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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31395/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 novembre 1958 a Casapulla avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la 'requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso lette le note conclusive trasmesse dalla difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla condanna del ricorrente alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile di più fatti di cessione di cocaina sanzionati ai sensi dell'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Si lamenta nel ricorso vizio di motivazione e violazione di legge sia in relazione alla qualificazione del fatto, avendo la Corte erroneamente escluso l'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art 73 citato, valorizzando indici non dirimenti al fine; sia in ordine al negato riconoscimento delle generiche e di riscontrata sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita l'accoglimento quanto alle contestazioni spese nel contrastare la corretta veste giuridica data alle condotte a giudizio che, ad avviso dei giudici del merito, non potrebbero essere ricondotte all'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La situazione in fatto coperta dalla regiudicanda dà atto di tre diverse cessioni di cocaina operate dal ricorrente, una delle quali riferita a una singola dose di cocaina per quantità e qualità imprecisata mentre, delle altre due, quella più rilevante, ha riguardato 0,63 grammi lordi della medesima sostanza, con un principio attivo commisurato in misura del 41%.

I tre diversi acquirenti, inoltre, hanno dichiarato di rifornirsi con stabilità dal prevenuto.

3. Facendo leva su tali emergenze, la Corte del merito ha escluso l'ipotesi di minore offensività considerata dal citato art. 73, evidenziando che le condotte contestate si sarebbero incuneate all'interno di un circuito distributivo consolidato da una riscontrata rete di stabili clienti e rimarcando che le modalità di presentazione della sostanza nonché il rinvenimento presso la sua abitazione di strumenti atti al confezionamento in singole dosi darebbero conto di una stabile organizzazione dell'attività di spaccio, ritenuta incompatibile con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa.

4. Siffatta argomentazione, oltre ad essere viziata sul piano della completezza e della linearità logica del percorso tracciato, è altresì erronea in punto di diritto. 4.1.Secondo l'ormai consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte, la fattispecie del fatto di "lieve entità" di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).Recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) hanno ulteriormente dettagliato tale indicazione di principio ribadendo la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo".

Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso".

Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri".

Sempre con il medesimo arresto, le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che, nell'indicata ottica di una considerazione comparativa di tutti gli elementi del caso concreto, "anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento.

Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minima li potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione".

4.2. Ciò premesso, giova evidenziare come nella specie la Corte del merito ha integralmente omesso di considerare il profilo inerente alla quantità e qualità della sostanza di volta in volta ceduta, in un caso neppure determinata alla luce delle risultanze probatorie.

È certamente vero che il relativo dato non è esclusivamente decisivo né assorbente, sia nel riconoscere che nell'escludere l'ipotesi lieve; ma è altrettanto incontrovertibile che lo stesso costituisce parametro tutt'altro che indifferente rispetto alla sinergica valutazione degli indici presi in considerazione dalla norma in questione.

Ne consegue che la mancata considerazione del dato qualitativo e quantitativo, peraltro senza alcuna argomentazione destinata ad evidenziarne, nel relativo confronto comparativo, la recessività rispetto agli altri parametri, finisce per viziare il percorso giustificativo sotteso alla scelta adottata.4.2.1.

La motivazione contrastata, inoltre, perviene ad una conclusione logica - la stabile organizzazione all'interno della quale ricondurre le cessioni a giudizio- non adeguatamente supportata delle premesse sulle quali si fionda; he le cessioni contestate possano essere inserite in una rete commerciale illecita stabile nel tempo e strutturata dal punto di vista organizzativo è affermazione che riposa in termini di evidente incertezza logica laddove si ritenga che gli indici dimostrativi di tale situazione in fatto possano unicamente desumersi dalla presenza di tre stabili clienti dell'odierno imputato nonché dal riscontro di mezzi funzionali alla ripartizione in dosi della sostanza stupefacente da cedere: si tratta, infatti, di elementi fattuali che depongono per la non occasionalità delle dette cessioni, fatto di per sé non ostativo alla ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, senza chiarire il connato della struttura organizzativa e del relativo circuito criminale nel quale inserire le dette condotte.

4.2.2. In ogni caso, poi, una "stabile organizzazione" funzionale alla cessione di sostanze stupefacenti è situazione pienamente compatibile con le ipotesi del cosiddetto "piccolo spaccio".

Questa Corte ha, infatti, affermato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez.

F, n. 39844 del 13/08/2015, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Rv. 268171; Sez.6, n.39374 del 03/07/2017, Rv.270849).

Ciò che rileva, dunque, non è tanto la reiterazione della condotta di spaccio o la inserzione della stessa all'interno di una realtà organizzata al fine, quanto le dimensioni del relativo circuito criminale nonché della struttura predisposta per la realizzazione delle dette azioni illecite, siano o meno ricomprese in un unitario programma associativo.

Aspetti, questi, nel caso integralmente trascurati dalla Corte del merito alla luce di una erronea lettura del dato normativo di riferimento.

4.3. Da qui l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio alla Corte del merito perché, alla luce delle superiori indicazioni in punto di diritto, proceda ad una nuova valutazione del tema inerente alla qualificazione da dare alle condotte a giudizio, sanando anche le evidenziate incongruenze argomentative.

5. Le ragioni della odierna decisione rescindente portano, inoltre, all'assorbimento delle censure prospettate in direzione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (atteso che il tema potrebbe essere suscettibile di una rivalutazione da parte del giudice del merito all'esito della soluzione da dare al profilo della riqualificazione).

Di contro, rimane indifferente all'annullamento la doglianza correlata al giudizio speso in punto di recidiva, da ritenersi inammissibile perché rimasta estranea ai motivi di appello, così da non risultare prospettabile per la prima volta con il ricorso di legittimità.

Da qui la soluzione adottata con il dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 novembre 1958 a Casapulla avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la 'requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso lette le note conclusive trasmesse dalla difesa, con le quali è stata ribadita la fondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dato conferma alla condanna del ricorrente alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile di più fatti di cessione di cocaina sanzionati ai sensi dell'ad 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Si lamenta nel ricorso vizio di motivazione e violazione di legge sia in relazione alla qualificazione del fatto, avendo la Corte erroneamente escluso l'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art 73 citato, valorizzando indici non dirimenti al fine; sia in ordine al negato riconoscimento delle generiche e di riscontrata sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita l'accoglimento quanto alle contestazioni spese nel contrastare la corretta veste giuridica data alle condotte a giudizio che, ad avviso dei giudici del merito, non potrebbero essere ricondotte all'alveo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. La situazione in fatto coperta dalla regiudicanda dà atto di tre diverse cessioni di cocaina operate dal ricorrente, una delle quali riferita a una singola dose di cocaina per quantità e qualità imprecisata mentre, delle altre due, quella più rilevante, ha riguardato 0,63 grammi lordi della medesima sostanza, con un principio attivo commisurato in misura del 41%. I tre diversi acquirenti, inoltre, hanno dichiarato di rifornirsi con stabilità dal prevenuto. 3. Facendo leva su tali emergenze, la Corte del merito ha escluso l'ipotesi di minore offensività considerata dal citato art. 73, evidenziando che le condotte contestate si sarebbero incuneate all'interno di un circuito distributivo consolidato da una riscontrata rete di stabili clienti e rimarcando che le modalità di presentazione della sostanza nonché il rinvenimento presso la sua abitazione di strumenti atti al confezionamento in singole dosi darebbero conto di una stabile organizzazione dell'attività di spaccio, ritenuta incompatibile con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa. 4. Siffatta argomentazione, oltre ad essere viziata sul piano della completezza e della linearità logica del percorso tracciato, è altresì erronea in punto di diritto. 4.1.Secondo l'ormai consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte, la fattispecie del fatto di "lieve entità" di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911).Recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo) hanno ulteriormente dettagliato tale indicazione di principio ribadendo la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Sempre con il medesimo arresto, le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che, nell'indicata ottica di una considerazione comparativa di tutti gli elementi del caso concreto, "anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minima li potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione". 4.2. Ciò premesso, giova evidenziare come nella specie la Corte del merito ha integralmente omesso di considerare il profilo inerente alla quantità e qualità della sostanza di volta in volta ceduta, in un caso neppure determinata alla luce delle risultanze probatorie. È certamente vero che il relativo dato non è esclusivamente decisivo né assorbente, sia nel riconoscere che nell'escludere l'ipotesi lieve; ma è altrettanto incontrovertibile che lo stesso costituisce parametro tutt'altro che indifferente rispetto alla sinergica valutazione degli indici presi in considerazione dalla norma in questione. Ne consegue che la mancata considerazione del dato qualitativo e quantitativo, peraltro senza alcuna argomentazione destinata ad evidenziarne, nel relativo confronto comparativo, la recessività rispetto agli altri parametri, finisce per viziare il percorso giustificativo sotteso alla scelta adottata.4.2.1. La motivazione contrastata, inoltre, perviene ad una conclusione logica - la stabile organizzazione all'interno della quale ricondurre le cessioni a giudizio- non adeguatamente supportata delle premesse sulle quali si fionda; he le cessioni contestate possano essere inserite in una rete commerciale illecita stabile nel tempo e strutturata dal punto di vista organizzativo è affermazione che riposa in termini di evidente incertezza logica laddove si ritenga che gli indici dimostrativi di tale situazione in fatto possano unicamente desumersi dalla presenza di tre stabili clienti dell'odierno imputato nonché dal riscontro di mezzi funzionali alla ripartizione in dosi della sostanza stupefacente da cedere: si tratta, infatti, di elementi fattuali che depongono per la non occasionalità delle dette cessioni, fatto di per sé non ostativo alla ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, senza chiarire il connato della struttura organizzativa e del relativo circuito criminale nel quale inserire le dette condotte. 4.2.2. In ogni caso, poi, una "stabile organizzazione" funzionale alla cessione di sostanze stupefacenti è situazione pienamente compatibile con le ipotesi del cosiddetto "piccolo spaccio". Questa Corte ha, infatti, affermato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo cui l'ipotesi del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Rv. 268171; Sez.6, n.39374 del 03/07/2017, Rv.270849). Ciò che rileva, dunque, non è tanto la reiterazione della condotta di spaccio o la inserzione della stessa all'interno di una realtà organizzata al fine, quanto le dimensioni del relativo circuito criminale nonché della struttura predisposta per la realizzazione delle dette azioni illecite, siano o meno ricomprese in un unitario programma associativo. Aspetti, questi, nel caso integralmente trascurati dalla Corte del merito alla luce di una erronea lettura del dato normativo di riferimento. 4.3. Da qui l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio alla Corte del merito perché, alla luce delle superiori indicazioni in punto di diritto, proceda ad una nuova valutazione del tema inerente alla qualificazione da dare alle condotte a giudizio, sanando anche le evidenziate incongruenze argomentative. 5. Le ragioni della odierna decisione rescindente portano, inoltre, all'assorbimento delle censure prospettate in direzione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (atteso che il tema potrebbe essere suscettibile di una rivalutazione da parte del giudice del merito all'esito della soluzione da dare al profilo della riqualificazione). Di contro, rimane indifferente all'annullamento la doglianza correlata al giudizio speso in punto di recidiva, da ritenersi inammissibile perché rimasta estranea ai motivi di appello, così da non risultare prospettabile per la prima volta con il ricorso di legittimità. Da qui la soluzione adottata con il dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla la sentenza
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