Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1967
ECLI:EU:C:1967:1
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0018(01)
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 9 febbraio 1967 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti)
1. Sulla domanda di annullamento
a) Il comportamento del ricorrente nei confronti dei subordinati
b) Sull'asserito uso illecito delle installazioni di servizio
2. Sulle restanti domande, nuove o non ancora esaminate
a) Richiesta che vengano tolti dal fascicolo personale determinati documenti
b) La domanda di risarcimento
3. Conclusioni finali
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Nella sentenza 5 maggio 1966, 18 e 35-65, che verteva principalmente sulla sospensione dal servizio del ricorrente, sul suo Trasferimento a Bruxelles, sul proseguimento dell'istruttoria «in sede disciplinare» nei suoi confronti, nonché sulla sospensione del successivo procedimento disciplinare ed il relativo risarcimento del danno, la Prima Sezione della Corte ha ritenuto di non possedere elementi sufficienti a pronunciarsi sulla domanda di annullamento del provvedimento 20-21 gennaio 1965 (che disponeva il proseguimento dell'istruttoria «disciplinare») e sulla domanda di annullamento del provvedimento del 13 maggio 1965 (che disponeva la sospensione del nuovo procedimento disciplinare fino alla pronuncia della Corte nella causa 18-65).
[OSCURATO:PERSONA] doveva essere messa in grado di produrre le prove documentali atte a dimostrare che la promozione di un secondo procedimento disciplinare, dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare del 3 luglio 1964, non costituiva violazione del principio «ne bis in idem».
Il dispositivo della sentenza decretava la sospensione del pro-cedimento giurisdizionale in questi termini : «È sospesa ogni pronuncia sulla domanda di annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] della C.E.E.A. in data 20 e 21 gennaio 1965 e 13 maggio 1965, riguardanti la prosecuzione e la sospensione di un nuovo procedimento disciplinare; nel termine di tre mesi la [OSCURATO:PERSONA] produrrà tutti i documenti mancanti dal fascicolo ed in special modo tutti i documenti e verbali cui si fa cenno nel memorandum Ritter del 17 giugno 1964 (in particolare i documenti che dimostrano la natura delle verifiche “senza esito”) ed il “reclamo presentato da un capo servizio” menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione del 30 settembre 1964 che dispone un'indagine».
In esito alla sentenza, il 21 luglio 1966 la [OSCURATO:PERSONA] presentava una memoria per meglio chiarire la situazione di fatto e i vari documenti prodotti in giudizio che, in concomitanza con altri elementi di prova, dovevano dimostrare come gli addebiti oggetto del secondo procedimento disciplinare si riferissero a fatti estranei al primo procedimento. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] ha specificato che il reclamo presentato da un capo servizio, espressamente ricordato nel dispositivo della sentenza e cui si fa richiamo anche nella presente causa, non ha affatto originato il secondo procedimento disciplinare.
Nella memoria del 6 ottobre 1966, il ricorrente sostiene invece che non tutti i documenti rilevanti per il giudizio sono stati ancora prodotti, e che ciò risulta chiaramente dal fascicolo.
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che i due procedimenti avevano oggetto diverso, quindi dovrebbero venire accolte le domande di annullamento dei provvedimenti del 20 e 21 gennaio 1965 nonché del 13 maggio 1965.
Il ricorrente chiede inoltre che vengano tolti dal suo fascicolo personale tutti i documenti prodotti in giudizio nelle due cause e inclusi nel fascicolo stesso.
Il ricorrente ritiene altresì di aver diritto al risarcimento del danno in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe giustificato la sospensione dal servizio e la promozione di un secondo procedimento disciplinare richiamandosi arbitrariamente ad un reclamo presentato da un capo servizio, che in realtà non riguardava il ricorrente, ed infine si dovrebbe imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare la sentenza che verrà pronunciata, informandone tutto il personale dell'Euratom con una nota di servizio.
Dopo le ampie difese orali delle parti all'udienza del 19 gennaio 1967, cercherò di dare una valutazione della controversia in base alle considerazioni di principio contenute nella sentenza del 5 maggio 1966.
1. Sulla domanda di annullamento
Prima di procedere all'esame della censura di violazione del principio «ne bis in idem», vorrei richiamarmi alle mie conclusioni del 2 marzo 1966. In quella occasione avevo affermato che oggetto del secondo procedimento disciplinare promosso contro il ricorrente è stato, a quanto risulta dalla decisione di sospensione dal servizio e dall'interrogatorio cui venne sottoposto il ricorrente il 25 settembre 1964 e il 22 dicembre 1964, il suo comportamento nei confronti dei subordinati e l'asserito uso illecito delle installazioni di servizio (in particolare l'uso per scopi personali del garage e dei laboratori di Ispra).
A mio parere non si doveva escludere che già in occasione del primo procedimento disciplinare fossero stati esaminati questi fatti in quanto nella nota (preliminare alla sanzione disciplinare del 3 luglio 1964) emanata dal direttore generale Ritter il 17 giugno 1964, figurano osservazioni sul comportamento del ricorrente nei confronti dei subordinati e si citano indagini «senza esito» circa un presunto uso illecito delle installazioni di servizio, espressione dietro la quale potrebbero celarsi fatti quali quelli contestati al ricorrente nell'interrogatorio del 25 settembre e del 22 dicembre 1964. Questa tesi era giustificata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun verbale circa il primo procedimento disciplinare, documento che pure, in base ai principi di una sana amministrazione, avrebbe dovuto esistere. Ero quindi d'avviso che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse promuovere un secondo procedimento disciplinare avente lo stesso oggetto.
La Prima Sezione della Corte, pur non accogliendo in pieno questa conclusione, è comunque partita dalla mia interpretazione del principio «ne bis in idem» e, in base anche agli indizi di cui disponeva, ha ritenuto presumibilmente fondate le censure del ricorrente, giacché il dispositivo della sentenza impone
alla [OSCURATO:PERSONA]
di provare che gli oggetti dei due procedimenti disciplinari non sono identici.
Vediamo perciò se tale prova sia stata fornita. Direi di no.
a) Il comportamento del ricorrente nei confronti dei subordinati
Per quanto riguarda il comportamento del ricorrente nei confronti dei suoi subordinati, che è uno degli oggetti del procedimento disciplinare, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a confermare che il primo procedimento non ha avuto alcuna conseguenza disciplinare per il ricorrente, ma solo conseguenze di ordine amministrativo che si sono poi concretate in una decisione di trasferimento. Tale affermazione non mi sembra però sufficiente. Come risulta dalla summenzionata nota Ritter del 17 giugno 1964, le indagini svolte in occasione del primo procedimento disciplinare si sono estese anche al comportamento del ricorrente nei confronti dei subordinati, il che giustifica l'assunto che tale procedimento ha avuto ad oggetto anche questo punto; sarebbe quindi ammissibile un nuovo provvedimento disciplinare per questo stesso motivo solo se la [OSCURATO:PERSONA], concluso il primo procedimento, fosse venuta a conoscenza di fatti nuovi. Non vi erano prove in merito, come ho rilevato nelle conclusioni del 2 marzo 1966, già prima che venisse pronunciata la sentenza del 5 maggio 1966, e tuttora mancano, giacché la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcun documento relativo al punto controverso nemmeno con la memoria del 21 luglio 1966. Rimane quindi fermo che non è possibile invocare tale addebito per giustificare il provvedimento del 20 e 21 gennaio 1965.
b) Sull'asserito uso illecito delle installazioni di servizio
Quanto all'uso illecito delle installazioni di servizio, la [OSCURATO:PERSONA] — prescindendo dai documenti relativi al primo procedimento disciplinare (allegati 1-8 alla memoria del 21 luglio 1966) — ha ora prodotto documenti che dimostrano che al ricorrente poteva esser stato mosso l'addebito di aver usato automezzi di servizio per scopi privati già prima che gli venisse irrogata la censura e che contemporaneamente era stata effettuata un'ispezione agli impianti fotografici del servizio del ricorrente, il che potrebbe conferire un significato alla frase «verifiche senza esito» che compare nella nota del Ritter in data 17 giugno 1964.
Ritengo tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] con poche pagine non possa dissipare ogni dubbio e controbattere l'assunto che nel primo procedimento disciplinare si sia trattato anche di altri addebiti, esplicitamente mossi in seguito, circa l'impiego dei garages e dei laboratori di servizio a scopi privati. La situazione sarebbe diversa, vale a dire si potrebbe considerare come raggiunta la prova, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse prodotto in giudizio un fascicolo esauriente sul primo procedimento disciplinare, fascicolo che anche la Prima Sezione ritiene nella sentenza evidentemente necessario e in base al quale, con l'ausilio ad esempio di una nota introduttiva che riassumesse tutti gli addebiti oppure del verbale relativo all'interrogatorio del ricorrente, sarebbe possibile delimitare esattamente l'oggetto del procedimento. Nella fattispecie non vi è nulla di tutto ciò (sebbene nel primo procedimento disciplinare — vedi nota Ritter del 17 giugno 1964 — si sia proceduto ad esempio ad un interrogatorio del ricorrente) e tale circostanza milita secondo me contro la [OSCURATO:PERSONA].
La lacuna avrebbe potuto essere colmata se altri documenti, di data certa, avessero dimostrato che gli addebiti esaminati nel corso del secondo procedimento disciplinare riguardano fatti senza dubbio successivi al 3 luglio 1964 oppure dei quali la [OSCURATO:PERSONA] è venuta a conoscenza dopo tale data. Ora, è noto che, a parte i documenti prodotti in precedenza e ritenuti non probanti dalla Prima Sezione, disponiamo in più soltanto della nota Grass, in data 15 settembre 1964, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] dichiara estranea al caso del ricorrente ed al secondo procedimento disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non esistono altri documenti, benché taluni atti che ci sono noti (interrogatorio del 25 settembre 1964; verbale della riunione del 30 settembre 1964; rapporto Lacroix; nota Funck del 18 gennaio 1965) contengano espressioni che permettono di concludere il contrario.
Sulla scorta degli elementi che possediamo, e che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita ad infirmare, resta quindi fermo quanto avevo detto in precedenza, e cioè che col secondo procedimento disciplinare si è violato il principio «ne bis in idem». Ciò implica l'annullamento del provvedimento del 20 e 21 gennaio 1965 nonché del provvedimento di sospensione del 13 maggio 1965 che si fonda sul precedente.
Poiché le prove non lasciano adito a dubbi, non mi pare necessario esaminare gli altri argomenti del ricorrente, ch'egli sostanzialmente conferma nell'ultima memoria. Anch'io del resto potrei richiamarmi alle mie conclusioni del 2 marzo 1966, giacché non sono state svolte nuove tesi.
2. Sulle restanti domande, nuove o non ancora esaminate
Sulle rimanenti domande contenute nella memoria del 6 ottobre 1966 posso essere conciso.
a) Richiesta che vengano tolti dal fascicolo personale determinati documenti
Credo non vi sia nulla da obiettare circa la richiesta del ricorrente che vengano tolti dal suo fascicolo personale i documenti inseritivi in occasione delle attuali controversie e relativi ai due provvedimenti testé citati. La domanda non è stata formulata nell'atto introduttivo, però la si può considerare compresa nella domanda d'annullamento dei provvedimenti impugnati. Se si manifesta la necessità di annullare il provvedimento con cui è stato instaurato il secondo procedimento disciplinare, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata ad adottare tutti i provvedimenti che l'annullamento dell'atto implica. Tra l'altro si dovranno togliere dal fascicolo personale i documenti che non giustificano la promozione del procedimento disciplinare e che, rimanendo nel fascicolo, potrebbero mettere in cattiva luce il ricorrente.
b) La domanda di risarcimento
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno, nella quale per ragioni oggettive rientra anche quella di pubblicazione della sentenza (che potrebbe valere come risarcimento del danno morale), essa è certamente ammissibile in quanto già formulata negli atti introduttivi 18 e 35-65 e decisa dalla sentenza 5 maggio 1966 solo riguardo alla decisione di sospensione dal servizio e di trasferimento del ricorrente.
Non ritengo però che possa venir accolta la domanda di risarcimento pecuniario fondata sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente ritenuto che la nota Grass del 15 settembre 1964 costituisse un reclamo e rappresentasse il motivo di un'ulteriore indagine disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] ha ripetutamente affermato che detto reclamo non ha nulla a che vedere col comportamento del ricorrente e non costituisce affatto l'origine del secondo procedimento disciplinare. La veridicità dell'assunto e l'impossibilità che il reclamo abbia leso il ricorrente risulta dai verbali relativi all'interrogatorio del ricorrente, del 25 settembre e 22 dicembre 1964, i quali determinano l'oggetto del secondo procedimento disciplinare, e che, a differenza della decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla sospensione dal servizio, in data 30 settembre 1964, non fanno riferimento al reclamo.
Si potrebbe al massimo sostenere che nello stesso fatto di aver illecitamento instaurato un nuovo procedimento disciplinare, iniziato con un interrogatorio del capo del servizio di sicurezza, va ravvisato un illecito risarcibile, sotto il profilo dell'inevitabile diminuzione che la pubblicità del fatto arreca al prestigio del ricorrente e del turbamento a lui causato personalmente. Se si ritiene, come ho già fatto in conclusioni precedenti, che tale illecito costituisca una «faute de service», si può considerare come equo risarcimento del danno morale sofferto la pubblicazione della sentenza che pronuncerete (ad esempio mediante note di servizio a tutto il personale dell'Euratom), e quindi accogliere in questo senso la domanda del ricorrente.
3. Conclusioni finali
Concludo come segue per quanto riguarda le domande delle cause 18 e 35-65 non ancora decise :
Va accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti del 20 e 21 gennaio 1965 nonché del 13 maggio 1965. Si deve inoltre ordinare che vengano tolti dal fascicolo personale del ricorrente i documenti inseritivi a seguito dell'instaurazione del secondo procedimento disciplinare. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] deve risarcire il danno morale arrecato al ricorrente pubblicando adeguatamente la sentenza.
Le spese processuali, per quanto non ancora deciso dalla sentenza 5 maggio 1966, vanno poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] a norma del regolamento di procedura.
(
1
) Traduzione dal tedesco.