provvedimenti «indivisibili» sono tutti quelli che possono essere realisticamente concessi ed eseguiti una sola volta, perché una volta eseguiti, essi hanno un’incidenza ovunque (rettifica o rimozione delle informazioni). 36. Infine, la giurisprudenza è stata finora piuttosto vaga sulle esatte condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa essere determinata una competenza «a mosaico» o una competenza basata sul «centro degli interessi». Da un lato, per la competenza «a mosaico», la giurisprudenza della Corte menziona due requisiti: l’informazione contestata deve essere stata accessibile nello Stato membro in oggetto e i diritti della personalità dell’attore devono aver potenzialmente subito una lesione in detto Stato membro ( 19 ). D’altra parte, la competenza basata sul «centro degli interessi» richiede ovviamente qualcosa in più. Tuttavia, forse a causa del fatto che è stata introdotta e confermata in cause in cui il collegamento particolarmente stretto tra la controversia e i giudici del luogo in cui il danno si è concretizzato ( 20 ), ha in effetti portato a collocare il «centro degli interessi della vittima» presso il luogo del domicilio della vittima ( 21 ), la giurisprudenza non fornisce criteri molto dettagliati in termini di specifici fattori o altri elementi di cui occorre tenere conto. B. Specificità della presente causa 37. È in un siffatto contesto giuridico che il giudice del rinvio chiede, anzitutto, se vi possa essere un centro d’interessi per un attore che non sia stato identificato specificamente dalla pubblicazione di cui trattasi. Preferisco utilizzare tale espressione piuttosto che il giro di parole impiegato da giudice del rinvio, il quale dichiara che «[la citata pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] (…) non cont[iene] informazioni direttamente o indirettamente relative a tale specifica persona fisica». Il fatto che un attore sia stato o meno identificato specificamente in una pubblicazione, (i) per nome e cognome o (ii) sulla base di caratteristiche o circostanze personali uniche ( 22 ), dovrebbe costituire una valutazione fattuale relativamente oggettiva. La misura in cui le informazioni pubblicate riguardano una determinata persona fisica rientra in una valutazione (piuttosto soggettiva) che ha luogo su una scala che include già elementi di valutazione delle informazioni fornite e si traduce ben presto in una valutazione sul merito della causa, vale a dire la misura in cui tale persona abbia effettivamente subito un pregiudizio ( 23 ). 38. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede quali siano gli elementi pertinenti che devono essere presi in considerazione per valutare se esista un collegamento sufficiente per far valere la competenza giurisdizionale basata sull’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. 39. In considerazione della natura dei provvedimenti richiesti, il giudice del rinvio si interroga specificamente sulla competenza basata sul «centro degli interessi». Infatti, dinanzi al giudice del rinvio ( 24 ) l’attore chiede tre distinti provvedimenti: il risarcimento pecuniario, il divieto di qualsiasi uso futuro del termine controverso da parte della convenuta e una dichiarazione pubblica di scuse all’attore. Non viene specificato se il risarcimento pecuniario richiesto debba rappresentare la totalità del presunto danno o solamente il danno verificatosi nell’ambito della competenza giurisdizionale dei giudici polacchi. Tuttavia, e in ogni caso, gli altri due provvedimenti assomigliano molto a provvedimenti indivisibili – vale a dire provvedimenti che possono essere concessi solo da un giudice competente sulla base del centro degli interessi dell’attore ( 25 ). 40. Tuttavia, è chiaro che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte esposta nella precedente sezione delle presenti conclusioni, in parallelo rispetto alla potenziale competenza basata sul «centro degli interessi», rimane ancora la competenza basata sull’approccio «a mosaico». 41. Tale parallelismo ha implicazioni piuttosto importanti. A meno che la Corte non intenda rivedere radicalmente, nell’ambito della presente causa, la sua giurisprudenza sulla competenza basata sul «centro degli interessi» o sulla competenza «a mosaico», o soprattutto sulla loro perdurante esistenza parallela, enunciata nella sentenza eDate e confermata recentemente nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 26 ) o, nel fare ciò, magari esaminare più nel dettaglio la sentenza Bier nell’ambito dell’insieme degli illeciti commessi per mezzo di [OSCURATO:PERSONA] ( 27 ), è evidente che, indipendentemente dal fatto che esista o meno, in definitiva, un centro degli interessi della parte (asseritamente) danneggiata in un caso come quello di specie, vi sarà sempre la competenza «a mosaico» a consentire a qualsiasi autorità giurisdizionale nazionale di far valere la propria competenza in relazione alla parte dei provvedimenti divisibili (di certo il risarcimento pecuniario) in relazione al danno causato nel suo territorio. 42. La presente causa dimostra dunque, ancora una volta, perché il perdurante parallelismo dei due tipi di competenza solleva problemi almeno a due livelli. Da un lato, è un esercizio alquanto futile intrattenere dibattiti appassionati su dove esattamente possa trovarsi il centro degli interessi di una parte danneggiata, in un contesto in cui la competenza «a mosaico» sarà in ogni caso disponibile potenzialmente in 27 Stati membri. D’altra parte, fino ad oggi il centro degli interessi è stato di fatto identificato con il luogo del domicilio dell’attore, sulla base della presunzione che si tratterà del luogo in cui la reputazione dell’attore sarà maggiormente lesa. In tale contesto, non è chiaro quale spazio venga lasciato alla discussione sull’eventuale collegamento oggettivo della controversia con il foro di un determinato Stato membro, in quanto la nozione del centro degli interessi è stata costruita intorno alla situazione soggettiva della presunta vittima ( 28 ). Pertanto, in termini pratici, l’unico compito da svolgere consiste nel determinare il luogo del domicilio della vittima, e tale effettivo forum actoris può essere contestato solo se detta vittima ha pochissime interazioni sociali in tale luogo. 43. Non condivido lo stato attuale della giurisprudenza ( 29 ). A mio avviso, un giorno la Corte dovrà rivedere tale giurisprudenza. Tuttavia, non ritengo che il caso di specie sia adeguato a tale riguardo, per un motivo piuttosto semplice: il punto problematico nella presente causa non riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, ma piuttosto il merito della domanda e del contenuto e della natura dei diritti della personalità apparentemente riconosciuti in base al diritto internazionale. Tuttavia, la questione relativa a chi esattamente possa ragionevolmente sostenere di essere una vittima e a quale sia la portata dei diritti (della personalità) che possono essere stati violati da una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] asseritamente diffamatoria riguarda principalmente il merito di una domanda, disciplinata dal diritto nazionale applicabile. Non è (e nelle cause precedenti non è stata) una questione di competenza ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 (o delle disposizioni che l’hanno preceduto). 44. Per tali motivi, suggerirei alla Corte di adottare un approccio restrittivo e minimalista alla presente causa. In sostanza, il caso di specie riguarda un solo aspetto: per quanto riguarda i provvedimenti indivisibili, ossia il divieto di utilizzare in futuro una determinata dichiarazione e la pubblicazione di una dichiarazione di scuse, l’applicabilità del criterio del centro degli interessi di una parte asseritamente lesa da una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] è esclusa dal fatto che detta persona non sia nominativamente indicata nella pubblicazione di cui trattasi? C. Essere o non essere nominativamente indicati: è rilevante affinché si verifichi il danno di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012? 45. La convenuta e la Commissione hanno sostenuto, in sostanza, che le vittime di presunte violazioni dei diritti della personalità dovrebbero poter adire le autorità giurisdizionali del luogo ove hanno il centro degli interessi solo se esse sono state nominativamente indicate nella pubblicazione in esame. Le due parti del procedimento hanno avanzato una serie di argomenti su come distinguere i fatti del caso di specie da quelli delle cause eDate e [OSCURATO:PERSONA]. Essi mettono in guardia contro la pericolosa espansione della competenza giurisdizionale internazionale che potrebbe verificarsi se la competenza basata sul «centro degli interessi» fosse possibile non solo per i singoli chiaramente individuati da una pubblicazione, ma anche per ulteriori membri non definiti di gruppi nazionali, etnici, religiosi o di altro tipo ai quali viene fatto un riferimento meramente indiretto in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA]. 46. Quanto alla regola che entrambe le parti propongono alla Corte di formulare, l’approccio suggerito è in sostanza il seguente: dal momento che l’attore non è stato nominativamente indicato nella pubblicazione in oggetto, l’editore non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che la pubblicazione potesse arrecare pregiudizio all’attore. Pertanto, al fine di stabilire la competenza basata sul «centro degli interessi», è necessario che il (potenziale) attore sia nominativamente indicato nella pubblicazione. 47. Concordo con tali due parti del procedimento riguardo alla prima affermazione, benché da un diverso punto di vista: un ragionevole grado di prevedibilità da parte dell’editore riguardo al luogo in cui la sua pubblicazione potrebbe cagionare danni è indubbiamente un elemento necessario. Dovrebbe essere il limite esterno per definire qualsiasi luogo in cui il danno potrebbe essersi concretizzato. Tuttavia, come spiegherò nella prossima sezione (D), ciò non significa, o di certo non significava nella presente giurisprudenza, che la competenza giurisdizionale internazionale sia limitata ai luoghi che l’editore abbia soggettivamente previsto. Inoltre, esiste una differenza tra la prevedibilità oggettiva del danno che una particolare affermazione potrebbe cagionare e la prevedibilità dell’identità di uno specifico attore. 48. Tuttavia, per quanto riguarda la seconda tesi sostenuta dalla convenuta e dalla Commissione, non sono d’accordo sull’esistenza di una regola secondo cui, perché vi possa essere una competenza basata sul «centro degli interessi» di una presunta vittima, quest’ultima dovrebbe essere nominativamente indicata nella pubblicazione in oggetto. 49. Anzitutto, è vero che determinare la competenza in base al «centro degli interessi» non è possibile in qualsiasi circostanza. Potrebbe semplicemente non esistere tale centro in un determinato caso. Tuttavia, lo stesso vale anche in situazioni in cui le persone sono state in effetti nominativamente indicate in una pubblicazione ( 30 ). 50. Per il resto, concordo certamente sul fatto che ci debba essere una correlazione naturale: se una persona è stata nominativamente indicata o è stata altrimenti singolarmente individuata in modo chiaro in una pubblicazione, è lecito supporre che l’editore avrebbe dovuto sapere o almeno supporre con diligenza ( 31 ) che è probabile che tale persona avesse un centro degli interessi in qualche luogo ( 32 ). Per contro, l’editore di contenuti che non facciano alcun riferimento ad una determinata persona solo in rari casi si troverà in tale situazione. Tuttavia, ciò esclude la possibilità che tale editore possa comunque mettere in rete contenuti molto probabilmente percepiti, secondo ogni ragionevole interpretazione, come tali da cagionare danno in un luogo chiaro e prevedibile? 51. È impossibile identificare un criterio univoco che possa fungere da norma chiara sulla competenza giurisdizionale a tale riguardo. Tuttavia, ciò è logico in considerazione della natura dell’illecito di cui trattasi: in circostanze normali, un’azione diffamatoria richiede la valutazione caso per caso di una dichiarazione interpretata alla luce del suo contesto e misurata in base all’impatto negativo che essa ha avuto sui diritti tutelati del singolo. Infatti, nell’ambito di una siffatta valutazione, alcune dichiarazioni sono troppo distanti per provocare un danno percepibile alla reputazione di una persona. Altre potrebbero avere uno stretto e doloroso rapporto con determinate persone, anche se non singolarmente individuate. Si tratta di una scala e non di contenitori sigillati ermeticamente. I seguenti esempi possono aiutare a illustrare tale aspetto. 52. Anzitutto, si immagini una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] che contiene un’affermazione diffamatoria riguardante un familiare di una persona: un marito, una moglie, un figlio o un genitore. Ai fini dell’esempio in oggetto, si supponga che l’affermazione diffamatoria concerna il marito di tale persona. Pertanto, si immagini un articolo diffamatorio pubblicato in relazione al marito, in cui quest’ultimo è nominativamente indicato ma non lo è nessun’altra persona. Il marito decide, per qualsivoglia motivo, di non intentare una causa. Tuttavia, è evidente alle persone che lo circondano, compresa sua moglie, che egli ha sofferto a causa di tale dichiarazione. Se la moglie decidesse di avviare un’azione in nome proprio per il danno morale causatole dalla pubblicazione di detto articolo, sempre che il diritto nazionale le attribuisca la legittimazione ad agire, tale soggetto potrebbe non basarsi sul proprio centro degli interessi? 53. In secondo luogo, che ne è delle osservazioni diffamatorie mosse riguardo a un gruppo di persone, che, sebbene non nominativamente indicate, potrebbero con un certo impegno essere identificate (sebbene l’editore possa non essere nella condizione di conoscerle tutte)? Si prenda ad esempio un gruppo di persone legate sotto il profilo professionale, culturale (dipendenti di una certa azienda, membri di un’associazione o di un circolo) o geografico (abitanti di un dato luogo o di una data città). Si immagini una dichiarazione offensiva contenuta in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] in relazione a un siffatto gruppo di persone. 54. In terzo luogo, ancora più avanti lungo la scala vi sono i membri di una comunità più ampia, legati tra loro dalle loro caratteristiche comuni, siano esse attinenti alla cittadinanza, all’etnia, alla razza, al genere, all’orientamento sessuale, e così via. Che dire dei membri di una siffatta comunità che si ritengano offesi da talune affermazioni pubblicate su [OSCURATO:PERSONA]? Il fatto che non siano singolarmente individuate per mezzo del nome esclude che le pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA] possano essere percepite come tali da arrecare loro pregiudizio? Ciò significa che dette persone non possono, per definizione, invocare il loro centro degli interessi? 55. Vi sono due variabili comuni a tutti gli scenari. Anzitutto, non esistono caselle o confini ben delineati. Al contrario, vi è semplicemente un continuum fluido di possibili «gradi di individualizzazione» da valutare alla luce dell’infinità varietà fattuale dei casi, quando si esamina una data dichiarazione valutata nel suo contesto in relazione a un particolare attore. In secondo luogo, la questione se in uno di tali casi una persona abbia la legittimazione ad intentare tale causa o se detta persona possa addirittura avere lo status di «vittima», e in relazione a quali diritti (della personalità), rientra nell’ambito di applicazione del diritto nazionale applicabile. 56. Una siffatta diversità basata sui casi non può essere efficacemente soppiantata da una norma relativa alla competenza giurisdizionale internazionale la quale stabilisca che, se una persona non è stata nominativamente indicata in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] o almeno non è stata singolarmente individuata dalla stessa in maniera adeguata ( 33 ), determinare la competenza giurisdizionale di norma basata su una valutazione preliminare per stabilire se un danno si è concretizzato o possa concretizzarsi nei confronti di tale persona in detto foro, non sarebbe più possibile di per sé. Ciò rappresenterebbe uno strumento troppo grossolano e inadeguato in relazione a una serie di casi. Un criterio unico (un soggetto è stato nominativamente indicato) verrebbe utilizzato come un indicatore molto inaffidabile per una valutazione alquanto diversa (una determinata pubblicazione ha provocato danni in un determinato foro). 57. Di conseguenza, non ritengo opportuno che la Corte adotti una norma sulla competenza come quella proposta dalla convenuta e dalla Commissione. Piuttosto che tentare di delineare una distinzione chiara tra i casi in cui una parte è stata singolarmente individuata e i casi in cui ciò non è avvenuto, la Corte dovrebbe invece ricordare la necessità della prevedibilità oggettiva del foro e della competenza giurisdizionale, nonché i potenziali criteri che devono essere presi in considerazione in una siffatta valutazione, aspetto che ora esaminerò. D. Elemento fondamentale: ragionevole e oggettiva prevedibilità di eventuali danni cagionati 58. La questione fondamentale ai fini della nozione di prevedibilità è: cosa esattamente dovrebbe essere prevedibile? Il luogo in cui il danno si è concretizzato o potrebbe concretizzarsi (la seconda parte della sentenza Bier in generale) o semplicemente il luogo in cui una vittima effettiva ha il suo centro degli interessi (in altri termini, solo un piccolo sottoinsieme della questione generale del danno)? 59. L’attore e la Commissione sottolineano correttamente che la prevedibilità della competenza è un requisito generale del regolamento n. 1215/2012. Essa è infatti sancita nei considerando 15 e 16, in forza dei quali qualsiasi deroga al principio della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto ( 34 ), vale a dire eventuali fori alternativi, deve essere «basat[a] sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione». 60. Tuttavia, è necessario seguire una linea di ragionamento piuttosto lunga per passare da tale concezione a quella suggerita nella presente causa: (i) la convenuta non sarebbe stata in grado di prevedere la competenza dei giudici polacchi in quanto la pubblicazione di cui trattasi non indicava nominativamente l’attore; (ii) la convenuta sarebbe quindi stata completamente ignara dell’identità dell’attore; (iii) la convenuta non era dunque in grado di conoscere il suo domicilio; e (iv) la convenuta non avrebbe di conseguenza potuto ragionevolmente prevedere dove potesse trovarsi il centro degli interessi dell’attore. 61. Sono d’accordo sul fatto che una siffatta linea di ragionamento potrebbe effettivamente essere determinata se si riducesse l’aspetto della prevedibilità del foro alla sola questione dell’identità e del domicilio dell’attore . Non si tratta, tuttavia, della «prevedibilità» a cui sembrano mirare i citati considerando. Detta prevedibilità doveva essere garantita da un collegamento stretto tra la controversia e l’autorità giurisdizionale, ossia un collegamento oggettivo tra la controversia e il foro nell’interesse dalla buona amministrazione della giustizia. 62. Non posso che condividere il fatto che, per quanto riguarda la localizzazione del centro degli interessi, la prevedibilità oggettiva di ciò che potrebbe essere meglio definito «il centro di gravità» di una controversia sembra essersi ridotta alla determinazione del luogo del domicilio della vittima ( 35 ). Tuttavia, a mio avviso, la Corte non dovrebbe proseguire su tale via, creando altre norme che si discostano ulteriormente da quella che dovrebbe essere la valutazione effettiva. In parole povere, la ragionevole prevedibilità del centro di gravità di una controversia non dovrebbe essere effettivamente sostituita dalla conoscenza, da parte dell’editore, del luogo del domicilio della vittima. Ancora una volta, pur essendo pienamente d’accordo sulla necessità che le norme sulla competenza siano prevedibili, non ritengo che una siffatta riduzione favorisca il tipo di prevedibilità a cui mirava il regolamento n. 1215/2012. 63. Anzitutto, la valutazione di eventuali diritti della personalità implica almeno due considerazioni: non solo la situazione fattuale o sociale della parte danneggiata e il danno causatole (dunque il lato della vittima) ma anche, e soprattutto, la natura, il contenuto e la portata di una particolare dichiarazione collocata nel suo giusto contesto (il lato della dichiarazione nonché della portata e dell’impatto della stessa). È nel punto in cui si incrociano le due considerazioni in oggetto che occorre valutare la prevedibilità della competenza giurisdizionale, non semplicemente rispetto alla prevedibilità o anche alla conoscenza del domicilio della vittima. 64. A tale riguardo, non posso che sottoscrivere ancora una volta ( 36 ) la posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha di fatto evidenziato l’importanza della prevedibilità e della certezza del diritto in un siffatto contesto ( 37 ). Il tipo di prevedibilità doveva tuttavia essere garantito individuando il centro (oggettivo) di gravità del conflitto e non solo il centro (soggettivo) di interessi della vittima . L’avvocato generale ha pertanto proposto che tale criterio del «centro di gravità» sia costituito da due elementi cumulativi , uno focalizzato sull’attore e l’altro sulla natura delle informazioni oggetto di controversia ( 38 ). Gli organi giurisdizionali di uno Stato membro sarebbero competenti soltanto se esso fosse il luogo in cui l’attore ha il proprio centro di interessi e se «le informazioni oggetto di controversia [fossero] espresse in modo tale da far ragionevolmente prevedere che queste risultino oggettivamente rilevanti all’interno di [tale Stato membro]» ( 39 ). 65. È peraltro vero che finora la Corte sembra essersi concentrata esclusivamente sul primo dei due fattori (la situazione dell’attore), mentre ha taciuto completamente sul secondo fattore (la natura e il contenuto del materiale che si asserisce abbia causato il danno). Tuttavia, tale silenzio non deve essere necessariamente interpretato come un esplicito rifiuto della rilevanza del secondo criterio. Occorre tener presente che sia nella causa eDate sia nella causa [OSCURATO:PERSONA], gli attori sono stati nominativamente indicati, nelle pubblicazioni in esame. Si poteva quindi presumere semplicemente che le informazioni fossero dunque oggettivamente rilevanti nel luogo del domicilio degli attori e che non fosse necessario soffermarsi dettagliatamente sul contenuto e sulla natura del materiale in oggetto. 66. In tale prospettiva, il punto di partenza consiste nella natura, nel contenuto e nella portata del materiale di cui trattasi, valutati in relazione a una persona specifica, ossia l’attore che propone un’azione. Una determinata dichiarazione, analizzata nel suo giusto contesto, potrebbe essere considerata causa di danno per il suddetto attore in un luogo specifico? La prevedibilità perseguita è la ragionevole prevedibilità di un determinato foro in considerazione di una particolare dichiarazione. Essa non può essere ridotta alla conoscenza ex ante dell’identità di un particolare attore e del suo domicilio. 67. In secondo luogo, se si riconosce che spetta principalmente al diritto nazionale definire il contenuto dei diritti della personalità e ogni possibile impatto su di essi e che ciò che conta affinché una dichiarazione cagioni un danno non è semplicemente la conoscenza dell’identità dell’attore, ma soprattutto il contenuto e la natura della dichiarazione, allora si può immaginare che una dichiarazione «geograficamente determinata» possa cagionare (principalmente) pregiudizio nel luogo «geograficamente determinato» a cui fa riferimento. Se qualcuno mette in rete una dichiarazione in cui si afferma che tutti gli abitanti della città X sono ladri di automobili o che l’unica attività lavorativa in cui le donne di Y eccellono è la prostituzione, sarebbe sorprendente se gli abitanti della città X o le donne di Y contestassero tali dichiarazioni ( 40 )? 68. In terzo luogo, la questione dell’intenzione soggettiva dell’editore in relazione alla pubblicazione effettiva che arreca pregiudizio è collegata a detto elemento. Tuttavia, non è necessario che il sito [OSCURATO:PERSONA] su cui si è verificata la violazione sia specificamente diretto verso il pubblico dello Stato membro in esame. Benché una siffatta intenzione soggettiva sia richiesta ad esempio dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012 ( 41 ), essa creerebbe problemi a livello probatorio ove si applicasse al di fuori del settore dei contratti con i consumatori. Essa sarebbe altresì incompatibile, come correttamente evidenziato dal governo polacco, con la diversa formulazione (rispettivamente) dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, in ogni caso, ciò non avrebbe molto senso in considerazione della natura dell’illecito di cui trattasi nel caso di specie. Infatti, la Corte è già giunta ad una conclusione analoga quando ha rifiutato di applicare un criterio simile per controbilanciare la competenza «a mosaico» in cause concernenti la violazione di diritti di proprietà intellettuale ( 42 ). 69. Vorrei mettere parimenti in guardia contro l’introduzione, in sostanza, di un «criterio di intenzionalità» nell’ambito degli illeciti commessi su [OSCURATO:PERSONA] ( 43 ). La volontà soggettiva dell’editore al momento della pubblicazione, se effettivamente riconoscibile, può essere utilizzata soltanto come indicazione. Essa non è tuttavia determinante. Per contro, ciò che rileva è se, come dedotto da una serie di «indizi» oggettivi, si sarebbe potuto ragionevolmente prevedere che le informazioni distribuite nell’edizione elettronica avessero un «interesse notiziabile» in un determinato territorio, invitando i lettori ad accedervi. Tali criteri potrebbero di fatto includere elementi come il contenuto della pubblicazione, il nome di dominio di primo livello della pagina web, la sua lingua, la sezione della pagina nella quale viene diffuso il contenuto, le parole chiave fornite ai motori di ricerca o i registri di accesso alla pagina ( 44 ). 70. Tuttavia, dal momento che dette considerazioni si applicano alla parte della sentenza Bier riguardante l’impatto, vale a dire il luogo in cui il danno si è concretizzato, è in effetti logico che esse si concentrino sul conseguente impatto oggettivo di una determinata pubblicazione dal punto di vista del pubblico, piuttosto che riguardare principalmente le intenzioni originali e piuttosto soggettive di un editore. È in tale prospettiva che, in linea con il considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, occorre valutare un chiaro collegamento oggettivo tra la controversia e il foro , che giustifica quindi l’attribuzione di competenza, come contrappeso rispetto alla portata virtualmente illimitata dei contenuti su [OSCURATO:PERSONA] ( 45 ). 71. In quarto luogo, tenendo presente tale concezione di prevedibilità, si potrebbero offrire alcune indicazioni per assistere il giudice del rinvio in relazione ai criteri elencati nella seconda questione. Infatti, i primi due criteri menzionati dal giudice del rinvio hanno una certa rilevanza ai fini di tale valutazione: il pubblico a cui ci si rivolge e la lingua della pubblicazione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la convenuta e in linea con gli argomenti già esposti nella presente sezione, il pubblico è da intendersi come oggettivo . In altre parole, si tratta del pubblico che può essere interessato a tali informazioni e che può avervi accesso, ma non del pubblico soggettivamente definito da piani aziendali, dal tipo e dal numero di titoli su un sito [OSCURATO:PERSONA] o dalla soggettiva percezione dell’editore. 72. Per contro, è difficile comprendere in che modo gli altri due criteri menzionati dal giudice del rinvio abbiano a che fare con il raggiungimento di una decisione sulla questione della competenza giurisdizionale internazionale, anziché costituire elementi relativi al merito di una siffatta domanda. Ciò vale in particolare per la proposta di tenere conto del «periodo durante il quale l’informazione controversa è stata accessibile al pubblico su [OSCURATO:PERSONA]» o della «situazione individuale dell’attore». Entrambi gli elementi di cui trattasi sono indubbiamente importanti ai fini della valutazione del danno cagionato dalla pubblicazione alla reputazione della parte asseritamente danneggiata. Tuttavia, il loro ruolo è molto più limitato, se del caso, per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, in quanto l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 si limita a prevedere che il danno di cui l’attore chiede il risarcimento sia avvenuto nel foro. 73. Infine, in quinto luogo, spetta in ultima analisi al giudice del rinvio valutare tutti gli elementi di cui trattasi. Tuttavia, a livello di competenza giurisdizionale internazionale, il tema della prevedibilità dovrebbe essere correttamente qualificato come la questione se una specifica dichiarazione, in considerazione della natura, del contesto e della portata della stessa, avrebbe potuto cagionare un danno a un determinato attore in un determinato territorio. Ciò concerne pertanto chiaramente la prevedibilità di un determinato foro. Esso non dovrebbe ridursi alla questione se un particolare editore conoscesse o avrebbe potuto conoscere il domicilio di una possibile vittima nel momento in cui il materiale è stato caricato su [OSCURATO:PERSONA]. 74. Valutato in tale prospettiva e sulla base dei fatti presentati dinanzi alla Corte, è in effetti difficile suggerire che un editore in [OSCURATO:PERSONA], pubblicando su [OSCURATO:PERSONA] la locuzione «campo di sterminio polacco di Treblinka», non avrebbe potuto assolutamente prevedere che qualcuno in Polonia avrebbe contestato una simile dichiarazione. Non era dunque forse inimmaginabile che «il luogo in cui il danno si è concretizzato» a seguito di tale dichiarazione potesse essere situato in detto territorio, soprattutto tenuto conto del fatto che la dichiarazione di cui trattasi era pubblicata in una lingua ampiamente compresa al di fuori del suo territorio nazionale. In tale logica, se è vero che spetta in ultima analisi al giudice nazionale esaminare tutti gli elementi di cui trattasi, è difficile comprendere come la competenza di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 possa essere assiomaticamente esclusa. E. Competenza giurisdizionale (internazionale) e diritto (nazionale) applicabile 75. Tutto considerato, non era forse del tutto imprevedibile che se a seguito della pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] di una dichiarazione come quella di cui al procedimento principale si dovesse verificare un danno, esso potrebbe essere determinato dal riferimento geografico o nazionale ivi contenuto. Nell’ambito della presente causa, vale la pena rilevare che, in considerazione della dichiarazione in esame, della natura e della durata della stessa e del contesto in cui è stata pubblicata su [OSCURATO:PERSONA], i diritti della personalità individuale di una qualsiasi persona avrebbero potuto ragionevolmente essere violati da detta dichiarazione o, a tale riguardo, essere lesi sul piano individuale. 76. Tuttavia, tali aspetti riguardano di fatto il diritto nazionale applicabile e non sono ancora stati esaminati dal giudice del rinvio. Essi vertono sulla questione se, nel caso di specie, possa essere accolta la pretesa dell’attore di essere stato effettivamente danneggiato dall’uso dell’espressione «campo di sterminio polacco». Non si tratta tanto di una questione di competenza giurisdizionale internazionale quanto di una questione di merito o del potenziale impatto sul merito, se valutata separatamente o come questione preliminare in relazione alla legittimazione ad agire. 77. È pur vero che non è sempre facile mantenere una separazione netta tra gli aspetti legati alla competenza giurisdizionale e quelli attinenti al merito di una causa. Inoltre, nello specifico contesto delle pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA] e delle violazioni dei diritti della personalità, la competenza giurisdizionale internazionale con ogni probabilità determinerà anche il diritto applicabile. A differenza di ciò che avviene in altri settori del diritto in materia di responsabilità civile, non vi è alcuna norma armonizzata sul conflitto di leggi per controversie relative alla violazione di diritti della personalità ( 46 ). Di conseguenza, ogni autorità giurisdizionale competente applicherà la propria norma di conflitto di leggi, che probabilmente la porterà ad applicare il proprio diritto sostanziale, soprattutto perché in tale fase si ritiene che il danno o la parte rilevante dello stesso si siano concretizzati all’interno del suo territorio. 78. Ciò non significa, tuttavia, che «tutto è accettabile» al livello del diritto applicabile per quanto concerne la potenziale violazione dei diritti della personalità da parte di una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] nel mercato interno. A titolo conclusivo, vorrei menzionare due punti che potrebbero essere potenzialmente rilevanti a tale riguardo per il giudice del rinvio. 79. Anzitutto, può essere utile ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE ( 47 )«fatte salve le deroghe autorizzate secondo le condizioni di cui al suddetto art[icolo] 3, n. 4, (…) osta a che il prestatore di un servizio del commercio elettronico sia soggetto a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale in vigore nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore» ( 48 ). 80. Nella sentenza Papasavvas, la Corte ha chiarito che l’articolo 3 di detta direttiva si applica anche alle società dell’informazione, anche se i loro proventi derivano unicamente dalle pubblicità, nonché al regime nazionale di responsabilità civile per diffamazione in relazione alla loro attività ( 49 ). 81. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, il fatto che la direttiva 2000/31 sembri essere applicabile a cause come la presente non costituisce un argomento contro la competenza delle autorità giurisdizionali polacche. Tuttavia, esso limita chiaramente qualsiasi autorità giurisdizionale dell’Unione a cui la competenza sia attribuita ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 in relazione a un prestatore stabilito in un altro Stato membro sotto il profilo dell’esito sostanziale di una siffatta causa. Qualsiasi autorità giurisdizionale, ivi compresi i giudici polacchi, deve pertanto verificare che l’applicazione del suo diritto nazionale in materia di diffamazione non assoggetti la convenuta a requisiti più rigorosi di quelli in vigore nel luogo di stabilimento della convenuta ( 50 ) (nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]), sempre che non sia applicabile nessuna eccezione prevista dall’articolo 3 della direttiva 2000/31 ( 51 ). 82. In secondo luogo, qualsiasi decisione adottata da un giudice competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, vale a dire, per definizione, in una situazione in cui il convenuto non è domiciliato in tale territorio, dovrebbe essere riconosciuta in un altro Stato membro, generalmente nello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, per essere esecutiva nei suoi confronti. In tal caso, un convenuto potrebbe sostenere che siffatto riconoscimento è manifestamente contrario all’ ordine pubblico di detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. 83. In una situazione del genere, sarebbe, a mio avviso, del tutto ipotizzabile che un’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto rifiutasse di riconoscere tale decisione per una ragione molto semplice. Il diritto (e la giurisprudenza) nazionale applicabili utilizzati per giungere a siffatta decisione si discostano notevolmente da quella che potrebbe essere considerata parte della comune concezione europea dei diritti della personalità. 84. Su detti aspetti vi è senza dubbio una diversità negli Stati membri. Tuttavia, l’elemento che caratterizza i diritti della personalità è che essi sono effettivamente personali : devono essere oggetto di una valutazione individuale e contestuale in relazione ad una determinata persona e alla sua dignità, il che comporta una valutazione caso per caso del coinvolgimento individuale e del danno. Il diritto (e la giurisprudenza) nazionale applicabili nel procedimento principale ( 52 ) sembrano sostituire detta concezione comune con quella che sembra essere una presunzione giuridica nazionalistica e generalizzata, o piuttosto una finzione: la personalità di un cittadino polacco è costituita dalla sua identità e dignità nazionale, o dal diritto al rispetto della verità storica sulla nazione polacca, mentre un sopravvissuto polacco ai campi di sterminio nazisti è danneggiato da dichiarazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale ( 53 ). Gli errori collettivi passati di una nazione sono definiti come un’offesa collettiva presente e futura per un’altra nazione, essendo l’appartenenza a una nazione, a quanto pare, più importante del singolo. 85. Inoltre, vi possono essere naturalmente ulteriori riserve che scaturiscono dall’ordine pubblico dello Stato membro richiesto, come l’adeguato equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela dei diritti della personalità o la proporzionalità in termini di provvedimenti previsti ( 54 ). 86. Tuttavia, il punto fondamentale della presente sezione, nonché delle intere conclusioni, è che qualsiasi riserva sul contenuto di siffatte decisioni riguarda il merito di tale causa e non certo la questione della competenza giurisdizionale internazionale. Comprendo perché si possa avere la tentazione, nell’ambito del caso di specie, di creare una norma in base a cui solo le persone nominativamente indicate in una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] possano invocare una competenza giurisdizionale basata sul «centro degli interessi». Tuttavia, come ho cercato di spiegare nelle sezioni precedenti delle presenti conclusioni, un siffatto approccio apparentemente «semplice» creerebbe solo problemi futuri in un settore del diritto già sotto pressione. 87. Ciò premesso, come ho tuttavia provato a illustrare nella presente sezione conclusiva, non vi è di fatto nessuna esigenza pratica di creare siffatte norme ad hoc. Le questioni relative ai problemi di merito di tali decisioni nazionali possono essere trattate in modo valido e preciso nelle seguenti sedi: sul piano del merito di una siffatta domanda, da parte del giudice nazionale che si è pronunciato sulla domanda iniziale, se detto giudice è convinto che al giudizio pendente dinanzi ad esso fosse applicabile la direttiva 2000/31 e/o, eventualmente, da un giudice in un altro Stato membro in cui si dovesse chiedere il riconoscimento di tale decisione, applicando l’eccezione dell’ordine pubblico prevista dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. V. Conclusione 88. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) come segue: – L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che la determinazione della competenza giurisdizionale basata sul centro degli interessi non richiede che il contenuto asseritamente dannoso pubblicato su [OSCURATO:PERSONA] indichi nominativamente una determinata persona. – Tuttavia, per determinare la competenza giurisdizionale ai sensi dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, il giudice nazionale deve verificare l’esistenza di uno stretto collegamento tra detto giudice e la controversia di cui trattasi, garantendo così la buona amministrazione della giustizia. Nel particolare contesto delle pubblicazioni su [OSCURATO:PERSONA], il giudice nazionale deve garantire che, in considerazione della natura, del contenuto e della portata dello specifico materiale pubblicato su [OSCURATO:PERSONA], valutato e interpretato nel suo giusto contesto, vi sia un ragionevole grado di prevedibilità del potenziale foro sotto il profilo del luogo in cui possa verificarsi il danno cagionato da tale materiale. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) V. sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 ), e del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 ). ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 ). ( 4 ) Tale governo fa riferimento, inter alia, alle sentenze del Sąd Okręgowy w Olsztynie (Tribunale regionale di Olsztyn, Polonia) del 24 febbraio 2015, causa n. I C 726/13; del Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Corte d’appello di Bialystok, Polonia) del 30 settembre 2015, causa n. I ACa 403/15; del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia) del 31 marzo 2016, causa n. I ACa 971/15; del Sąd Apelacyjny w Krakowie (Corte d’appello di Cracovia, Polonia) del 22 dicembre 2016, causa n. I ACa 1080/16; e del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia) del 28 dicembre 2018, causa n. I C 2007/13. ( 5 ) Il giudice del rinvio menziona altresì, a tale riguardo, la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia) del 9 settembre 2019, causa n. I ACz 509/19, pronunciata in una causa simile nei confronti di un’altra società tedesca. ( 6 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 ). ( 7 ) A cominciare dalla sentenza del 30 novembre 1976, Bier ( 21/76 , EU:C:1976:166 , punto 19 ). ( 8 ) Sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. ( C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punto 33 ). ( 9 ) Nel dettaglio, v. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 , paragrafo 28 con ulteriori riferimenti). ( 10 ) Sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. ( C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punti da 28 a 31 ). ( 11 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 47 ). ( 12 ) Ibidem, punto 48. Il corsivo è mio. ( 13 ) Ibidem. ( 14 ) Ibidem, punto 52. ( 15 ) Mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 ). ( 16 ) Sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 47 ). ( 17 ) Ibidem, punto 48. ( 18 ) Naturalmente, oltre alla «piena» competenza giurisdizionale riguardante tutti i provvedimenti che sarebbero sempre disponibili nel luogo del domicilio del convenuto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 – v. altresì sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punti 42 e 43 ). ( 19 ) V. sentenze del 7 marzo 1995, Shevill e a. ( C‑68/93 , EU:C:1995:61 , punti 30 e 33 ); del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 51 ); e del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 47 ). V. anche, nell’ambito della violazione dei diritti d’autore, sentenza del 22 gennaio 2015, Hejduk ( C‑441/13 , EU:C:2015:28 , punto 34 ). ( 20 ) Sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata). ( 21 ) Ibidem, punto 33. ( 22 ) A titolo d’esempio: conta poco se una pubblicazione su [OSCURATO:PERSONA] potenzialmente contenente dichiarazioni poco lusinghiere su una persona si riferisce a (i) [OSCURATO:PERSONA] o (ii) quel ceco pazzo che attualmente esercita la funzione di avvocato generale presso la Corte di giustizia. In entrambi i casi, non vi è alcun dubbio che l’autore delle presenti conclusioni sarebbe identificato specificamente , anche se, nel secondo scenario, non indicato (direttamente) per mezzo del nome. ( 23 ) Quest’ultimo fatto è confermato dalla giurisprudenza nazionale sopra menzionata (paragrafi da 8 a 10 delle presenti conclusioni), che sembra creare una presunzione legale, o piuttosto una finzione giuridica, in base a cui un determinato tipo di pubblicazione riguarda un determinato gruppo di persone. ( 24 ) V. paragrafo 16 delle presenti conclusioni. ( 25 ) A differenza dei giudici potenzialmente aditi sulla base della competenza «a mosaico» in relazione al danno che si verifica sul loro territorio (v. paragrafi 35 e 36 delle presenti conclusioni). Ancora una volta, la «piena» competenza relativa a tutti i provvedimenti sarebbe anche disponibile nel luogo del domicilio del convenuto sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012. ( 26 ) In senso critico sulla giurisprudenza della Corte nel contesto di cui trattasi, v., ad esempio, Hess, B., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] of the CJEU», [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] and by [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Baden-Baden, 2015, pag. 106; Reymond, M., «The ECJ eDate Decision: A [OSCURATO:PERSONA]», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA] , vol. XIII, SELP, 2011, pagg. 502 e 503; Stadler, A., «Anmerkung zu EuGH, Urteil v. 17. 10. 2017 – C‑194/16 [OSCURATO:PERSONA] OÜ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] AB», Juristenzeitung , vol. 73, 2018, pag. 98. ( 27 ) V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni. Più recentemente, v., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation ( C‑343/19 , EU:C:2020:253 , paragrafi da 46 a 48 ). Nella dottrina giuridica, che raccomanda l’abrogazione della parte dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 relativa al luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, nella totalità dei casi riguardanti [OSCURATO:PERSONA], v., ad esempio, Lutzi, T., «[OSCURATO:PERSONA] in EU [OSCURATO:PERSONA] – Developing a [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] , vol. 66, 2017, pagg. da 710 a 712. ( 28 ) Sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 ), che indica, al punto 33, tale luogo come il «centro degli interessi della vittima » (il corsivo è mio), e non il centro degli interessi (o piuttosto, più correttamente, il centro di gravità) della controversia . ( 29 ) Come ritengo di aver chiarito nelle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 ), in cui invitavo la Grande Sezione della Corte a rivedere la sentenza eDate. ( 30 ) V. sentenza del 17 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:766 , punto 43 ). ( 31 ) In realtà, la pubblicazione di contenuti relativi a una persona non garantisce affatto la conoscenza, da parte dell’editore, del luogo in cui si trova il centro degli interessi di tale persona. Ciò denota piuttosto diligenza. ( 32 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 50 ). ( 33 ) Pur restando particolarmente difficile comprendere dove venga quindi tracciata la linea dell’essere «singolarmente individuati in maniera adeguata» da una pubblicazione, se si riconosce la possibilità che, pur non essendo nominativamente indicati, si possa comunque essere chiamati in causa. ( 34 ) V. altresì sentenza del 19 febbraio 2002, Besix ( C‑256/00 , EU:C:2002:99 , punto 52 ). ( 35 ) Esposto nei paragrafi 36 e 42 delle presenti conclusioni. ( 36 ) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑194/16 , EU:C:2017:554 , paragrafi da 99 a 103 ). ( 37 ) Conclusioni nelle cause riunite eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:192 , paragrafo 58 ). ( 38 ) Ibidem, paragrafi da 59 a 66. ( 39 ) Ibidem, paragrafo 60. ( 40 ) D’altra parte, per quanto riguarda le dichiarazioni «geograficamente determinate», si potrebbe suggerire che tramite dette dichiarazioni la reputazione degli abitanti della città X o delle donne di Y possa essere effettivamente pregiudicata soltanto in luoghi diversi dalla città X o da persone diverse dalle donne di Y, in quanto gli abitanti di X o le donne di Y probabilmente sanno che le dichiarazioni in oggetto non sono veritiere, ovviamente ad eccezione dei ladri di automobili della città X e delle donne di Y che prestano tali specifiche forme di servizio. Tuttavia, detto interessante ragionamento potrebbe portare alla conclusione che, richiamando fortemente la filosofia dell’esternismo di [OSCURATO:PERSONA], l’unico luogo in cui le dichiarazioni geograficamente determinate possono pregiudicare qualcuno è al di fuori dell’area a cui esse si riferiscono. In alternativa, si può altresì suggerire che nell’ambito di dette aree, le uniche persone la cui reputazione potrebbe effettivamente essere influenzata da tali dichiarazioni sono coloro che non appartengono ai gruppi (professionali) individuati dalle relative dichiarazioni, il che rende il mancato avvio di un’azione avverso una siffatta dichiarazione anche un indiretto atto di autoincriminazione. ( 41 ) Il medesimo criterio può essere individuato nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( GU 2008, L 177, pag. 6 ). V. sentenza del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑585/08 e C‑144/09 , EU:C:2010:740 ) per la sua interpretazione in materia di casi relativi a [OSCURATO:PERSONA]. ( 42 ) V. sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney ( C‑170/12 , EU:C:2013:635 , punto 42 ), e del 22 gennaio 2015, Hejduk ( C‑441/13 , EU:C:2015:28 , punti 32 e 33 ). ( 43 ) V. già le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:192 , paragrafo 62 ). ( 44 ) Ibidem, paragrafi da 63 a 65. ( 45 ) V., in generale, sulla giurisprudenza della Corte e a favore dell’introduzione di un approccio analogo nei casi relativi a [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, Auda, A.G.R., «A proposed solution to the problem of libel tourism», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 12, 2016, pagg. 115 e 116; Reymond, M., «Jurisdiction in case of personality torts committed over the [OSCURATO:PERSONA]: a proposal for a targeting test», Yearbook of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 14, 2012/13, pagg. da 217 a 221; o Lutzi, T., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, punti 5.85, 5.87 e 5.88. ( 46 ) Il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) ( GU 2007, L 199, pag. 40 ), non prevede una norma armonizzata sul conflitto di leggi. Violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione, sono stati espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g). ( 47 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ( GU 2000, L 178, pag. 1 ). ( 48 ) Sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. ( C‑509/09 e C‑161/10 , EU:C:2011:685 , punto 67 ). ( 49 ) Sentenza dell’11 settembre 2014, Papasavvas ( C‑291/13 , EU:C:2014:2209 , punti da 27 a 29 e 32 ). ( 50 ) V. inoltre, ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], P., Conflict of Laws and the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, punti da 3.141 a 3.144; e Lutzi, T., [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2020, punti 4.17 e 4.18. ( 51 ) Sempre che siano soddisfatte le condizioni tanto sostanziali quanto procedurali per una siffatta deroga ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31. ( 52 ) V. paragrafi da 8 a 10 delle presenti conclusioni. ( 53 ) Per il più ampio contesto e programma politico di cui fa parte la nuova giurisprudenza nazionale, v., ad esempio, Hackmann, J., «Defending the “[OSCURATO:PERSONA]” of the [OSCURATO:PERSONA]: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015–18», Journal of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 20, 2018, pag. 587. V., per un profilo della storia legislativa nazionale, Gliszczyńska, A. e Jabłoński, M., «[OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] to Court?», Verfassungsblog , 2019/10/12, https://verfassungsblog.de/is-one-offended-pole-enough-to-take-critics-of-official-historical-narratives-to-court/, DOI: 10.17176/20191012-232358-0; e Gliszczyńska, A. e Kozłowski, W, «[OSCURATO:PERSONA] by [OSCURATO:PERSONA] as [OSCURATO:PERSONA] – a Risk of [OSCURATO:PERSONA] in Poland», Verfassungsblog , 2018/2/01, https://verfassungsblog.de/calling-murders-by-their-names-as-criminal-offence-a-risk-of-statutory-negationism-in-poland/, DOI: 10.17176/20180201-165352. ( 54 ) V., in particolare, la sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) del 19 luglio 2018, causa n. [OSCURATO:PERSONA] 10/18 (DE:BGH:2018:190718BIXZB10.18.0) che in effetti presenta una somiglianza sorprendente con la presente causa.