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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18552/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1333/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2540/2018 depositata il 04/06/2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 3384 del 2015 con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia le ha chiesto il pagamento del contributo unificato, oltre alla sanzione, relativamente ad una controversia vinta in primo e secondo grado, con condanna, nel giudizio di appello, dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite.

2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale tributaria ha accolto il ricorso.

3. La sentenza è stata riformata in appello.

4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

5. Si è costituito con contro-ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

6. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa.

Considerato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dedotto: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato, il cui gettito, in parte, è assegnato proprio a tale magistratura, per contrasto con l’art. 111, secondo comma, Costituzione e l’omessa pronuncia sul punto, non avendo la sentenza valutato che i giudici tributari non appartengono al personale del Ministero dell’Economia; 2) la violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in ordine alla capacità di stare in giudizio delle Segreterie delle Commissioni tributarie e la insufficiente, carente ed omessa motivazione sul punto, avendo i giudici applicato la disciplina, introdotta con il d.lgs. n. 156 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 del 2015 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, con riferimento ad una costituzione in giudizio anteriore, risalente al 2013; 3) la violazione del combinato disposto degli art. 37 del d.lgs. n. 98 del 2011, 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 11 e 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la costituzione dell’appellata, nel giudizio tributario, è avvenuta nei termini e nei modi previsti dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché non può discenderne l’applicazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede che la parte che si costituisce per prima in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità dei vizi di motivazione denunciati ai sensi della precedente formulazione dell’art. 360, co. 1^ n. 5) cod.proc.civ. ed ha, comunque, concluso per l’infondatezza dei motivi.

3. Il primo motivo non può essere accolto in quanto, a prescindere da ogni considerazione sulla sua rituale formulazione, la questione di illegittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata.

L’attributo della imparzialità del giudice, che è necessario non solo ai sensi dell’art. 111, comma 2, dalla nostra Costituzione, ma anche dell’art. 6 § 1 Cedu, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 14 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, esige l’assenza di pregiudizi soggettivi e oggettivi in capo all’organo giudicante, eventualmente collegati ad un interesse nella controversia.

Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa alcun pregiudizio o interesse in capo all’organo giudicante, non potendo identificarsi i singoli giudici tributari con la giurisdizione tributaria.

Invero, sebbene il contributo unificato possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari, ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi, non essendoci alcuna relazione diretta tra il contributo unificato (e ancora meno sulla individuazione della parte tenuta a corrisponderlo) ed il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato la giurisdizione del giudice tributario in F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 materia di controversie sul contributo unificato (tra le tante: Cass.SSUU n. 4315/20; 5994/12; 9840/11), senza mai ravvisare profili ostativi riconducibili a fondati dubbi di legittimità costituzionale.

4. Il secondo motivo – pur esso malamente formulato ex art.360 co. 1^ n. 5) cod.proc.civ. - è comunque parimenti infondato, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2013, con la l. n. 228 del 2012, è stata riconosciuta la capacità di stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie provinciali agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con il d.lgs. n. 156 del 2015, anche dinanzi alle commissioni tributarie regionali.

Da tale premessa consegue la capacità di stare in giudizio della segreteria della Commissione tributaria regionale, in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 2015 e quello di appello nel 2018.

Quanto poi alla denunciata carenza di motivazione sul punto, va considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto del proprio convincimento sulla legittimazione della segreteria [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.11 co. 2 e 3 bis d.lgs. 546/92 e della disciplina applicabile.

5. Anche l’ultima doglianza è infondata, visto che la sentenza impugnata ha applicato correttamente l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce chiaramente che la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

La disciplina del processo tributario ed in particolare quella sulla costituzione dell’appellato non introduce alcuna deroga a tale regola generale in materia di spese processuali.

Deve, pertanto, ribadirsi che le norme relative al "costo" del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione (Sez. 3, sent., n. 15123 del 04/07/2007, Rv. 599078 - 01).

6. Va pure ricordato, però, che, in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Sez. 1, n. 18529 del 10/07/2019, Rv. 654658 - 01).

Ne deriva, pertanto, che la ricorrente potrà recuperare il contributo unificato dall’Amministrazione finanziaria, che, secondo le sue allegazioni, è soccombente nel giudizio di appello anche relativamente alle spese di lite.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, a favore del contro-ricorrente, delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri previsti ed alla natura della prestazione.

P.Q.M.

La Corte: - Rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, a favore del contro-ricorrente, delle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto il 25 maggio 2022 . [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1333/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2540/2018 depositata il 04/06/2018. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato il provvedimento n. 3384 del 2015 con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia le ha chiesto il pagamento del contributo unificato, oltre alla sanzione, relativamente ad una controversia vinta in primo e secondo grado, con condanna, nel giudizio di appello, dell’Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite. 2. [OSCURATO:PERSONA] provinciale tributaria ha accolto il ricorso. 3. La sentenza è stata riformata in appello. 4. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 5. Si è costituito con contro-ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 6. All’adunanza camerale del 25 maggio 2022 la causa è stata decisa. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha dedotto: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie sul contributo unificato, il cui gettito, in parte, è assegnato proprio a tale magistratura, per contrasto con l’art. 111, secondo comma, Costituzione e l’omessa pronuncia sul punto, non avendo la sentenza valutato che i giudici tributari non appartengono al personale del Ministero dell’Economia; 2) la violazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 in ordine alla capacità di stare in giudizio delle Segreterie delle Commissioni tributarie e la insufficiente, carente ed omessa motivazione sul punto, avendo i giudici applicato la disciplina, introdotta con il d.lgs. n. 156 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 del 2015 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, con riferimento ad una costituzione in giudizio anteriore, risalente al 2013; 3) la violazione del combinato disposto degli art. 37 del d.lgs. n. 98 del 2011, 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 11 e 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la costituzione dell’appellata, nel giudizio tributario, è avvenuta nei termini e nei modi previsti dall’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché non può discenderne l’applicazione dell’art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede che la parte che si costituisce per prima in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità dei vizi di motivazione denunciati ai sensi della precedente formulazione dell’art. 360, co. 1^ n. 5) cod.proc.civ. ed ha, comunque, concluso per l’infondatezza dei motivi. 3. Il primo motivo non può essere accolto in quanto, a prescindere da ogni considerazione sulla sua rituale formulazione, la questione di illegittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata. L’attributo della imparzialità del giudice, che è necessario non solo ai sensi dell’art. 111, comma 2, dalla nostra Costituzione, ma anche dell’art. 6 § 1 Cedu, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 14 § 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, esige l’assenza di pregiudizi soggettivi e oggettivi in capo all’organo giudicante, eventualmente collegati ad un interesse nella controversia. Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa alcun pregiudizio o interesse in capo all’organo giudicante, non potendo identificarsi i singoli giudici tributari con la giurisdizione tributaria. Invero, sebbene il contributo unificato possa in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari, ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi, non essendoci alcuna relazione diretta tra il contributo unificato (e ancora meno sulla individuazione della parte tenuta a corrisponderlo) ed il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato la giurisdizione del giudice tributario in F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 materia di controversie sul contributo unificato (tra le tante: Cass.SSUU n. 4315/20; 5994/12; 9840/11), senza mai ravvisare profili ostativi riconducibili a fondati dubbi di legittimità costituzionale. 4. Il secondo motivo – pur esso malamente formulato ex art.360 co. 1^ n. 5) cod.proc.civ. - è comunque parimenti infondato, in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2013, con la l. n. 228 del 2012, è stata riconosciuta la capacità di stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie provinciali agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con il d.lgs. n. 156 del 2015, anche dinanzi alle commissioni tributarie regionali. Da tale premessa consegue la capacità di stare in giudizio della segreteria della Commissione tributaria regionale, in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato nel 2015 e quello di appello nel 2018. Quanto poi alla denunciata carenza di motivazione sul punto, va considerato che la [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto del proprio convincimento sulla legittimazione della segreteria [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art.11 co. 2 e 3 bis d.lgs. 546/92 e della disciplina applicabile. 5. Anche l’ultima doglianza è infondata, visto che la sentenza impugnata ha applicato correttamente l’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che stabilisce chiaramente che la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. La disciplina del processo tributario ed in particolare quella sulla costituzione dell’appellato non introduce alcuna deroga a tale regola generale in materia di spese processuali. Deve, pertanto, ribadirsi che le norme relative al "costo" del processo, cioè quelle del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di spese di giustizia e di pagamento del contributo unificato ricollegano tale contributo all'iscrizione a ruolo (art. 9) e ne impongono la debenza a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio (art. 14), così confermando che l'iscrizione deve avvenire all'atto della costituzione (Sez. 3, sent., n. 15123 del 04/07/2007, Rv. 599078 - 01). 6. Va pure ricordato, però, che, in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 1333/2019 Numero sezionale 1968/2022 Numero di raccolta generale 18552/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Sez. 1, n. 18529 del 10/07/2019, Rv. 654658 - 01). Ne deriva, pertanto, che la ricorrente potrà recuperare il contributo unificato dall’Amministrazione finanziaria, che, secondo le sue allegazioni, è soccombente nel giudizio di appello anche relativamente alle spese di lite. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento, a favore del contro-ricorrente, delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo in base ai parametri previsti ed alla natura della prestazione. P.Q.M. La Corte: - Rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, a favore del contro-ricorrente, delle spese di questo giudizio, che si liquidano in euro 500,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito; - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto il 25 maggio 2022 . [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 - F i r m a t o D a : P U R P O N
Sentenza Cassazione n. 18552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris