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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30265/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 35563-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'UONNOLO; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 3398/27/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Benevento, che traevano origine da indagini penali effettuate dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA], inerenti una serie di movimentazioni finanziarie da e verso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato il maggior reddito imponibile, per l'anno 2011, sulla scorta delle movimentazioni bancarie e del disconoscimento di costi recuperando a tassazione le maggiori imposte Irpef ed Iva.

2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, confermava la fondatezza dell'accertamento limitatamente al maggior reddito per il mancato riconoscimento di costi dedotti.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello ritenendo non provato il presupposto della ripresa fiscale costituito dal trasferimento di fondi tramite bonifici ed assegni per € 34.771,82 Ric. 2019 n. 35563 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2-

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del dPR 633/73, 51 dPR 633/72, 2697, 2700, 2727 e 2729 cc e 360 10 comma nr 3 cpc e inosservanza dell'ad 360 comma 1° nr 5 cpc per avere la CTR malgovernato i principi del riparto dell'onere della prova e per aver erroneamente rilevato l'Ufficio non avesse assolto all'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'accertamento.

2. Il motivo è infondato. 2.1 Presupposto della operatività la presunzione legale "juris tantum", invocata dall'Agenzia, nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, è che venga fornita la prova da parte dei movimenti in entrata ed in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario anche intestato a terzi. 2.2 Trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere dall'Ufficio è su quest'ultimo che incombe l'onere probatorio secondo i noti principi di cui all'ad 2697cc che trovano conferma nell'orientamento di questa Corte (cfr. Cass 21509/2010, 1946/2012 e 3978/2017) Ric. 2019 n. 35563 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -3- 2.3 Orbene nella fattispecie che occupa il giudice di merito ha accertato che né nell'avviso di accertamento né tantomeno nel pvc siano stati indicati i beneficiari, gli istituti di credito o i contratti di conto corrente collegati ai trasferimenti di fondi asseritamente effettuati dal contribuente attraverso operazioni di bonifico e di emissioni di assegni per complessive C 34.771,82 descritti in una tabella riassuntiva di nessuna rilevanza probatoria. 2.4 Le movimentazione ipotizzate dall'Ufficio non trovano alcun riscontro nell'unico conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Né è dato comprendere se le indagini penali dalle quali è scaturito la verifica che ha determinato l'emissione dell'impugnato atto impositivo siano approdate ad una formulazione di ipotesi di reato a carico del contribuente. 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte; rigetta il ricorso Ric. 2019 n. 35563 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -4- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre 200,00 per speseirimborso forfettario ed accessori di Legge .

Così deciso nella Camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35563-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'UONNOLO; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 3398/27/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Benevento avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza di Benevento, che traevano origine da indagini penali effettuate dal Nucleo di [OSCURATO:PERSONA], inerenti una serie di movimentazioni finanziarie da e verso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], aveva determinato il maggior reddito imponibile, per l'anno 2011, sulla scorta delle movimentazioni bancarie e del disconoscimento di costi recuperando a tassazione le maggiori imposte Irpef ed Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, confermava la fondatezza dell'accertamento limitatamente al maggior reddito per il mancato riconoscimento di costi dedotti. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello ritenendo non provato il presupposto della ripresa fiscale costituito dal trasferimento di fondi tramite bonifici ed assegni per € 34.771,82 Ric. 2019 n. 35563 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 32 del dPR 633/73, 51 dPR 633/72, 2697, 2700, 2727 e 2729 cc e 360 10 comma nr 3 cpc e inosservanza dell'ad 360 comma 1° nr 5 cpc per avere la CTR malgovernato i principi del riparto dell'onere della prova e per aver erroneamente rilevato l'Ufficio non avesse assolto all'onere di dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dell'accertamento. 2. Il motivo è infondato. 2.1 Presupposto della operatività la presunzione legale "juris tantum", invocata dall'Agenzia, nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 1, n. 2, è che venga fornita la prova da parte dei movimenti in entrata ed in uscita operati dal contribuente su un conto corrente bancario anche intestato a terzi. 2.2 Trattandosi di un elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere dall'Ufficio è su quest'ultimo che incombe l'onere probatorio secondo i noti principi di cui all'ad 2697cc che trovano conferma nell'orientamento di questa Corte (cfr. Cass 21509/2010, 1946/2012 e 3978/2017) Ric. 2019 n. 35563 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- 2.3 Orbene nella fattispecie che occupa il giudice di merito ha accertato che né nell'avviso di accertamento né tantomeno nel pvc siano stati indicati i beneficiari, gli istituti di credito o i contratti di conto corrente collegati ai trasferimenti di fondi asseritamente effettuati dal contribuente attraverso operazioni di bonifico e di emissioni di assegni per complessive C 34.771,82 descritti in una tabella riassuntiva di nessuna rilevanza probatoria. 2.4 Le movimentazione ipotizzate dall'Ufficio non trovano alcun riscontro nell'unico conto corrente intestato al [OSCURATO:PERSONA]. 2.5 Né è dato comprendere se le indagini penali dalle quali è scaturito la verifica che ha determinato l'emissione dell'impugnato atto impositivo siano approdate ad una formulazione di ipotesi di reato a carico del contribuente. 4 In conclusione il ricorso va rigettato. 5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002 , nr 115 (Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte; rigetta il ricorso Ric. 2019 n. 35563 sez. MT - ud. 13-07-2021 -4- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C 5.600,00 per compensi oltre 200,00 per speseirimborso forfettario ed accessori di Legge . Così deciso nella Camera d