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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 08023/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso N.1134-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 26/05/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di rinvio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 formulata dalla ricorrente, attesa la natura ufficiosa del giudizio di cassazione; - il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un appartamento di proprietà dei genitori; - l’attrice dedusse di aver esercitato il possesso sull’immobile, dapprima abitandolo con i genitori e, successivamente, effettuando dei lavori di ristrutturazione. - la corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di usucapione, ritenendo che le attività compiute integrassero meri atti di gestione. - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - «Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., per non avere la corte di merito tenuto conto che la ricorrente aveva partecipato alla manutenzione dell’intero stabile, comportandosi da proprietaria anche agli occhi dei genitori e dei convenuti.

Dette attività di conservazione e di miglioramento dell’immobile costituirebbero atti di interversione del possesso. - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 2697 c.c., 1141 c.c., 1158 c.c., 1004 c.c. e 1005 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la corte di merito considerato che gli interventi svolti e le ingenti spese affrontate non erano indispensabili per il normale godimento del bene poiché avrebbero riguardato anche le parti comuni dell’edificio ed erano F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 consistite in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da lei realizzate senza interpellare i fratelli - Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 1158 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la corte di merito considerato che gli atti di interversione del possesso risalirebbero al 1977 e sarebbe pertanto decorso il termine per l’usucapione. - I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. - La corte di merito ha accertato che la disponibilità dell’immobile derivava da un contratto di comodato, sicchè, in armonia con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ha escluso che l’attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del bene integrassero atti di interversione del possesso in quanto inidonei a manifestare un mutamento del titolo.. - L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 16/05/2006 Cas.Sez. 2, Sentenza n. 4701 del 12/05/1999). - Il ricorso, sotto lo schermo della violazione di legge, mira ad un F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 riesame del merito della vicenda processuale incompatibile con il giudizio di legittimità, che è volto ad accertare la corretta applicazione della norma di diritto. - Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867), la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Considerato che: – il Collegio condivide la proposta del Relatore; – il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; – nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; – ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso N.1134-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - Intimati - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di CATANIA, depositata il 26/05/2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14/01/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - deve essere preliminarmente rigettata la richiesta di rinvio F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 formulata dalla ricorrente, attesa la natura ufficiosa del giudizio di cassazione; - il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un appartamento di proprietà dei genitori; - l’attrice dedusse di aver esercitato il possesso sull’immobile, dapprima abitandolo con i genitori e, successivamente, effettuando dei lavori di ristrutturazione. - la corte di merito, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda di usucapione, ritenendo che le attività compiute integrassero meri atti di gestione. - il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: - «Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., per non avere la corte di merito tenuto conto che la ricorrente aveva partecipato alla manutenzione dell’intero stabile, comportandosi da proprietaria anche agli occhi dei genitori e dei convenuti. Dette attività di conservazione e di miglioramento dell’immobile costituirebbero atti di interversione del possesso. - Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 2697 c.c., 1141 c.c., 1158 c.c., 1004 c.c. e 1005 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la corte di merito considerato che gli interventi svolti e le ingenti spese affrontate non erano indispensabili per il normale godimento del bene poiché avrebbero riguardato anche le parti comuni dell’edificio ed erano F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 consistite in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da lei realizzate senza interpellare i fratelli - Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 1158 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non avere la corte di merito considerato che gli atti di interversione del possesso risalirebbero al 1977 e sarebbe pertanto decorso il termine per l’usucapione. - I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. - La corte di merito ha accertato che la disponibilità dell’immobile derivava da un contratto di comodato, sicchè, in armonia con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ha escluso che l’attività di ordinaria e straordinaria manutenzione del bene integrassero atti di interversione del possesso in quanto inidonei a manifestare un mutamento del titolo.. - L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 16/05/2006 Cas.Sez. 2, Sentenza n. 4701 del 12/05/1999). - Il ricorso, sotto lo schermo della violazione di legge, mira ad un F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Q. M. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1124/2021 Numero sezionale 379/2022 Numero di raccolta generale 8023/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U
Sentenza Cassazione n. 08023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris