CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1990
Cassazione n. 07357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1990 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di tre anni di reclusione e 10.000,00 euro di multa. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, risolvendosi nella generica contestazione del potere discrezionale del giudice di merito di determinare la misura della pena; mentre il secondo è manifestamente infondato a fronte della ampia e congrua motivazione con cui la Corte di appello ha argomentato la ritenuta applicabilità della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell'art. 73, comma 7, d.P.R. cit. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Angelo g, tanzo DEPOSITA-I-