CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21419/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. p.a., in persona del procuratore speciale, quale mandataria in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Curatore - intimato – avverso l a sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 584 /20 2 2 , pubblicata in data3 maggio 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio2026 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello : [OSCURATO:PERSONA]: 1. BPER [OSCURATO:PERSONA] S.C. p.a. , quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]),ricorre, sulla base di sei motivi, nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per la cassazione della sentenza n. 584/2022, pubblicata il 3 maggio 2022, con la quale è stato rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 960/2017 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. , dell’atto del 31 dicembre 2008 estintivo del credito della b anca nei confronti della fallita, in quanto compiuto nell’anno anteriore all’ammissione al concordato preventivo della società poi fallita e comunque in pregiudizio dei creditori, a fronte di un evidente stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento non ha svolto attività difensiva. 2.Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. In data 28 ottobre 2025 la ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e , in prossimità dell’adunanza camerale,memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. In via preliminare, va dato atto che, nella istanza depositata in data 28 ottobre 2025,la ricorrente ha rappresentato che: a) aveva notificato alla controparte in data 4 luglio 2022 il ricorso, depositando il 22 luglio 2022 l’atto notificato e richiedendo l’iscrizione a ruolo; b) il 22 luglio 2022 il sistema telematico aveva trasmesso messaggio p.e.c. di avvenuta consegna degli atti, nonché il terzo messaggio di posta elettronica denominato “Esito controlli automatici”, che segnalava “errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell’ufficio ricevente”; c) successivamente, non erano pervenute comunicazioni da parte della Cancelleria che avrebbe dovuto effettuare le dovute verifiche. Nell’evidenziare che il deposito si intende perfezionato con l’arrivo del secondo messaggio di posta certificata, il quale attesta l’avvenuto deposito nella casella del destinatario a prescindere dall’esito del quarto messaggio di posta certificata, e che il mancato invio della quarta p.e.c. può dipendere da un ritardo nell’accettazione del deposito da parte del cancelliere e da un “incaglio” tecnico della stessa p.e.c. che non viene recapitata nonostante l’avvenuta accettazione del deposito, la ricorrente ha chiesto quindi di essere rimessa in termini, facendo presente di avere comunque già effettuato un secondo deposito del ricorsocon esito positivo. 4.1. C ome da questa Suprema Corte già ripetutamente affermato, il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte p.e.c.di ricevuta: - la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; - la seconda (“ricevuta di consegna”), invece, attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, conv. inl. n. 221/2012, introdotto dall’art. 1, comma 19, l. n. n. 228/2012 ed applicabile ratione temporis), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c., e cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che èquindi fattispecie a formazione progressiva; - la terza p . e . c . attes t a l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che dev’essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev’essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); - la quarta p . e . c . , infine, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. (Cass. n. 28982/2019, in motivazione). 4.2 Se, dunque, come stabilisce l’art. 16 bis , comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev’essere verificata (salva l’applicazione dell’art. 155, quarto e quinto comma , c.p.c. ) avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioé, la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. S.U. n. 22834 / 2022; Cass. , n. 12422/2021; Cass. n. 19796/2021; Cass. n. 19163/2020), deve nondimeno rilevarsi che tale effetto è “anticipato e provvisorio rispetto all’ultima PEC”,id est, come detto, subordinato “al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva”, onde esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), “e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo cos̀ visibile alle controparti” (Cass. n. 17404/2020; Cass. n. 27654/2022; Cass. S.U. n. 28403/2023, in motivazione). 4.3. Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell’atto – ovvero quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali - e, dunque, di rifiuto(corretto o meno che sia) dell’atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. , ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404/2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo cos̀ superflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357/2022; conforme, più di recente, Cass. n. 19307/2023). Pertanto, i n assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l’onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività: Cass. , n. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. 1348/2024, in motivazione; Cass. n. 15801/2025). 5.1.Alla stregua dei suddetti principi, l’odierna ricorrente, a fronte del mancato ricevimento della quarta p.e.c., aveva, dunque, due possibilità: o reiterare la procedura di deposito telematico (che, ove effettuata con esito positivo, si sarebbe posta in continuità con la prima procedura di deposito ed avrebbe potuto quindi essere considerata tempestiva, dovendosi valorizzare non la data del secondo deposito telematico eseguito dopo il rifiuto della “busta”, ma la data della “RdAC” del primo deposito (sempre Cass. n. 6743/2021) oppure - in difetto di deposito con esito positivo - depositare un’istanza di rimessione in termini, che, peraltro, è ammissibile solo se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria (Cass. n. 1348/2024, cit.,in motivazione). 5.2. C ome emerge dall’istanza di rimessione in termini depositata e dalla comunicazione della Cancelleria inoltrata in data 31 ottobre 2025, il primo deposito del ricorso è stato “sbloccato” telematicamente, accettato e reso visibile sui sistemi di cancelleria in taleultima data e la ricorrente ha provveduto solo in data 28 ottobre 2025ad effettuare un secondo deposito del ricorso . In ragione del lasso di tempo intercorso tra il primo deposito del ricorso, il momento in cui questo è stato reso visibile sui sistemi di cancelleria alla Curatela del Fallimento ed il secondo deposito, si rende allora necessario , essendo la Curatela rimasta intimata, provvedere alla comunicazione alla Curatela del Fallimento della presente ordinanzaunitamente al ricorso. 6. A tal fine, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, previa concessione alla parte ricorrente di un termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, unitamente al ricorso, alla Curatela del Fallimento. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo a parte ricorrente termine di giorni sessanta per provvedere alla comunicazione alla Cur