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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18203/2026

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to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppinaCasella, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma legge fallimentare, con rinvioper nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari; ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibile sul resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Al fine di una migliore comprensione, si ripercorre sinteticamente l’iter delprocesso.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano tratti a giudizio avanti ilTribunale di Trani per rispondere di più fatti di bancarotta fraudolentapatrimoniale, documentale e preferenziale.

In particolare, venivano imputati deireati di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 3, 217, comma 1, n. 4,comma 2, 219 e 223, comma 2 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, perché, in qualitàdi amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (datadella costituzione della società) al 9.1.2012 (data del fallimento) e Fuziobancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e preferenziale), consistenti· Distrarre o occultare cespiti annotati nella categoria attrezzaturavaria e minuta per un valore, al netto degli ammortamenti, di euro 8.734,08;· Falsificare le scritture contabili obbligatorie mediante plurimeoperazioni consistenti nel procedere a rivalutazioni illegittime di immobilistrumentali, contabilizzando crediti inesistenti, eseguendo altre variazionicontabili ingiustificate nonché atti simulati;· Eseguire pagamenti in violazione della par condicio creditorum;· Aggravare il proprio dissesto;· Tenere le scritture contabili in maniera irregolare o incompleta.All’esito del processo, con sentenza del 25 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] assolto per non aver commesso il fatto dal reato di bancarottafraudolenta impropria realizzata attraverso false comunicazioni sociali inrelazione ai fatti commessi sino al 28 luglio 2003, mentre per gli ulteriori fatti dibancarotta impropria realizzata attraverso false comunicazioni sociali, commessidopo la data indicata, per fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione epreferenziale, per fatti di bancarotta documentale semplice e di bancarottasemplice, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalentialle aggravanti, veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione.

FuzioGiuseppe, per le residue ipotesi di bancarotta impropria realizzata mediantefalse comunicazioni sociali, di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione e preferenziale nonché per bancarotta documentale semplice ebancarotta semplice, previa concessione delle circostanze attenuanti generichedichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, veniva condannato alla pena dianni quattro di reclusione.

Ad entrambi gli imputati venivano applicate le peneaccessorie.- Con sentenza del 29 giugno 2022, la Corte di appello di Bari, inparziale riforma della menzionata sentenza, dichiarava non doversi procederenei confronti di entrambi gli imputati in ordine al reato di cui all’art. 217 leggefallimentare perché estinto per prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA], quantificandola in anni tre e mesi otto di reclusione equella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] determinandola in anni due e mesi otto,applicando per entrambi le pene accessorie.- Questa Corte, con sentenza della sezione V del 19.6.2023 n. 36807,annullava senza rinvio la sentenza del 29.6.2022, limitatamente alla condotta dibancarotta preferenziale ascritta ad entrambi i ricorrenti in quanto estinta perprescrizione; annullava altresì la sentenza impugnata relativamente a Fuzionuovo esame alla Corte di appello di Bari, cui rimetteva anche per larideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava nel resto il ricorso.- Avverso detta sentenza, gli odierni ricorrenti proponevano ricorsostraordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., affermando che la Vsezione sarebbe incorsa in un errore di fatto per quanto riguarda la bancarottafraudolenta per distrazione avente ad oggetto i cespiti costituiti da “attrezzaturavaria e minuta”, avendo ignorato il primo motivo di ricorso.

Questa Corte, consentenza sez. 1, n.36536 del 16.4.2024, dichiarava inammissibili i ricorsistraordinari.- Con sentenza del 30.9.2024, la Corte di appello di Bari, in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Trani il 27.3.2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] imputazioni ascrittogli di bancarotta impropria per false comunicazionisociali (riferite al periodo successivo al 28 luglio 2003) per non aver commesso ilfatto e, per l'effetto, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'articolo219 r.d. n. 267/1942, e tenuto conto della intervenuta estinzione per prescrizionedelle violazioni di cui all'articolo 217 r.d. citato, già dichiarata dalla Corted'appello di Bari con sentenza del 29 giugno 2022 e dell'intervenuta estinzioneper prescrizione del reato di bancarotta preferenziale dichiarata dalla Corte diCassazione con la sentenza del 19 giugno 2023, rideterminava la pena inflittaimpropria per false comunicazioni sociali, in concorso delle già concesseall'articolo 219 comma 2 L.F., in anni tre di reclusione.

Quanto a Fuziodi attenuanti generiche determinava la condanna in anni due di reclusione.

Inentrambi i casi con le pene accessorie.

Concedeva a [OSCURATO:PERSONA] ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto lasentenza impugnata.Quanto ai punti oggi di interesse, escludeva la concedibilità dellacircostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c. l.f.

Richiamati i principigiurisprudenziali sul punto, secondo i quali la speciale tenuità del danno deveessere valutata in relazione all’importo della distrazione e non all’entità delpassivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimonialedeterminata dalla condotta illecita e non all’entità del passivo fallimentare,considerava “non irrilevante” il valore dei beni non rinvenuti dal curatore, pari adeuro 8.734,08 “peraltro al netto degli ammortamenti” e, quindi, non concedibilel’invocata circostanza attenuante.Quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generichee l’aggravante contestata, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],osservava che, nella precedente sentenza di appello, il giudizio di prevalenzaera stato escluso non solo in base al pregiudizio penale, ma anche in base allacomplessiva gravità dei fatti di causa, con giudizio che la Corte riteneva diconfermare.

Parimenti, confermava, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], lamancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità per imedesimi motivi esposti con riferimento alla posizione del coimputato.2.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i ricorrenti, articolandodue motivi di ricorso: uno relativo ad entrambi, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen. ed un altro al solo [OSCURATO:PERSONA].2.1 Con il primo motivo, censurano la decisione per non aver riconosciuto l’attenuantedi cui all’art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 sotto un duplice profilo.Osservano che la Corte, dopo aver richiamato il principio secondo cui la speciale tenuità deldanno va rapportata all’importo della distrazione e non all’entità del passivo fallimentare, nonha argomentato in ordine all’incidenza che la distrazione ha avuto sulla diminuzione dellamassa attiva e sul pregiudizio che ha avuto sul soddisfacimento delle ragioni creditorie.Inoltre, rileva che la somma è stata determinata erroneamente “al netto degliammortamenti”, mentre, ove si fosse effettuata tale valutazione il valore dei beni, costituiti da“attrezzatura varia e minuta” sarebbe stato pari a zero alla data del fallimento.2.2 Con il secondo motivo, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che nelgiudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata,la Corte territoriale abbia ritenuto di doverle considerare equivalenti anziché prevalenti.

Haargomentato la decisione con riferimento ai pregiudizi penali degli imputati e allacomplessiva gravità dei fatti in considerazione della reiterazione delle condotte, poste inessere continuativamente nel tempo in spregio degli interessi creditori e nonostante i segnaliinequivocabili di incipiente decozione societaria.

In relazione a tale punto della decisione, ladifesa osserva che la sentenza relativa all’unico pregiudizio, risalente al 2005, già ritenuto“non grave” dai giudici di primo grado, è stata revocata a seguito dell’abrogazione del reatodi cui all’art. 10-bis d.lgs n. 74 del 2000.

Quanto al secondo motivo, ha riferito che, primadella dichiarazione di fallimento, alienavano l’intero patrimonio societario e quello familiare alfine di evitare il fallimento della società, condotta che non può ritenersi in spregio ai creditori.Alla luce di tali argomenti, ritiene che nel giudizio di bilanciamento delle circostanze3. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, leggefallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello diBari e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.4.

Con memoria di replica, la difesa dei ricorrenti ha osservato di concordare con leconclusioni rassegnate dal Procuratore Generale in ordine all’attenuante di cui all’art. 219legge fallimentare.

Ha, tuttavia osservato che tale circostanza, valutata unitamente agli altrielementi addotti in ricorso, depone vieppiù nel senso del riconoscimento delle circostanzeTorna a ribadire l’infondatezza delle argomentazioni che hanno indotto la Corteterritoriale al giudizio di equivalenza, sia con riferimento ai pregiudizi penali sia conriferimento alla complessiva gravità dei fatti, reiterando le argomentazioni già esposte inricorso e conclude osservando che, se il giudizio di bilanciamento è necessitato dallaesigenza di adeguare le pene alla gravità del fatto in ossequio alla esigenza dipersonalizzazione della sanzione penale, in ottemperanza ai principi di proporzionalità eragionevolezza, la richiesta di riconoscimento dell’attenuante ex art. 219 co.

III L.F. da partedel Procuratore Generale, avvalora la richiesta di riconoscimento della prevalenza dellegiudizio formulato dalla sentenza impugnata circa il bilanciamento tra attenuanti eaggravante, deve essere ripercorso alla luce di una eventuale concessione della attenuantead effetto speciale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3 legge fallimentare, siosserva che questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che, nellabancarotta per distrazione, la speciale tenuità del danno deve essere valutata conriferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo in danno deicreditori al momento della consumazione del reato, e non all'entità del passivo.

Si è chiaritoche il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alladiminuzione, non percentuale, ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato allamassa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti(Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 – 01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013,Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663),ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca deltutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015,Pierini, Rv. 263676).Nel caso di specie, la Corte, richiamato il valore dei beni sottratti (“peraltro al netto degliammortamenti”) si è espressa in termini di “non irrilevante valore”, con valutazione censuratadalla difesa dei ricorrenti in quanto non adeguatamente motivata in ordine all’incidenza chela distrazione ha avuto sulla diminuzione della massa attiva e sul pregiudizio che ha avutosul soddisfacimento delle ragioni creditorie.La censura non è fondata.

La sentenza di primo grado (pag. 16), la cui motivazione sifonde con quella delle due sentenze di appello, trattandosi di pronunce conformi sul caporelativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, riporta che dal programma di liquidazione,ex articolo 104-ter legge fallimentare, redatto dal curatore del fallimento, approvato dalgiudice delegato, nonché dalle dichiarazioni rese dagli amministratori [OSCURATO:PERSONA] epossesso della società fallita all'atto del fallimento era l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] immatricolatanel 1994, in pessimo stato di conservazione, alla quale è stato attribuito un valore di euro100,00, gravata, in aggiunta, da due provvedimenti di fermo amministrativo.

Si evince,altresì, che non sono stati, invece, rinvenuti i beni contabilizzati tra le immobilizzazionimateriali alla voce attrezzatura varia e minuta per euro 8.734,08 (pari alla differenza tra ilvalore delle attrezzature di euro 62.789,19 ed i relativi ammortamenti di euro 54.055,11)iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili.D’altro canto, la sentenza della Corte di appello di Bari del 29.6.2022, sul punto, haosservato che le difese non hanno negato la “storicità del fatto contestato (beni annotati incontabilità e dei quali non si è trovata traccia)” e ha richiamato precedenti di questa Corte,secondo la quale anche la dismissione di beni strumentali obsoleti dal patrimonio societario,in assenza di documentato utile, integra la fattispecie criminosa, trattandosi di compendio lacui consistenza economica, sebbene esigua, è comunque da ritenersi idonea a costituiregaranzie per le ragioni creditorie.Ebbene, la valutazione congiunta delle motivazioni sul punto (possibile in quanto laricostruzione del fatto nelle varie sentenze è conforme e tutte adottano gli stessi criteri nellavalutazione del dato probatorio), evidenzia l’infondatezza del motivo di ricorso.L’entità della distrazione, quantificata in euro 8.734,08, valutata in relazione all’entitàdell'attivo (pari a 0) è stata ritenuta dalla Corte territoriale di non irrilevante entità.

A fronte diuna totale assenza di attività, anche la sottrazione di beni del valore indicato costituisce unvulnus alle ragioni creditorie.

Si tratta di valutazione discrezionale che, essendo fondata sufatti storicamente accertati e sulla base di principi di diritto corretti, si sottrae al sindacato dilegittimità.3.

Infondata è anche la questione relativa all’ammortamento.

Si osserva che con lalocuzione “peraltro al netto degli ammortamenti”, al contrario di quanto sostenuto dalladifesa, si intende che nella determinazione del valore delle attrezzature sottratte si è giàtenuto conto della perdita di valore del bene derivante dall’utilizzo e dall’obsolescenza e,comunque, di tutti quei parametri in relazione ai quali si determina l’ammortamento.

Laconferma, oltre che dal tenore letterale dell’espressione, si trae dalla sentenza di primogrado nella quale espressamente, si chiarisce che il valore di euro 8.734,08 attribuito allavoce “attrezzatura varie e minuta” è pari alla differenza tra il valore delle attrezzature di euro62.789,19 ed i relativi ammortamenti di euro 54.055,11.La sentenza impugnata ha, quindi, motivato in maniera logica, congrua e aderente aiprincipi giurisprudenziali dinnanzi esposti, in ordine alle ragioni per le quali la Corte haritenuto di non poter riconoscere l’attenuante invocata.4.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha precisato che il giudizio di equivalenza era stato motivato non sulla sola base deipregiudizi penali dell’imputato, ma anche sulla base della «complessiva gravità dei fatti dicausa, riveniente dall’avere gli imputati posti in essere, continuativamente nel tempo, plurimecondotte significative di sostanziale dispregio degli interessi dei creditori, ed a dispetto disegnali inequivocabili e risalenti dello stato di incipiente decozione societaria».Questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che «In tema di concorsodi circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravantied attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto dimero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientementemotivata la soluzione dell'equivalenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi las e n t e n z a c o n c u i i l g i u d i c e d i a p p e l l o a v e v a r i t e n u t ole circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro,alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti)» (Cass. Sez. 5, n. 5579 del26/09/2013, Rv. 258874-01), essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell'equivalenzal'avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata inconcreto (Cass. Sez. 1, 18-03-1994 n. 3232; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010,Rv. 246134 – 01).Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato il diniego del giudizio di prevalenza,facendo riferimento alla complessiva gravità dei fatti quale desumibile dalla circostanza chel’imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha posto in essere “continuativamente nel tempo, plurimecondotte significative di sostanziale dispregio degli interessi dei creditori, ed a dispetto disegnali inequivocabili e risalenti dello stato di incipiente decozione societaria”, pervenendocosì ad applicare una pena contenuta nel minimo edittale di anni tre di reclusione.

Si tratta diargomento logico, fondato su elementi fattuali incontestati, rispetto ai quali ogni ulteriorevalutazione esula dal perimetro di valutazione di questa Corte di legittimità.5.

Alla luce dei motivi, esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiuseppinaCasella, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnatalimitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma legge fallimentare, con rinvioper nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari; ha chiestodichiararsi il ricorso inammissibile sul resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Al fine di una migliore comprensione, si ripercorre sinteticamente l’iter delprocesso.- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano tratti a giudizio avanti ilTribunale di Trani per rispondere di più fatti di bancarotta fraudolentapatrimoniale, documentale e preferenziale. In particolare, venivano imputati deireati di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1 e 2, comma 3, 217, comma 1, n. 4,comma 2, 219 e 223, comma 2 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, perché, in qualitàdi amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] (datadella costituzione della società) al 9.1.2012 (data del fallimento) e Fuziobancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale e preferenziale), consistenti· Distrarre o occultare cespiti annotati nella categoria attrezzaturavaria e minuta per un valore, al netto degli ammortamenti, di euro 8.734,08;· Falsificare le scritture contabili obbligatorie mediante plurimeoperazioni consistenti nel procedere a rivalutazioni illegittime di immobilistrumentali, contabilizzando crediti inesistenti, eseguendo altre variazionicontabili ingiustificate nonché atti simulati;· Eseguire pagamenti in violazione della par condicio creditorum;· Aggravare il proprio dissesto;· Tenere le scritture contabili in maniera irregolare o incompleta.All’esito del processo, con sentenza del 25 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] assolto per non aver commesso il fatto dal reato di bancarottafraudolenta impropria realizzata attraverso false comunicazioni sociali inrelazione ai fatti commessi sino al 28 luglio 2003, mentre per gli ulteriori fatti dibancarotta impropria realizzata attraverso false comunicazioni sociali, commessidopo la data indicata, per fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione epreferenziale, per fatti di bancarotta documentale semplice e di bancarottasemplice, concesse le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalentialle aggravanti, veniva condannato alla pena di anni tre di reclusione. FuzioGiuseppe, per le residue ipotesi di bancarotta impropria realizzata mediantefalse comunicazioni sociali, di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione e preferenziale nonché per bancarotta documentale semplice ebancarotta semplice, previa concessione delle circostanze attenuanti generichedichiarate equivalenti alle aggravanti contestate, veniva condannato alla pena dianni quattro di reclusione. Ad entrambi gli imputati venivano applicate le peneaccessorie.- Con sentenza del 29 giugno 2022, la Corte di appello di Bari, inparziale riforma della menzionata sentenza, dichiarava non doversi procederenei confronti di entrambi gli imputati in ordine al reato di cui all’art. 217 leggefallimentare perché estinto per prescrizione e, per l’effetto, rideterminava la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA], quantificandola in anni tre e mesi otto di reclusione equella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] determinandola in anni due e mesi otto,applicando per entrambi le pene accessorie.- Questa Corte, con sentenza della sezione V del 19.6.2023 n. 36807,annullava senza rinvio la sentenza del 29.6.2022, limitatamente alla condotta dibancarotta preferenziale ascritta ad entrambi i ricorrenti in quanto estinta perprescrizione; annullava altresì la sentenza impugnata relativamente a Fuzionuovo esame alla Corte di appello di Bari, cui rimetteva anche per larideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; rigettava nel resto il ricorso.- Avverso detta sentenza, gli odierni ricorrenti proponevano ricorsostraordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., affermando che la Vsezione sarebbe incorsa in un errore di fatto per quanto riguarda la bancarottafraudolenta per distrazione avente ad oggetto i cespiti costituiti da “attrezzaturavaria e minuta”, avendo ignorato il primo motivo di ricorso. Questa Corte, consentenza sez. 1, n.36536 del 16.4.2024, dichiarava inammissibili i ricorsistraordinari.- Con sentenza del 30.9.2024, la Corte di appello di Bari, in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Trani il 27.3.2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] imputazioni ascrittogli di bancarotta impropria per false comunicazionisociali (riferite al periodo successivo al 28 luglio 2003) per non aver commesso ilfatto e, per l'effetto, esclusa per [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante di cui all'articolo219 r.d. n. 267/1942, e tenuto conto della intervenuta estinzione per prescrizionedelle violazioni di cui all'articolo 217 r.d. citato, già dichiarata dalla Corted'appello di Bari con sentenza del 29 giugno 2022 e dell'intervenuta estinzioneper prescrizione del reato di bancarotta preferenziale dichiarata dalla Corte diCassazione con la sentenza del 19 giugno 2023, rideterminava la pena inflittaimpropria per false comunicazioni sociali, in concorso delle già concesseall'articolo 219 comma 2 L.F., in anni tre di reclusione. Quanto a Fuziodi attenuanti generiche determinava la condanna in anni due di reclusione. Inentrambi i casi con le pene accessorie. Concedeva a [OSCURATO:PERSONA] ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto lasentenza impugnata.Quanto ai punti oggi di interesse, escludeva la concedibilità dellacircostanza attenuante di cui all’art. 219, u.c. l.f. Richiamati i principigiurisprudenziali sul punto, secondo i quali la speciale tenuità del danno deveessere valutata in relazione all’importo della distrazione e non all’entità delpassivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimonialedeterminata dalla condotta illecita e non all’entità del passivo fallimentare,considerava “non irrilevante” il valore dei beni non rinvenuti dal curatore, pari adeuro 8.734,08 “peraltro al netto degli ammortamenti” e, quindi, non concedibilel’invocata circostanza attenuante.Quanto al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generichee l’aggravante contestata, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],osservava che, nella precedente sentenza di appello, il giudizio di prevalenzaera stato escluso non solo in base al pregiudizio penale, ma anche in base allacomplessiva gravità dei fatti di causa, con giudizio che la Corte riteneva diconfermare. Parimenti, confermava, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], lamancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità per imedesimi motivi esposti con riferimento alla posizione del coimputato.2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i ricorrenti, articolandodue motivi di ricorso: uno relativo ad entrambi, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen. ed un altro al solo [OSCURATO:PERSONA].2.1 Con il primo motivo, censurano la decisione per non aver riconosciuto l’attenuantedi cui all’art. 219, comma 3, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 sotto un duplice profilo.Osservano che la Corte, dopo aver richiamato il principio secondo cui la speciale tenuità deldanno va rapportata all’importo della distrazione e non all’entità del passivo fallimentare, nonha argomentato in ordine all’incidenza che la distrazione ha avuto sulla diminuzione dellamassa attiva e sul pregiudizio che ha avuto sul soddisfacimento delle ragioni creditorie.Inoltre, rileva che la somma è stata determinata erroneamente “al netto degliammortamenti”, mentre, ove si fosse effettuata tale valutazione il valore dei beni, costituiti da“attrezzatura varia e minuta” sarebbe stato pari a zero alla data del fallimento.2.2 Con il secondo motivo, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], la difesa lamenta che nelgiudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante contestata,la Corte territoriale abbia ritenuto di doverle considerare equivalenti anziché prevalenti. Haargomentato la decisione con riferimento ai pregiudizi penali degli imputati e allacomplessiva gravità dei fatti in considerazione della reiterazione delle condotte, poste inessere continuativamente nel tempo in spregio degli interessi creditori e nonostante i segnaliinequivocabili di incipiente decozione societaria. In relazione a tale punto della decisione, ladifesa osserva che la sentenza relativa all’unico pregiudizio, risalente al 2005, già ritenuto“non grave” dai giudici di primo grado, è stata revocata a seguito dell’abrogazione del reatodi cui all’art. 10-bis d.lgs n. 74 del 2000. Quanto al secondo motivo, ha riferito che, primadella dichiarazione di fallimento, alienavano l’intero patrimonio societario e quello familiare alfine di evitare il fallimento della società, condotta che non può ritenersi in spregio ai creditori.Alla luce di tali argomenti, ritiene che nel giudizio di bilanciamento delle circostanze3. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, leggefallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello diBari e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.4. Con memoria di replica, la difesa dei ricorrenti ha osservato di concordare con leconclusioni rassegnate dal Procuratore Generale in ordine all’attenuante di cui all’art. 219legge fallimentare. Ha, tuttavia osservato che tale circostanza, valutata unitamente agli altrielementi addotti in ricorso, depone vieppiù nel senso del riconoscimento delle circostanzeTorna a ribadire l’infondatezza delle argomentazioni che hanno indotto la Corteterritoriale al giudizio di equivalenza, sia con riferimento ai pregiudizi penali sia conriferimento alla complessiva gravità dei fatti, reiterando le argomentazioni già esposte inricorso e conclude osservando che, se il giudizio di bilanciamento è necessitato dallaesigenza di adeguare le pene alla gravità del fatto in ossequio alla esigenza dipersonalizzazione della sanzione penale, in ottemperanza ai principi di proporzionalità eragionevolezza, la richiesta di riconoscimento dell’attenuante ex art. 219 co. III L.F. da partedel Procuratore Generale, avvalora la richiesta di riconoscimento della prevalenza dellegiudizio formulato dalla sentenza impugnata circa il bilanciamento tra attenuanti eaggravante, deve essere ripercorso alla luce di una eventuale concessione della attenuantead effetto speciale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, relativo al mancatoriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3 legge fallimentare, siosserva che questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che, nellabancarotta per distrazione, la speciale tenuità del danno deve essere valutata conriferimento alla diminuzione patrimoniale determinata dall'azione del reo in danno deicreditori al momento della consumazione del reato, e non all'entità del passivo. Si è chiaritoche il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alladiminuzione, non percentuale, ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato allamassa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti(Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 – 01; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013,Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663),ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca deltutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015,Pierini, Rv. 263676).Nel caso di specie, la Corte, richiamato il valore dei beni sottratti (“peraltro al netto degliammortamenti”) si è espressa in termini di “non irrilevante valore”, con valutazione censuratadalla difesa dei ricorrenti in quanto non adeguatamente motivata in ordine all’incidenza chela distrazione ha avuto sulla diminuzione della massa attiva e sul pregiudizio che ha avutosul soddisfacimento delle ragioni creditorie.La censura non è fondata. La sentenza di primo grado (pag. 16), la cui motivazione sifonde con quella delle due sentenze di appello, trattandosi di pronunce conformi sul caporelativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, riporta che dal programma di liquidazione,ex articolo 104-ter legge fallimentare, redatto dal curatore del fallimento, approvato dalgiudice delegato, nonché dalle dichiarazioni rese dagli amministratori [OSCURATO:PERSONA] epossesso della società fallita all'atto del fallimento era l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] immatricolatanel 1994, in pessimo stato di conservazione, alla quale è stato attribuito un valore di euro100,00, gravata, in aggiunta, da due provvedimenti di fermo amministrativo. Si evince,altresì, che non sono stati, invece, rinvenuti i beni contabilizzati tra le immobilizzazionimateriali alla voce attrezzatura varia e minuta per euro 8.734,08 (pari alla differenza tra ilvalore delle attrezzature di euro 62.789,19 ed i relativi ammortamenti di euro 54.055,11)iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili.D’altro canto, la sentenza della Corte di appello di Bari del 29.6.2022, sul punto, haosservato che le difese non hanno negato la “storicità del fatto contestato (beni annotati incontabilità e dei quali non si è trovata traccia)” e ha richiamato precedenti di questa Corte,secondo la quale anche la dismissione di beni strumentali obsoleti dal patrimonio societario,in assenza di documentato utile, integra la fattispecie criminosa, trattandosi di compendio lacui consistenza economica, sebbene esigua, è comunque da ritenersi idonea a costituiregaranzie per le ragioni creditorie.Ebbene, la valutazione congiunta delle motivazioni sul punto (possibile in quanto laricostruzione del fatto nelle varie sentenze è conforme e tutte adottano gli stessi criteri nellavalutazione del dato probatorio), evidenzia l’infondatezza del motivo di ricorso.L’entità della distrazione, quantificata in euro 8.734,08, valutata in relazione all’entitàdell'attivo (pari a 0) è stata ritenuta dalla Corte territoriale di non irrilevante entità. A fronte diuna totale assenza di attività, anche la sottrazione di beni del valore indicato costituisce unvulnus alle ragioni creditorie. Si tratta di valutazione discrezionale che, essendo fondata sufatti storicamente accertati e sulla base di principi di diritto corretti, si sottrae al sindacato dilegittimità.3. Infondata è anche la questione relativa all’ammortamento. Si osserva che con lalocuzione “peraltro al netto degli ammortamenti”, al contrario di quanto sostenuto dalladifesa, si intende che nella determinazione del valore delle attrezzature sottratte si è giàtenuto conto della perdita di valore del bene derivante dall’utilizzo e dall’obsolescenza e,comunque, di tutti quei parametri in relazione ai quali si determina l’ammortamento. Laconferma, oltre che dal tenore letterale dell’espressione, si trae dalla sentenza di primogrado nella quale espressamente, si chiarisce che il valore di euro 8.734,08 attribuito allavoce “attrezzatura varie e minuta” è pari alla differenza tra il valore delle attrezzature di euro62.789,19 ed i relativi ammortamenti di euro 54.055,11.La sentenza impugnata ha, quindi, motivato in maniera logica, congrua e aderente aiprincipi giurisprudenziali dinnanzi esposti, in ordine alle ragioni per le quali la Corte haritenuto di non poter riconoscere l’attenuante invocata.4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo al solo [OSCURATO:PERSONA], laCorte ha precisato che il giudizio di equivalenza era stato motivato non sulla sola base deipregiudizi penali dell’imputato, ma anche sulla base della «complessiva gravità dei fatti dicausa, riveniente dall’avere gli imputati posti in essere, continuativamente nel tempo, plurimecondotte significative di sostanziale dispregio degli interessi dei creditori, ed a dispetto disegnali inequivocabili e risalenti dello stato di incipiente decozione societaria».Questa Corte, con plurime e costanti pronunce, ha affermato che «In tema di concorsodi circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravantied attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto dimero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientementemotivata la soluzione dell'equivalenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto esente da vizi las e n t e n z a c o n c u i i l g i u d i c e d i a p p e l l o a v e v a r i t e n u t ole circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti facendo riferimento, fra l'altro,alla gravità dei fatti, al movente, al numero dei soggetti coinvolti)» (Cass. Sez. 5, n. 5579 del26/09/2013, Rv. 258874-01), essendo sufficiente a giustificare la soluzione dell'equivalenzal'avere ritenuto tale soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata inconcreto (Cass. Sez. 1, 18-03-1994 n. 3232; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010,Rv. 246134 – 01).Nel caso in esame, la Corte di appello ha motivato il diniego del giudizio di prevalenza,facendo riferimento alla complessiva gravità dei fatti quale desumibile dalla circostanza chel’imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha posto in essere “continuativamente nel tempo, plurimecondotte significative di sostanziale dispregio degli interessi dei creditori, ed a dispetto disegnali inequivocabili e risalenti dello stato di incipiente decozione societaria”, pervenendocosì ad applicare una pena contenuta nel minimo edittale di anni tre di reclusione. Si tratta diargomento logico, fondato su elementi fattuali incontestati, rispetto ai quali ogni ulteriorevalutazione esula dal perimetro di valutazione di questa Corte di legittimità.5. Alla luce dei motivi, esposti, il ricorso deve essere rigettato, con conseguentecondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18203/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris