CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 23320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 8124-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente e ricorrente incidentale – Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - CATASTO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.8124/2018 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - verso la sentenza n. 1337/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 27/9/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria aveva accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 309/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Savona in rigetto del ricorso proposto avverso due avvisi di accertamento relativi al classamento dell’unità immobiliare della contribuente sita nel Comune di Noli; la contribuente resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo, depositando, da ultimo, memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla controricorrente per pretesa mancata sua redazione sulla base dei criteri elaborati nel Protocollo d’Intesa tra la Corte di Cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 1.2. il Protocollo d'intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può, infatti, radicare, di per sé , sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (cfr. Cass. n. 21831/2021); 1.3. vanno parimenti disattese le ulteriorieccezioni di inammissibilità del ricorso in ragione dell’errata indicazione degli estremi della sentenza impugnata; 1.4.l'errata indicazione, nel ricorso per Cassazione, del numero della sentenza impugnata non ha, invero, alcuna rilevanza, ove non sussista dubbio alcuno sull'individuazione della stessa sentenza, e l'inesatta indicazione non abbia impedito o ostacolato l'esercizio del diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. n. 15603/2001, in motivazione), come è dato desumere dallo stesso contenutodelle difese articolate nel controricorso; 2.1. con unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 16, 38 e 51 d.lgs. n. 546/1992 e 3 L. n. 53/1994, lamentando che avrebbe errato la [OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che la notifica dell'atto di appello effettuata dal difensore della contribuente a mezzo PEC fosse nulla e non inesistente, con la conseguenza che essa era da ritenersi sanata a norma dell'art. 156 c.p.c., trattandosi invero di notifica inesistente in quanto alla data della notifica non era prevista tale forma di notifica nel processo tributario; 2.2. le censure sono fondate; 2.3. come ha già avuto modo di osservare questa Corte ( Cass. n. 15109 del 11/06/2018; Cass. n. 17941 del 12/09/2016), l'art. 1 della legge n. 53/1994, secondo periodo, nel testo da ultimo risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 46, comma 1, lett. a), n. 2) del 0.1. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, dispone che, quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente della stessa norma, fatta eccezione per l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata ; 2.4. si ricava, tuttavia, a contrario, dalla citata disposizione, avuto riguardo alla specialità delle disposizioni che regolano il processo tributario dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, che detta forma di notifica, come di seguite disciplinata dall'art. 3 bis della citata legge n. 53/1994, come inserito dall'art. 16 quater del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 221, che ha abrogato H comma 3 bis dell'art. 3 della legge n. 53/1994, non è ammessa per la notificazione degli atti in materia tributaria, se non espressamente disciplinata dalle specifiche relative disposizioni; 2.5. l'ultimo comma dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, quale introdotto dall'art. 46, comma 2 del di 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n., 114, in vigore dal 26 giugno 2014, stabilisce che sono escluse dalla disciplina dettata dai commi 2 e 3 del suddetto art. 3 bis della legge n. 53/1994 le notifiche relative al giudizio amministrativo, restando anche attraverso detta disposizione confermato che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non potessero trovare applicazione nel processo tributario, quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario; 2.6. per quanto riguarda specificamente il processo tributario telematico, le relative disposizioni tecniche sono state adottate solo con d.m. 4 agosto 2015, per effetto del quale, in via sperimentale, il processo tributario telematico ha avuto attivazione in primisnelle regioni di Umbria e Toscana con decorrenza dal primo dicembre 2015, mentre, in virtù della successiva normativa regolamentare, per la Regione Liguria il processo tributario telematico ha avuto attivazione dal 15 novembre 2016; 2.7. ne consegue che nel 2015, anno in cui è stato proposto l'appello, la notifica a mezzo PEC dell'atto di appello da parte del difensore della contribuente deve essere intesa quale inesistente e totalmente priva di effetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata; 3. l’accoglimento del ricorso determina l’assorbimento del ricorso incidentale (avente ad oggetto la dedotta illegittimità degli atti impugnati per difetto di sottoscrizione), atteso che si verifica una delle ipotesi in cui la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. 22 giugno 2020, n. 12193; Cass. 2 luglio 2021, n. 18832) e la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. perché il processo non avrebbe potuto essere proseguito; 4. possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, in ragione della successiva formazione del succitato indirizzo, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, assorbito il ricorso incidentale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la controricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in